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Sulla inderogabilità dei doveri di vigilanza e controllo

Sulla inderogabilità dei doveri di vigilanza e controllo
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

30/09/2019

La posizione di garanzia del datore di lavoro è inderogabile quanto ai doveri di vigilanza e controllo alla luce del principio di effettività che rende riferibile l'inosservanza alle norme di sicurezza a chi è munito dei poteri di gestione e di spesa.

Una brevissima ordinanza della Sez. VII penale della Corte di Cassazione questa in commento che ci ricorda come sia inderogabile l’obbligo che il datore di lavoro ha di vigilare e controllare sull’applicazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e che lo stesso sia comunque delegabile, in applicazione dell’art. 16 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, fermo restando l’obbligo in capo al datore di lavoro stesso delegante di vigilare sul corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

 

Lo ha fatto la suprema Corte nel decidere su di un ricorso presentato da una datrice di lavoro che era stata condannata dal Tribunale perché ritenuta responsabile di alcuni reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che nel ricorso aveva sostenuto, a sua difesa, di avere delegato i profili organizzativi relativi alla sicurezza ed al controllo dei lavoratori dell’azienda a figure specializzate ragion per cui nei suoi confronti non poteva essere mosso alcun giudizio di imprudenza.

 

 

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Fatto e diritto

Il Tribunale ha dichiarato la datrice di lavoro di un’azienda responsabile dei reati di cui agli artt. 71 comma 1 lett. a) e 96 comma 1 lett. g) del D. Lgs. n. 81/2008 e l’ha condannata alla pena di quattromila euro di ammenda.

 

Avverso tale sentenza l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale ha lamentata una violazione di legge in relazione all'art. 40 del codice penale deducendo che, avendo delegato i profili organizzativi relativi alla sicurezza ed al controllo dei lavoratori a figure specializzate, non poteva essere mosso nei suoi confronti, quale datore di lavoro, alcun giudizio di imprudenza.

 

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione perché basato su un motivo manifestamente infondato. Accertata la qualifica di datrice di lavoro in capo all'imputata, ha sostenuto la suprema Corte,. a essa consegue ex lege la posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori, quale obbligata alle prescrizioni dettate per la sicurezza del luogo di lavoro e, quindi, la correlata responsabilità per violazioni delle norme antinfortunistiche; né, ha precisato la Sez. VII, è risultata accertata nel giudizio di merito la sussistenza di una delega di funzioni ai fini della sua esenzione da responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica. “La  posizione di garanzia del datore di lavoro”, ha ancora precisato la Cassazione richiamando un’altra sentenza della Sez. III della stessa Corte la n. 29229 del 19/04/2005 che ha riguardato lo scoppio verificatosi all’interno di una camera iperbarica  per ossigenatura nell’Istituto Galeazzi di Milano a seguito del quale sono decedute undici persone, “è, peraltro, inderogabile quanto ai doveri di vigilanza e controllo per la tutela della sicurezza, in conseguenza del principio di effettività, il quale rende riferibile l'inosservanza alle norme precauzionali a chi è munito dei poteri di gestione e di spesa”.

 

In conclusione quindi, la Corte di Cassazione, rilevato che, nella fattispecie, non sono emersi elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle Ammende.

 

 

Gerardo Porreca

 

Corte di Cassazione Penale Sezione VII - Ordinanza n. 33446 del 24 luglio 2019 (u.p. 14 giugno 2019) - Pres. Di Nicola – Est. Di Stasi – Ric. Z.A..  - La posizione di garanzia del datore di lavoro è inderogabile quanto ai doveri di vigilanza e controllo alla luce del principio di effettività che rende riferibile l'inosservanza alle norme di sicurezza a chi è munito dei poteri di gestione e di spesa.




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