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Sulla condotta colposa del lavoratore infortunato

Sulla condotta colposa del lavoratore infortunato
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

14/06/2023

In materia di infortuni sul lavoro, la condotta colposa del lavoratore infortunato non può assurgere a causa sopravvenuta sufficiente da sola a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione svolta.

Ha riguardato questa sentenza della Corte di Cassazione il ricorso presentato dal titolare di una azienda agricola che, assolto dal Tribunale è stato successivamente condannato dalla Corte di Appello perché ritenuto responsabile dell’infortunio mortale di un lavoratore adibito alla custodia degli animali morto per annegamento per essere scivolato all’interno di una vasca di raccolta di acqua della profondità di circa 10 metri. La contestazione fatta al titolare dell’azienda era stata quella di non avere fatta la valutazione del rischio che ha portato all’infortunio e di avere omesso di informare il lavoratore del rischio specifico esistente nell’azienda.

 

In materia di infortuni sul lavoro, ha sostenuto la suprema Corte nel rigettare il ricorso, è  orientamento costante quello in base al quale la condotta colposa del lavoratore infortunato non possa assurgere a causa sopravvenuta, da sola sufficiente a produrre l'evento, quando sia comunque riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione svolta e in tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore presenti i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute

 

A ciò, ha così proseguito la stessa Corte di Cassazione, deve aggiungersi che la condotta imprudente o negligente dei lavoratore, in presenza di evidenti criticità del sistema di sicurezza approntato dal datore di lavoro, non potrà mai spiegare alcuna efficacia esimente in favore dei soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza e ciò in quanto, tali disposizioni, secondo orientamento conforme della giurisprudenza di legittimità, sono dirette a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua colpa, dovendo il datore di lavoro prevedere ed evitare prassi di lavoro non corrette e foriere di eventuali pericoli.

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Il fatto, l’iter giudiziario, il ricorso per cassazione e le motivazioni.

La Corte di Appello ha ribaltato l'esito assolutorio della pronuncia resa dal Tribunale nei confronti del titolare di una azienda agricola per il reato di cui all'articolo 589, comma 2, c.p.. La sentenza aveva riguardato un infortunio nel corso del quale aveva perso la vita un lavoratore agricolo dipendente dell’azienda stessa e addetto alla custodia di animali che era annegato per essere scivolato all'interno di una vasca di raccolta di acqua, della profondità di circa 10 metri, nel tentativo di recuperare una pecora.

 

La Corte di Appello ha reputato viziato il ragionamento seguito dal primo giudice, sottolineando come la sentenza del Tribunale si fosse discostata da una corretta applicazione degli orientamenti giurisprudenziali in materia di infortuni sul lavoro e da una corretta applicazione delle norme contestate. I giudici, infatti, avevano evidenziato in motivazione gravi violazioni della normativa antinfortunistica, sottolineando come l'imputato avesse omesso di somministrare al dipendente idonee informazioni circa la pericolosità del luogo e di provvedere alla messa in sicurezza dell'area; hanno sottolineato altresì la eccentricità delle considerazioni in ordine all'abnormità della condotta serbata dal lavoratore contenute nella sentenza di primo grado.

 

Avverso la pronuncia di condanna da parte della Corte di Appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza e affidando le proprie deduzioni a una violazione di legge e a una erronea applicazione della legge penale in ordine all'affermazione della sua responsabilità e alla validità di quanto argomentato dal primo giudice in ordine al comportamento eccentrico del lavoratore. Il P.G., da parte sua, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

 

Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione.

Il ricorso è stato ritenuto dalla Corte di Cassazione inammissibile. Manifestamente infondate e prive di fondamento sono state considerate le doglianze riguardanti l'esonero da responsabilità del datore di lavoro per abnormità del comportamento del lavoratore e la mancanza del nesso di causalità tra le violazioni individuate in sentenza dalla Corte di merito e l'infortunio mortale occorso al lavoratore.

 

Benché non si sia potuto accertare nei dettagli la dinamica dell'infortunio mortale (caduta accidentale o volontaria discesa nella vasca), ha sostenuto la Sezione IV, la Corte di merito aveva correttamente osservato come la causa del decesso del lavoratore fosse riconducibile comunque a una colpa del ricorrente, il quale non aveva previsto il rischio rappresentato dalla presenza del profondo invaso nell'area dell'azienda e non aveva previamente informato il lavoratore di tale pericolo; la mancanza di informazioni circa i pericoli mortali collegati all'invaso, infatti, era stata determinante ai fini del verificarsi dell'evento. I profili inerenti alla mancanza di previsione del rischio ed alla inadeguata formazione del lavoratore avevano assunto carattere di centralità nella motivazione della sentenza impugnata, superando ogni rilevo difensivo in ordine al prospettato volontario comportamento serbato dalla vittima.

 

Lo sviluppo di tali premesse, quindi, aveva consentito ai giudici di merito di sostenere, in modo logico e coerente, la ricorrenza del necessario nesso di causalità tra la condotta omissiva del garante della normativa antinfortunistica e l'evento lesivo, rapporto che deve ritenersi interrotto, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, cod. pen., solo nel caso in cui sia stata dimostrata l'abnormità del comportamento del lavoratore, evenienza da escludersi nel caso in esame.

 

L'assunto dei giudici di merito, quindi è stato ritenuto dalla Sezione IV corretto e conforme ai principi più volte affermati dalla Corte di legittimità. È infatti “orientamento costante, in materia di infortuni sul lavoro, quello in base al quale la condotta colposa del lavoratore infortunato non possa assurgere a causa sopravvenuta, da sola sufficiente a produrre l'evento, quando sia comunque riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione svolta”; in tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore presenti i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute.

 

A ciò deve aggiungersi che la condotta imprudente o negligente del lavoratore, in presenza di evidenti criticità del sistema di sicurezza approntato dal datore di lavoro, non potrà mai spiegare alcuna efficacia esimente in favore dei soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza. Ciò in quanto, tali disposizioni, secondo orientamento conforme della giurisprudenza di legittimità, sono dirette a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua colpa, dovendo il datore di lavoro prevedere ed evitare prassi di lavoro non corrette e foriere di eventuali pericoli. I motivi di doglianza non si sono confrontati realmente con le argomentazioni contenute in sentenza, prospettando il ricorso profili di censura in contrasto con gli orientamenti consolidati espressi in materia dalla Corte di legittimità.

 

Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, in conclusione è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'articolo 616 c.p.p., al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.

 

 

Gerardo Porreca

 

 

Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 17617 del 28 aprile 2023 - Pres. Ferranti - Est. Bruno – PM Tampieri - Ric. (omissis) - In materia di infortuni sul lavoro, la condotta colposa del lavoratore infortunato non può assurgere a causa sopravvenuta sufficiente da sola a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione svolta.





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Pubblica un commento

Rispondi Autore: Ariani A. - likes: 0
14/06/2023 (11:17:36)
Incredibile l'assoluzione in primo grado!
Rispondi Autore: fausto pane - likes: 0
14/06/2023 (14:55:45)
Incredibile che uno si getti in una vasca, suicidandosi e, solo perchè non è stato formato sulla presenza della vasca medesima, si condanni il datore di lavoro. Ma non si vedeva? Devo dirti anche che se non sei capace a nuotare, in acqua non ci devi andare?
Miliardi di chilometri di canali in tutto il mondo non sono transennati, ma se uno ci casca dentro, son fatti suoi, non del Sindaco, del Governatore o del Presidente della Repubblica.
Art. 20 c. 1 DLgs 81/08: inchiostro sprecato!!!
Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 0
14/06/2023 (16:00:53)
La vicenda attiene all'infortunio avvenuto in (OMISSIS), nel quale perse la vita T.M.. Il predetto, impiegato alle dipendenze dell'azienda agricola gestita dal datore di lavoro, addetto alla custodia di animali, scivolava all'interno di una vasca di raccolta di acqua, della profondità di circa 10 metri, nel tentativo recuperare una pecora, trovando la morte per annegamento.

Così è più chiaro, e forse certi commenti che deridono la vittima sarebbero stati evitati.

Rispondi Autore: raffaele scalese - likes: 0
15/06/2023 (07:17:06)
rispondo a Fausto Pane
forse non sei stati attento durante la lettura.
NON c'èntra alcuna cosa il suicidio
NON c'entra alcuna cosa la volontà di fare un bagno
NON c'entrano alcuna cosa i milioni di chilometri di canali in tutto il ondo che non sono transennati.
Fare dei commenti così avulsi dai fatti non aiuta certamente la sicurezza.
Rispondi Autore: Andrea Sapelli - likes: 0
15/06/2023 (08:36:12)
Si scrive: "Benché non si sia potuto accertare nei dettagli la dinamica dell'infortunio mortale" quindi, secondo i giudici, questo sarebbe un dettaglio di poco conto.
Ricordo solo che le nozioni di abnormità, esorbitanza,eccentricità ecc.... Sono dei costrutti giurisprudenziali, mentre l'art. 20 esiste e non deve essere interpretato.
Ergo...Se i giudici punissero anche i lavoratori ogni tanto per non essersi presi cura della propria salute?
Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 0
15/06/2023 (13:03:05)
Chi invoca la punizione dei lavoratori nel caso di un lavoratore morto sul lavoro non si rende letteralmente conto di quello che scrive. Punire il morto?
Rispondi Autore: MARIO ROSSI - likes: 0
17/06/2023 (17:09:16)
Tutto vero; ma capire le colpe per non condannare un innocente? se il colpevole è morto! per quale cavolata non può essere morto per cause dovute al suo comportamento?

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