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Sull’obbligo di notifica del verbale di prescrizioni

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

09/01/2012

Confermato dalla Corte di Cassazione: la mancanza della prova della notifica al datore di lavoro del verbale di prescrizione redatto dall’organo di vigilanza è motivo di annullamento della sentenza di condanna. A cura di G.Porreca.

 
 
Commento a cura di Gerardo Porreca.
 
Bari, 9 Gen - Presa una precisa posizione dalla Corte di Cassazione sulla procedibilità o meno dell’azione penale nel caso in cui manchi la prova che al datore di lavoro sia stato notificato il verbale di prescrizioni redatto dall’Organo di Vigilanza. La prova di tale notifica o che il datore di lavoro sia comunque venuto a conoscenza della contestazione delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro  spetta al Pubblico Ministero e la sua assenza, ai sensi dell’applicazione del D. Lgs. 19/12/1994 n. 758, è motivo di improcedibilità dell’azione penale e quindi di annullamento di una eventuale sentenza di condanna emanata dal Tribunale a carico del datore di lavoro. La suprema Corte ha ritenuto di aderire in questa sentenza a questo recente orientamento considerando tale posizione più garantista rispetto a quella assunta in precedenti espressioni.

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Il caso e il ricorso in Cassazione
Il giudice del Tribunale Monocratico ha condannato il responsabile di una ditta di costruzioni ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per varie violazioni alla normativa sulla sicurezza nel lavoro e precisamente per avere omesso di predisporre adeguate protezioni nelle rampe di scale e nei pianerottoli nonché nei solai e nelle parti prospicienti il vuoto, per avere consentito l'ostruzione delle vie di transito e di passaggio nel cantiere e per non avere installato, in alcuni tratti degli impalcati, idonei parapetti con tavole fermapiede. Sono state, altresì, contestate irregolarità nei ganci di collegamento per la sospensione di carichi dalle gru e nell'impianto elettrico.
 
Avverso tale decisione gli imputati hanno proposto ricorso alla Corte di Cassazione avendo individuato una violazione dell’art. 20 del D. Lgs. n. 758 del 1994 in quanto non vi era prova della notifica agli imputati del verbale di prescrizioni previsto dallo stesso articolo ed hanno pertanto invocato l'annullamento della sentenza impugnata.
 
La decisione della suprema Corte
Il ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione la quale in occasione di tale sentenza ha formulato in merito alcune interessanti considerazioni. “Il tema della procedura di estinzione Decreto Legislativo n. 758 del 1994, ex articoli 20 e segg. delle contravvenzioni in materia di lavoro”, ha sostenuto la Sez. III, “ha trovato, finora, risposte oscillanti da parte di questa S.C.. Si è, infatti, affermato - per un verso (sez. 3, 24.10.07, Paiano, Rv. 238271) - che pur essendosi al cospetto di una condizione di procedibilità dell'azione penale, non si richiede una formale notificazione del verbale di ammissione al pagamento, sicché l'accertamento in ordine alla sua verificazione comporta una indagine di fatto da ritenersi preclusa in sede di legittimità”.
 
Per altro verso, però”, ha proseguito la suprema Corte, “si è affermato che ‘nel caso in cui il pubblico ministero non fornisca prova della notifica del verbale di prescrizioni al datore di lavoro, non spetta a quest'ultimo provare di non averne avuto conoscenza, in quanto incombe all'organo dell'accusa l'onere di provare che detto verbale, redatto dall'organo di vigilanza ai sensi del Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, articolo 20, è stato ritualmente notificato al datore di lavoro, ovvero che l'atto è stato altrimenti portato a conoscenza di quest'ultimo’ (sez. 3, 9.1.09, Dulizia, Rv. 243092). Considerandolo più garantista, questo Collegio ritiene di aderire a tale recente orientamento”.
 
La Sez. III ha quindi concluso affermando che “visto che, nella specie, non si può semplicisticamente presumere la notifica del verbale di prescrizioni - come fatto dal giudicante - dalla circostanza che vi è stato un parziale adempimento (e, in ogni caso, ciò varrebbe per uno solo degli imputati), non si può che annullare la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale (di provenienza) per nuovo esame alla luce dei rilievi appena mossi”.
 
 
 
 

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