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Sull’infortunio di un lavoratore autonomo subordinato di fatto al committente

Sull’infortunio di un lavoratore autonomo subordinato di fatto al committente
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

11/10/2021

Il committente è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per un infortunio sia per la scelta dell'impresa che in caso di omesso controllo dell'adozione delle misure di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Condannata nei due primi gradi di giudizio la titolare di un’impresa edile per l’infortunio mortale accaduto nel cantiere, dalla stessa gestita, a un lavoratore autonomo caduto dall’alto al quale erano stati affidati dei lavori da effettuare su di una tettoia,  accusata di avere omesso di adottare i necessari apprestamenti atti a garantire l'incolumità delle persone addette e di non avere disposto tavole sopra le orditure, sottopalchi e idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta, la stessa ha fatto ricorso per cassazione sostenendo che il lavoratore deceduto, al momento del fatto, svolgeva attività lavorativa autonoma unitamente al figlio e non alle sue dipendenze, che non era stata avvisata dell’intervento del lavoratore infortunato e che al momento dell’accaduto non era presente sul posto.

 

La suprema Corte nel dichiarare inammissibile il ricorso ha richiamato un importante indirizzo dalla stessa fornito in precedenti sentenze con riguardo alla posizione di garanzia riconducibile al committente nel caso di affidamento dei lavori ad una impresa esterna. La Cassazione ha, infatti, richiamato l'insegnamento per cui, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica ditta appaltatrice, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l'infortunio, sia per la scelta dell'impresa - essendo tenuto agli obblighi di verifica imposti dall'art. 3, comma ottavo, del D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 (ora art. 90 comma 9 del D. Lgs. n. 81/2008) sia in caso di omesso controllo dell'adozione da parte dell'appaltatore delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

 

Con riferimento poi alla osservazione fatta dalla ricorrente di non essere presente in cantiere, al momento dell’infortunio, la Cassazione ha ricordato che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro deve non solo predisporre le idonee misure di sicurezza ed impartire le direttive da seguire a tale scopo, ma anche, e soprattutto, controllarne costantemente il rispetto da parte dei lavoratori, di guisa che sia evitata la superficiale tentazione di trascurarle.


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Il fatto, le sentenze di merito e il ricorso per cassazione

La Corte di Appello ha confermato la declaratoria di responsabilità della titolare di un’impresa edile per il reato di omicidio colposo di un lavoratore per avere, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, omesso di adottare i necessari apprestamenti atti a garantire l'incolumità delle persone addette e per non avere disposte tavole sopra le orditure, sottopalchi e idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta, cagionando così facendo il decesso del lavoratore precipitato da cospicua altezza, mentre stava lavorando su una tettoia sprotetta in un cantiere gestito dalla ditta dell'imputata.

 

Avverso la sentenza della Corte di Appello l’imputata ha proposto ricorso per cassazione adducendo alcune motivazioni. La stessa, in particolare, si è lamentata perché non era stata presa in considerazione la testimonianza del figlio dell’infortunato dalla quale era emerso che lo stesso al momento del fatto svolgeva attività lavorativa autonoma unitamente al figlio stesso e non alle dipendenze dell'imputata e perché non era stato tenuto in conto che al momento dell'incidente la stessa non era presente sul posto e non era neanche stata avvisata dell'intervento dell’impresa esecutrice.

 

Le decisioni assunte dalla Corte di Cassazione in merito al ricorso

Il ricorso è stato considerato inammissibile dalla Corte di Cassazione, in quanto reiterativo di censure in fatto non consentite nella sede di legittimità e in quanto le sentenze di merito sono apparse manifestamente logiche e prive di errori in diritto e quindi, come tali, insindacabili in Cassazione.

 

Con riferimento al rapporto di lavoro tra la ricorrente e la persona offesa la Corte di Cassazione ha posto in evidenza che al momento dell'incidente l’infortunato, come già accertato dal Tribunale, stava lavorando alle dirette dipendenze dell’imputata, con rapporto di sostanziale subordinazione, tanto che la stessa tentò di regolarizzarne l'assunzione solo poche ore dopo l'infortunio e alcuni giorni prima del decesso del lavoratore verificatosi in ospedale. Ha evidenziato, altresì, che il giudice di appello aveva correttamente osservato come, anche nell'ipotesi in cui si fosse trattato di lavoratore autonomo, i termini della penale responsabilità della prevenuta non sarebbero mutati, avuto riguardo alla posizione di garanzia comunque riconducibile al committente anche nel caso di affidamento dei lavori ad una impresa esterna.

 

La Corte suprema ha anche richiamato l'insegnamento in base al quale “in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica ditta appaltatrice, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l'infortunio, sia per la scelta dell'impresa - essendo tenuto agli obblighi di verifica imposti dall'art. 3, comma ottavo, d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494 - sia in caso di omesso controllo dell'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro”.

 

Anche la censura riguardante la questione della abnormità della condotta del lavoratore è stata considerata dalla Corte di Cassazione manifestamente infondata laddove ha mirato ad escludere la posizione di garanzia dell'imputata per il solo fatto della mancata presenza sul luogo e per non essere stata avvisata dell'intervento del lavoratore. Si è trattato in ogni caso, ha sottolineato infatti la Sezione IV, di circostanze che di per sé non escludono la responsabilità del datore di lavoro, avuto riguardo all'insegnamento per cui “in tema di prevenzione di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro deve non solo predisporre le idonee misure di sicurezza ed impartire le direttive da seguire a tale scopo, ma anche, e soprattutto, controllarne costantemente il rispetto da parte dei lavoratori, di guisa che sia evitata la superficiale tentazione di trascurarle”. Sul punto nulla è stato, in effetti, dedotto dalla ricorrente in tema di eventuale sua incolpevole mancanza di conoscibilità e prevedibilità dell'esecuzione dei lavori; né la Cassazione è la sede deputata per un ulteriore approfondimento di merito della vicenda.

 

Stante in conclusione l'inammissibilità del ricorso e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria, stimata nella misura indicata in dispositivo; è stata altresì disposta la sua condanna generica in favore delle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

 

 

Gerardo Porreca

 

 

 

Scarica la sentenza di riferimento:

Cassazione Penale Sezione III - Sentenza n. 35846 del 30 settembre 2021 (u.p. 18 giugno 2021) - Pres. Ciampi - Est. Ranaldi - Ric. I. C. - Il committente è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per un infortunio sia per la scelta dell'impresa che in caso di omesso controllo dell'adozione delle misure di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

 



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