Sul nesso di causa tra l’omissione del datore di lavoro e l’infortunio
Per giurisprudenza costante, un comportamento anche avventato del lavoratore, se realizzato mentre egli è dedito al lavoro affidatogli, può essere invocato come imprevedibile o abnorme solo se il datore di lavoro ha adempiuto tutti gli obblighi che gli sono imposti in materia di sicurezza sul lavoro. Secondo un orientamento interpretativo, inoltre, che non può essere trascurato, non si configura un rischio «eccentrico», concretato dall'imprudenza del lavoratore e idoneo ad escludere il nesso di causa tra la condotta o l'omissione del datore di lavoro e un infortunio, nel caso di un’assenza delle cautele volte a governare anche il rischio di una imprudente esecuzione dei compiti assegnati ai lavoratori. Sono principi questi che sempre più spesso ricorrono e vengono richiamati dalla Corte di Cassazione nelle sue sentenze specie quando la stessa è chiamata a decidere sui ricorsi presentati da soggetti che, quali garanti della sicurezza, sono stati condannati nei due primi gradi di giudizio per eventi infortunistici occorsi a lavoratori che secondo gli stessi hanno tenuto nella dinamica dell’evento un comportamento imprudente se non “eccentrico” o “abnorme”.
E questo è quello che è successo nel caso di cui alla sentenza in commento. In quella circostanza, infatti, due lavoratori si erano infortunati per avere tenuto un comportamento, secondo il datore di lavoro ricorrente, abnorme per essere caduti da una scala portatile che stavano utilizzando in maniera scorretta per effettuare un intervento, a una altezza di più di tre metri da terra, finalizzato a verificare il funzionamento di un contatore di chilocalorie posto in una controsoffittatura così determinando un rischio imprevedibile e non sottoposto al suo controllo e alla sua gestione. Condannato nei due primi gradi di giudizio il datore di lavoro ha presentato un ricorso alla Corte di Cassazione che lo ha però rigettato in quanto per la stessa il rischio che aveva portato all’infortunio non era stato valutato preventivamente né era stata messa a disposizione dei lavoratori una attrezzatura idonea per svolgere la loro mansione dovendo gli stessi in quella circostanza utilizzare non una scala portatile ma più opportunamente un trabattello al fine di tenere libere le mani per potere operare meglio.
Il fatto, l’iter giudiziario e le condanne.
La Corte di Appello ha confermata la sentenza emessa dal Tribunale con la quale l’amministratore delegato di una società, ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 590 commi 1, 2, 3, 4 e 5, 583 cod. pen., era stato condannato alla pena di € 600 di multa e al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile oltre che al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva pari a 5.000 euro. Il procedimento aveva avuto per oggetto un infortunio sul lavoro nel quale due dipendenti di un’impresa avevano riportate lesioni dalle quali era derivata una malattia di durata superiore ai quaranta giorni.
L’imputato era stato accusato, quale datore di lavoro, di avere causato le lesioni ai lavoratori non avendo compiuto una adeguata valutazione dei rischi derivanti dalle lavorazioni da effettuare in quota, in violazione dell'art. 28 comma 1 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, avendo previsto quale unico sistema per prevenire quei rischi la formazione e informazione, e non avendo messo a disposizione degli stessi, attrezzature adeguate allo svolgimento di tali lavori in quanto aveva fornito loro una scala portatile che, secondo l'accusa, era inidonea a tal fine, in violazione dell'art. 71 comma 1 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008.
Secondo la ricostruzione compiuta dai giudici di merito, il lavoratore infortunato era stato incaricato dal suo diretto superiore di recarsi presso il capannone di una ditta per verificare le cause del malfunzionamento di un contatore di chilocalorie e aveva portato con sé un collega. Il contatore da sottoporre a verifica si trovava all'interno di un controsoffitto posto ad una altezza da terra di circa 3 metri e per raggiungere lo stesso i due operai avevano portato con loro una scala a sfilo.
Uno degli operai, dopo avere posizionata la scala, aveva rimossa la controsoffittatura e, per raggiungere il contatore, che si trovava a una altezza di circa un metro e sessanta rispetto al controsoffitto, vi era entrato restando con i piedi sulla scala. Lo stesso, avendo constatato che il contatore non girava, aveva deciso di eseguire una verifica su alcuni sensori posti a monte del contatore stesso e per fare questo, dopo avere spostato la scala posizionandola a libro, era risalito. L’altro operaio era salito anche lui sui primi gradini della scala per porgere al collega una dispensa contenente le istruzioni sul funzionamento del contatore allorquando per uno sbilanciamento della scala sono caduti entrambi dalla stessa infortunandosi.
Il ricorso per cassazione e le motivazioni.
Contro la sentenza l’imputato ha proposto un tempestivo ricorso tramite i suoi difensori articolandolo in due motivi. Con un primo motivo il ricorrente ha lamentato un vizio di motivazione quanto all'affermazione della sua responsabilità. Lo stesso ha osservato che i due lavoratori avevano ricevuto solo l'incarico di verificare se il contatore non funzionasse per un problema nell'alimentazione elettrica o perché si era guastato nel qual caso sarebbe dovuto intervenire il costruttore. I lavoratori, quindi, ha specificato il ricorrente, dovevano limitarsi a utilizzare un tester per controllare se la corrente arrivasse allo stesso per cui uno solo di loro due sarebbe dovuto salire sulla scala e restarci per poco tempo mentre l'altro avrebbe dovuto trattenerla al piede. Gli operai invece, senza ragione, avevano deciso di estendere il controllo ad altre parti dell'impianto.
Il ricorrente ha osservato ancora che la scala doveva essere utilizzata a sfilo e non a libro e avrebbe dovuto essere infilata nel controsoffitto così da impedirne lo "scarrocciamento”. Per verificare inoltre che il contatore fosse alimentato elettricamente sarebbe bastato del resto un tempo breve e non era necessaria la compresenza in quota di più persone sicché, diversamente da quanto sostenuto dai giudici di merito, per eseguire il lavoro non era affatto necessario avere a disposizione un trabattello. In sintesi, il ricorrente ha sostenuto che dai lavoratori erano state svolte mansioni diverse rispetto a quelle che erano state loro affidate, che la loro condotta era stata quindi anomala, imprevedibile e che il loro comportamento era stato comunque tale da attivare un rischio «eccentrico ed esorbitante» dalla sfera di rischio da lui governata.
Con un secondo motivo, il ricorrente ha lamentata una violazione di legge e vizio di motivazione per omessa determinazione della misura della quota di responsabilità dei danneggiati nella causazione dell'evento. Secondo lo stesso. infatti, la Corte territoriale aveva commesso un duplice errore; in primo luogo, perché aveva sostenuto che la condotta tenuta dagli infortunati non era stata abnorme e in secondo luogo perché non aveva ritenuto di determinare la loro quota di responsabilità necessaria sia per procedere a una corretta quantificazione della pena che per stabilire l'entità del risarcimento dovuto.
Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione.
I motivi del ricorso sono stati ritenuti inammissibili dalla Corte di Cassazione. La stessa in premessa ha tenuto a precisare che ad essa è preclusa, in sede di controllo della motivazione. la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Un tal modo di procedere infatti, ha sostenuto, trasformerebbe la stessa Corte da giudice di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.
Muovendo da queste premesse, la Sez. IV ha quindi osservato che le motivazioni addotte dalla Corte territoriale per sostenere che il comportamento degli infortunati non era stata abnorme né esorbitante rispetto alle mansioni che erano state loro assegnate erano apparse esaurienti, esenti da contraddittorietà, non illogiche e conformi ai principi di diritto che regolano la materia. L'attività svolta dai lavoratori al momento dell'infortunio, infatti, rientrava tra le mansioni cui gli stessi erano stati destinati; la scala messa a disposizione per compiere il loro lavoro era inidonea allo scopo perché gli stessi dovevano salire a parecchi metri di altezza da terra e, restando in piedi su di essa, dovevano adoperare degli utensili avendo quindi le mani occupate. La Corte territoriale, inoltre, ha sottolineato la Sez. IV, aveva ritenute condivisibili le conclusioni esposte in udienza da un tecnico della prevenzione secondo il quale l'unica attrezzatura idonea allo scopo sarebbe stata un trabattello. Si era trattato quindi di una motivazione non illogica né contraddittoria certamente conforme ai principi di diritto in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
La Corte territoriale aveva sottolineato, inoltre, che la scala non era stata utilizzata dai lavoratori in modo improprio, ma nell'unico modo concretamente possibile e che uno dei lavoratori, per poter raggiungere il collega che lavorava a una altezza di quasi tre metri dal suolo per passargli il materiale di cui aveva bisogno, doveva per forza salire a sua volta sulla scala, sicché la contemporanea presenza sulla stessa dei due lavoratori non era stata né eccezionale né imprevedibile, ma inevitabile conseguenza delle modalità operative adottate e della scelta di una attrezzatura inidonea.
Per giurisprudenza costante, ha sottolineato ancora la Corte di Cassazione, un comportamento, anche avventato, del lavoratore (e non è stato quello è stato tenuto dagli infortunati nel caso in esame) se realizzato mentre egli è dedito al lavoro affidatogli, può essere invocato come imprevedibile o abnorme solo se il datore di lavoro ha adempiuto tutti gli obblighi che gli sono imposti in materia di sicurezza sul lavoro. A ciò deve aggiungersi, ha precisato ancora la suprema Corte, che, secondo un orientamento interpretativo che non può essere trascurato, “non si configura un rischio ‘eccentrico’, concretato dall'imprudenza del lavoratore e idoneo ad escludere il nesso di causa tra la condotta o l'omissione del datore di lavoro e l'infortunio, in caso di assenza delle cautele volte a governare anche il rischio di imprudente esecuzione dei compiti assegnati ai lavoratori”.
La decisione assunta dalla Corte territoriale non era stata dunque certo censurabile, secondo la Corte di Cassazione, né sotto il profilo dell'identificazione del rischio concretizzatosi, né per quanto riguarda le regole cautelari applicabili, rappresentate dalla necessità di valutare i rischi connessi all'esecuzione di lavori in quota e di fornire attrezzature adeguate ai dipendenti destinati a svolgerli. Neppure censurabile era stata l'identificazione della condotta alternativa doverosa, individuata dalle sentenze di merito nell'acquisto di trabattelli smontabili che avrebbero dovuto essere messi a disposizione dei dipendenti ma che non era stato fatto.
Con riferimento al secondo motivo di ricorso relativo all’omessa determinazione della misura della percentuale di responsabilità dei danneggiati nella causazione dell'evento, la Corte di Cassazione ha osservato che la sentenza impugnata aveva escluso la possibilità di ipotizzare il concorso di colpa dei lavoratori facendo puntuale applicazione dei principi giurisprudenziali in forza dei quali «in caso di incidente originato dall'assenza o dalla inidoneità delle misure di sicurezza, nessuna efficacia causale può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato che eventualmente abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondursi alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio del comportamento del lavoratore». Né, ha così concluso, si poteva sostenere la tesi dell’abnormità del comportamento del lavoratore infortunato dovendosi lo stesso considerare "abnorme" solo se si fosse posto al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro.
All'inammissibilità del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente da parte della Corte di Cassazione al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
Gerardo Porreca
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Rispondi Autore: Sandro - likes: 0 | 09/06/2022 (10:31:30) |
Solo io trovo illogico che ci siano due lavoratori su una scala, di cui il primo a circa 3 metri e il secondo a rigor di logica (dovendogli passare un manuale) a 2 metri almeno? Perchè non vengono poi menzionati i DPI di 3' categoria, essendo questi lavoratori oltre i 2 metri (almeno uno sicuramente)? |