Sui criteri di scelta dell’utilizzazione della scala per lavori in quota
Le disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevedono diverse misure di prevenzione da adottare nei lavori in quota e a difesa del rischio di caduta dall’alto quali le scale, i trabattelli, le piattaforme di lavoro ecc. ma la scelta, secondo quanto sostenuto in questa sentenza della Corte di Cassazione chiamata a decidere sul ricorso presentato da un datore di lavoro condannato per l’infortunio mortale accaduto ad un lavoratore per la caduta da una scala, va fatta dopo avere valutato il rischio specifico con il massimo grado di specificità e secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, avuto riguardo di tutti i fattori di rischio concretamente presenti all’interno dell’azienda e della casistica verificabile in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro.
Con riferimento, in particolare, alla scelta di utilizzare una scala fatta nel caso sottoposto al proprio esame, la suprema Corte, conformemente all’orientamento consolidato dalla giurisprudenza di legittimità, ha ribadito che nei lavori in quota non è sufficiente la regola di fare prevalentemente uso della scala ma è necessario chiarire le ipotesi in cui si possa ricorrere a tale strumento senza pericolo e quelle in cui è invece necessario servirsi di altre attrezzature nel rispetto del principio generale secondo il quale la valutazione di un rischio e l’individuazione delle misure di prevenzione per eliminarlo devono essere eseguite con il massimo grado di specificità e secondo la migliore evoluzione della tecnica avuto riguardo dei rischi concretamente presenti all’interno dell’azienda.
Il fatto e l’iter giudiziario
La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconosciuta l'attenuante del risarcimento del danno e valutala equivalente, unitamente alle attenuanti generiche, all'aggravante contestata, ha ridotto la pena inflitta all’amministratore unico di una società e al dirigente dello stabilimento gestito dalla stessa a otto mesi di reclusione, confermandone la condanna, ai sensi dell'art. 589, primo e secondo comma, cod. pen., per aver cagionata la morte di un lavoratore caduto da una scala, nel corso dell'operazione di imbracatura di una virola, per colpa consistita nell'omissione degli adempimenti necessari e prescritti dalla legge per il buon governo del rischio della caduta dall’alto. Secondo i giudici di merito, il debito di sicurezza gravante sui titolari delle posizioni di garanzia, con specifico riferimento all'esecuzione di lavori in quota, non può dirsi adempiuto, sotto il profilo tecnico, con la semplice messa a disposizione delle adeguate attrezzature, né, sotto il profilo formativo, con la somministrazione di aspecifici corsi di aggiornamento, né, sotto il profilo organizzativo, con generiche istruzioni, concordate oralmente con i lavoratori caso per caso, che lascino ai preposti o agli stessi lavoratori la gestione di un rischio che dovrebbe, invece, essere oggetto di preventiva e dedicata regolamentazione.
La Corte territoriale nella sentenza di appello ha evidenziata una gestione approssimativa del rischio connesso all'esecuzione dei lavori in quota, non adeguatamente valutato nel documento di valutazione rischio e nel manuale di sicurezza né disciplinato da altre istruzioni scritte e ha inoltre sottolineato che il lavoratore infortunato non hai mai preso parte a corsi di formazione che, comunque, non hanno mai avuto ad oggetto, specificatamente, i lavori in quota. La stessa ha condiviso, altresì, le conclusioni del consulente del P.M. secondo cui la scala, tenuto conto della peculiarità del lavoro che richiedeva l'uso di entrambe le mani e dell'assenza di una presa sicura, era un mezzo poco adeguato per il lavoro svolto dall’infortunato a cui si sarebbe dovuto preferire il trabattello o la piattaforma aerea, presenti nello stabilimento.
Avvero la sentenza della Corte di Appello entrambi gli imputati hanno fatto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori di fiducia sostenendo che la stessa non aveva preso in considerazione un eventuale malore del lavoratore, causa esclusiva, a loro parere, della caduta e del suo decesso e non aveva tenuto conto, con riferimento alla inadeguatezza dell'uso della scala per il lavoro in esame (scala, al contrario, ritenuta idonea nella sentenza di primo grado), che la stessa era divenuta pericolosa solo in conseguenza del comportamento abnorme dei lavoratori coinvolti, non avendo il collega della vittima assicurato il fermo sulla pavimentazione e non essendo intervenuti i preposti appositamente incaricati della vigilanza. I ricorrenti hanno fatto presente, altresì, circa la contestata inesistenza di istruzioni scritte in relazione ai lavori in quota, che le stesse erano invece contenute nel manuale di sicurezza interna e che la loro responsabilità sarebbe stata fondata non sulle omissioni contestate, essendo emerso dal dibattimento l'adempimento degli obblighi di formazione, di valutazione del rischio relativo ai lavori in quota e di adozione delle necessarie cautele e dispositivi di sicurezza, ma piuttosto sull'omissione di controllo e di provvedimenti sanzionatori nei confronti di coloro che avevano trasgredito le direttive impartite.
Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione
I ricorsi non sono stati accolti dalla Corte di Cassazione che li ha pertanto rigettati atteso che era stato accertato che la causa esclusiva del decesso del lavoratore era stata la caduta, non essendo emerse altre patologie quali un infarto o un attacco ischemico, che, comunque non avrebbero escluse le responsabilità degli imputati rispetto al decesso poiché il verificarsi di contingenti situazioni di malessere psico-fisico in capo ai lavoratori costituisce comunque un’evenienza prevedibile, cui corrisponde di riflesso, l'obbligo dei titolari di posizioni di garanzia di predisporre misure di tutela specifiche ed adeguate e non elide il nesso causale tra la condotta antidoverosa del datore di lavoro e l'infortunio Ugualmente la suprema Corte non ha accolto i motivi relativi all'incidenza causale del comportamento abnorme del lavoratore, che non ha fatto uso dei dispositivi di sicurezza in sua dotazione, e dei suoi compagni di squadra, che non hanno provveduto a fermare la scala sulla pavimentazione di appoggio. Il comportamento del lavoratore infatti può definirsi abnorme, secondo la Sez. IV, solo se del tutto estraneo al ciclo produttivo o, comunque, completamente difforme rispetto alle specifiche istruzioni ricevute e solo se assume i caratteri dell'eccezionalità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute. Nel caso di specie, invece, i fatti si sono svolti nel corso delle ordinarie operazioni, che non erano state oggetto né di una specifica e dettagliata disciplina né di una apposita formazione, proprio in considerazione di una inadeguata valutazione del rischio connesso ai lavori in quota.
La suprema Corte ha quindi sottolineato che nel caso in esame la scala sarebbe stata un mezzo adeguato solo se il lavoratore non avesse dovuto svolgere operazioni che richiedessero l'utilizzo di entrambe le mani e che, contrariamente a quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 36-ter del D. Lgs. n. 626 del 1994 secondo il quale il lavoratore, durante l'utilizzo di una scala a pioli, deve disporre comunque di una presa ed un appoggio sicuri, non era stato installato nel caso in esame, secondo i rilievi fotografici, alcun dispositivo anti-caduta né elementi fissi cui poter utilmente agganciare una cintura di sicurezza. Peraltro. ha proseguito la Sez. IV, le conclusioni cui erano pervenuti i giudici di merito sono risultate pienamente conformi all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione del rischio deve essere eseguita con il massimo grado di specificità, sicché per i lavori in quota non è sufficiente la disciplina del solo uso della scala, ma è necessario chiarire le ipotesi in cui si possa ricorrere a tale strumento senza pericolo e le ipotesi in cui è, invece, necessario avvalersi di altri strumenti.
“In tema di prevenzione degli infortuni”, ha così concluso la Corte di Cassazione, “il datore di lavoro ha l'obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro, e, all'esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2008, all'interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori”.
Gerardo Porreca
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Rispondi Autore: raffaele scalese - likes: 0 | 17/11/2018 (08:05:12) |
carissimo Gerardo, e altri colleghi che eventualmente leggono aiutatemi a capire. In buona sostanza la Suprema Corte ha condannato il DL per il fatto che la "scala sarebbe stata un mezzo adeguato solo se il lavoratore non avesse dovuto svolgere operazioni che richiedessero l'utilizzo di entrambe le mani ". Va bene, forse, ci può anche stare nella specificità del caso. Ma come la mettiamo con i piccoli lavori elettrici che, di prassi, vengono eseguiti sempre su di una scala e che, di prassi, vengono impegnate sempre entrambe le mani?? Mi appare un problema pratico...non da poco. Grazie a tutti per eventuali commenti. |