Risponde il CSE per l’infortunio dovuto a difetti di montaggio di una gru?
È un’altra sentenza questa che lo scrivente viene a trovarsi a commentare e riguardante un procedimento penale relativo a un infortunio sul lavoro al quale ha preso parte direttamente quale consulente tecnico di parte per conto di un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ( CSE) ritenuto responsabile, assieme ad altri imputati, di un infortunio accaduto in un cantiere edile per non avere adempiuto agli obblighi posti a suo carico e previsti dall’art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008. Vittima dell’infortunio era rimasto il titolare di una ditta subappaltatrice che, durante le operazioni di scarico da un mezzo di alcuni palletts di piastrelle, è stato mortalmente investito da uno di questi caduto a seguito del cedimento della fune della gru che veniva utilizzata per il loro trasferimento in cantiere.
Assolto dal Tribunale che aveva individuata la sua estraneità rispetto all’accaduto e per avere ritenuta comunque irrilevante la sua condotta rispetto a quella del datore di lavoro nella predisposizione della gru e nella formazione del personale adibito al suo impiego oltre che alla imprudente condotta di lavoro attribuita al manovratore della stessa gru, il CSE è stato invece successivamente ritenuto dalla Corte di Appello responsabile dell’accaduto, ai soli effetti civili, per una serie di carenze riscontrate nel piano di sicurezza e di coordinamento da lui elaborato e per un mancato controllo dei piani operativi di sicurezza delle imprese esecutrici. L’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione la quale, mancando delle indicazioni da parte della Corte di Appello miranti a chiarire sulla base di quali argomenti le carenze riscontrate nel PSC avessero concorso causalmente al verificarsi dell’evento risultato invece dall’istruttoria legato all’inosservanza da parte del datore di lavoro di disposizioni normative concernenti le procedure di impiego dell’attrezzatura e alla negligenza e imperizia dell’operatore, ha annullata la sentenza di condanna nei confronti del coordinatore e ha disposto l’invio degli atti al giudice civile competente per valore in grado di appello per un nuovo giudizio.
Il fatto, l’iter giudiziario, il ricorso per cassazione e le motivazioni.
La Corte di Appello ha riformato parzialmente la decisione del Tribunale che aveva riconosciuto la responsabilità del titolare di una ditta appaltatrice di lavori edili e di un suo dipendente, manovratore di una gru a torre incaricato di veicolare il materiale edile sull'edificio in costruzione, in relazione al decesso per schiacciamento del titolare di una ditta subappaltatrice il quale, mentre si trovava a terra, intento a caricare sulle forche di sollevamento della gru il materiale prelevato dal proprio furgone, veniva investito dal carico che era precipitato dall'altezza di alcuni metri, a causa di un improvviso cedimento della fune della attrezzatura di sollevamento.
La Corte di Appello, in parziale accoglimento della impugnazione in appello delle parti civili ha riconosciuta la responsabilità, ai soli effetti civili, anche del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. All’operatore della gru, era stata contestata la violazione dell'art. 20, comma 2, lett. g), del D. Lgs. n. 81/2008, per avere manovrato la gru a torre senza possedere le specifiche competenze, compiendo manovre e operazioni in grado di compromettere la sicurezza propria e dei lavoratori che si trovavano nelle vicinanze della macchina, senza avere prima verificato che nell'area di manovra della gru non sostassero altri lavoratori impegnati al lavoro. Al CSE era stata attribuita la violazione dell'art. 91, comma 1, lett. a), dello stesso D. Lgs. 81/2008, per avere redatto il piano di sicurezza e coordinamento in assenza di alcuni contenuti minimi e al datore di lavoro della ditta appaltatrice era stata attribuita l'inosservanza dell'art. 96, comma 1, dello stesso Decreto per avere omesso di predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili, nonché di indicare la disposizione e l'accatastamento di materiali e delle attrezzature in modo di evitarne il crollo o il ribaltamento, di curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e salute e di curare la rimozione di materiali pericolosi.
Il giudice distrettuale, ai fini dell'accertamento della responsabilità in capo agli imputati, aveva ritenuto sostanzialmente irrilevante la causa dello sfilacciamento della fune di sollevamento della gru in quanto, qualsiasi fosse stata la ragione del cedimento (usura, ossidazione, carico eccessivo, non corretta manutenzione o montaggio dei vari componenti), comunque era sussistita una relazione causale tra le condotte contestate agli imputati e l'evento dannoso, il quale costituiva la concretizzazione del rischio conseguente alle inosservanze agli stessi contestate.
I giudici di merito, inoltre, avevano riconosciuto un concorso di colpa in capo alla persona offesa, per essersi lo stesso trattenuto nei pressi del furgone da cui aveva tratto il materiale da sollevare piuttosto che allontanarsi dal raggio di azione della gru e avevano invece esclusa la responsabilità del committente delle opere e titolare di obblighi di coordinamento, cooperazione e consultazione in relazione ai lavori che si sovrapponevano all'interno dello stesso cantiere, in quanto allo stesso non potevano ascriversi profili di colpa connessi alla verificazione dell'evento e, in particolare, alla selezione della ditta appaltatrice, la quale presentava i requisiti tecnico professionali indicati dalla normativa di settore per assumere l'affidamento in appalto delle opere edili.
Avverso la sentenza sopraindicata hanno proposto ricorso per cassazione le difese del titolare della ditta appaltatrice e del coordinatore per l’esecuzione. La difesa del CSE si è lamentata in particolare per il fatto che era del tutto mancato da parte della Corte territoriale un accertamento basato su una corretta analisi della causalità della colpa in relazione alle inosservanze a questi contestate, tenuto conto che la causa della precipitazione del materiale era stata attribuita a un difetto di manutenzione e di montaggio della fune di carico della gru, nonché ad una condotta negligente e imperita del manovratore e, sinergicamente, all'azione della stessa persona offesa, e che non era stato altresì indicato quale fosse stato il criterio di imputazione oggettiva utilizzato per riconoscere il contributo causale nella condotta del CSE. Come altra motivazione la difesa del CSE ha evidenziato che non era stato tenuto conto che lo stesso era inconsapevole della presenza sul cantiere della ditta che aveva trasportato il materiale nonché sulla operatività del cantiere nella giornata di sabato in cui si era verificato l'infortunio, un sabato, con una errata applicazione quindi dell'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008.
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Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso presentato dal coordinatore per l’esecuzione il quale, a seguito di un ribaltamento, ai soli effetti civili della sentenza assolutoria di primo grado, era stato riconosciuto responsabile delle conseguenze dannose, nel versante civile, dell'infortunio occorso al lavoratore, in ragione di un difetto di coordinamento, in sede di esecuzione, degli interventi edili, e in particolare di una inadeguata programmazione e definizione delle lavorazioni interferenti in relazione "alla tempistica e le modalità di esecuzione dei lavori di carico e scarico di materiale a mezzo della gru a torre in coordinamento con attività, anche preliminari, contestualmente svolte da altre imprese operanti sul cantiere".
Il giudice di primo grado, ha osservato la suprema Corte, era pervenuto ad una decisione assolutoria nei confronti del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, sul presupposto che i deficit organizzativi, pure riscontrati nella predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento, erano stati riconosciuti eziologicamente irrilevanti alla luce degli elementi istruttori e tecnici acquisiti e dell'assorbente rilievo causale riconosciuto alla condotta del datore di lavoro nella predisposizione del macchinario e nella formazione del personale adibito all'impiego della gru oltre che alla imprudente condotta di lavoro attribuita al manovratore della stessa. La Corte di Appello inoltre ha ribaltata la sentenza di condanna con un modo di operare ritenuto illegittimo, secondo la Sezione IV, in quanto in tema di motivazione della sentenza d'appello, non basta per la riforma di una pronuncia assolutoria, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado, caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella del primo giudice, ma occorre, invece, una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio, anche in caso di impugnazione proposta dalla parte civile per le sole statuizioni civili.
La Corte di Appello inoltre, secondo quella suprema, ha del tutto mancato di chiarire sulla base di quali argomenti le eventuali carenze riscontrate nel PSC abbiano concorso causalmente alla produzione dell'evento e, ancor prima ha del tutto omesso di confrontarsi con gli argomenti utilizzati dal giudice di prima grado per escludere la suddetta rilevanza causale, affidandosi a mere congetture in ordine al fatto che l'assenza di un preciso cronoprogramma dei lavori e, con riferimento all'impiego di una gru a torre, la ricorrenza di lavorazioni interferenti, abbiano, con giudizio probabilistico, avuto una incidenza contributiva.
La Corte di Cassazione ha in conclusione annullata la sentenza nei confronti del coordinatore per la sicurezza, in relazione alla impugnazione agli effetti civili dallo stesso proposta, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per nuovo giudizio sul punto e ha invece rigettato il ricorso presentato dal titolare della ditta appaltatrice che ha condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità a favore delle parti civili liquidate in 6.500 euro, oltre accessori come per legge, se dovuti.
Gerardo Porreca
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Rispondi Autore: Vicari luca - likes: 0 | 17/12/2024 (06:40:34) |
Quando monti una gru bisogna controllare sempre che appoggia la base di 4 zavorre su un terreno stabile in bolla controlla sempre la a revisione di tutta la torre ecc |