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La verifica dell’idoneità dell’impresa affidataria in assenza di contratto

La verifica dell’idoneità dell’impresa affidataria in assenza di contratto
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

20/03/2017

Perché sorga l’obbligo da parte del committente di verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa affidataria basta anche una prestazione d’opera preliminare alla sua stipula del contratto di appalto. Di G.Porreca.


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Chiamata a decidere su di un ricorso presentato da un committente per una ammenda allo stesso comminata per la mancata verifica della idoneità tecnico professionale di un’impresa affidataria che doveva effettuare dei lavori di riparazione del tetto di uno stabilimento industriale, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare in questa sentenza quando effettivamente tale verifica va fatta e in che modo la stessa è legata alla stipula di un contratto d’appalto. La verifica dell’idoneità tecnico professionale di un’impresa alla quale affidare dei lavori, ha infatti sostenuto la suprema Corte, va fatta indipendentemente dalla stipula del contratto con la stessa bastando invece anche, così come verificatosi nel caso sottoposto al suo esame, una prestazione d’opera preliminare alla fase della stipula del contratto stesso quale è stato considerato il sopralluogo preventivo che il titolare dell’impresa affidataria stava facendo nell’azienda del committente, al momento dell’infortunio mortale occorsogli, per rendersi conto della tipologia del lavoro da fare e del materiale necessario per effettuarlo.

 

Il caso, il procedimento giudiziario e il ricorso in Cassazione.

Il Tribunale ha condannato un socio accomandatario di una società in accomandita semplice nonché committente di alcuni lavori di riparazione del tetto del capannone industriale sede della società, alla pena di euro 4.000 di ammenda, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, per avere omesso di verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa appaltatrice. Avverso la suddetta pronuncia l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, per il tramite del difensore, articolando alcune motivazioni.

 

Con il primo motivo l’imputato ha lamentato di essere stato erroneamente ritenuto parte committente del contratto di appalto essendosi invece lo stesso limitato soltanto a richiedere un preventivo al titolare dell’impresa che doveva intervenire a sistemare il tetto del capannone per conto della società che aveva ivi sede, senza esserne però la proprietaria ma soltanto la locatrice finanziaria, precisando che non era intervenuto alcun contratto di appalto con il titolare dell’impresa edile. Lo stesso ha precisato altresì di non essere presente al momento del sopralluogo che il titolare dell’impresa stava facendo per rendersi solo conto della tipologia della riparazione e del materiale eventualmente necessario, che non vi era prova della pattuizione di un corrispettivo, che non gli era stato inviato alcun preventivo e che pertanto il Tribunale, basandosi sul solo materiale fotografico, aveva illegittimamente applicato nei suoi confronti l’art. 90, comma 9 del D. Lgs. 81/2008 in via anticipata rispetto a quanto previsto dalla stessa norma incriminatrice che postula il perfezionamento dell’accordo e non già dei semplici contatti tra il fruitore delle opere e la ditta non ancora incaricata della loro esecuzione.

 

Con un secondo motivo l’imputato ha lamentato che il Tribunale nella sentenza impugnata era giunta a concludere che vi era stato un contratto di appalto sulla base della sola presenza all’interno del capannone, riferita dall’ispettore escusso come teste, di attrezzature idonee alla riparazione del tetto, senza che fosse stata accertata la proprietà del suddetto materiale che ben poteva essere costituito pertanto da strumenti della società presenti sul posto e senza che il rilievo fotografico della suddetta attrezzatura, presente nella parallela inchiesta di infortunio per omicidio colposo dalla quale il ricorrente era stato assolto, fosse stato acquisito come prova del procedimento in esame.

 

Con un terzo motivo l’imputato ha messo in evidenza il contrasto tra la sentenza impugnata e quella pronunciata nel giudizio di omicidio colposo con violazione delle norme sul lavoro, passata in giudicato, che analizzando lo stesso fatto storico aveva escluso che tra la società in accomandita di cui l’imputato era l’accomandatario ed il titolare dell’impresa fosse intervenuto un contratto di appalto.

 

Le decisioni della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del committente. La stessa ha fatto presente che il Tribunale aveva fondata la responsabilità del ricorrente sulla culpa in eligendo, costituita nella mancata verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa, nel rapporto intrattenuto con il titolare dell’impresa stessa per la riparazione del tetto del capannone sede della società di cui il primo era accomandatario e perciò rappresentante legale, sostenendo che tale rapporto, quand’anche non fosse approdato alla stipula di un contratto di appalto, si era comunque articolato nel consentire al preteso titolare della ditta edile di effettuare un sopralluogo presso la struttura danneggiata, salendo cioè sul tetto del capannone e verificando in concreto le opere necessarie alla sua riparazione.

 

Le misure generali di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ha sostenuto la suprema Corte, che implicano a norma dell’art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008 la valutazione preventiva e l’eliminazione dei rischi in relazione ai lavori da eseguire, pongono a carico del committente, sin dalla fase di progettazione dell’opera e delle conseguenti scelte tecniche, specifiche cautele prescritte dall’art. 90, comma 9 del medesimo decreto, fra cui la verifica nell’ipotesi di cantieri temporanei dell’ idoneità tecnico professionale dell’impresa affidataria, la quale implica l’iscrizione di quest’ultima alla Camera di Commercio e l’autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore.

 

Da ciò discende che “non è affatto necessario il perfezionamento di un contratto di appalto, sia perché trattasi di adempimenti preliminari alla successiva fase della stipula, sia perché la norma in esame non contempla tale figura contrattuale - come si desume dal tenore letterale dello stesso art. 90 che parla di ‘affidamento dei lavori’ e che nella lettera c) del comma 9, contemplante a sua volta gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) e b), esclude espressamente la necessità del ricorso all’appalto - ben potendo la commissione esaurirsi in una mera prestazione d’opera, quale è certamente il sopralluogo sul tetto ai fini della verifica dei lavori necessari, alla quale devono comunque presiedere le cautele previste”.

 

La Sez. III ha fatto presente, altresì, che il giudice di merito aveva ritenuto la culpa in eligendo dell’imputato non essendo l’impresa, che secondo la deposizione dell’ispettore stava effettuando al momento dell’infortunio attività lavorativa sul tetto del capannone industriale desunta dal materiale e dall’attrezzatura ivi rinvenuta, più attiva da alcuni anni ed essendo cessata l’attività di artigiano edile del preteso titolare ancor prima. L’insussistenza dei titoli di idoneità prescritti dalla legge in capo alla ditta esecutrice dell’opera, la cui verifica configura adempimento preliminare da parte del committente rispetto a quella da effettuarsi in concreto in relazione alla capacità rispetto alla tipologia dell’attività commissionata, ha così concluso la Corte di Cassazione, consente di ritenere che la sentenza impugnata fosse scevra dai vizi lamentati sul piano motivazionale.

 

 

Gerardo Porreca

 

 

Corte di Cassazione Penale Sezione III - Sentenza n. 10014 del 01 marzo 2017 (u. p. 6 dicembre 2016) -  Pres. Amoresano – Est. Galterio – Ric. L. P.. - Perché sorga l’obbligo da parte del committente di verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa affidataria non è necessario che si perfezioni un contratto di appalto bastando anche una prestazione d’opera preliminare alla sua stipula.



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