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La verifica dell’efficacia della formazione dopo l’ASR 17 aprile 2025
Sul tema della verifica dell’efficacia della formazione, il nuovo Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 ha recepito, in maniera evidente, gli orientamenti giurisprudenziali della Suprema Corte.
Come affermato dalla Cassazione da decenni, infatti, il datore di lavoro “ha l’obbligo di assicurare ai lavoratori una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni, in maniera tale da renderlo edotto sui rischi inerenti ai lavori a cui è addetto (cfr. Sez.3A, sent.n.4063 del 04/10/2007, Rv.238540; Sez.4A, sent.n.41997 del 16/11/2006, Rv.235679).”
Inoltre, secondo la Corte, l’art.37 del D.Lgs.81/08, in ordine alla formazione in materia di salute e sicurezza, ha “scandito: a) l’oggetto, dovendo aver attinenza specifica al posto di lavoro e alle mansioni assegnate al lavoratore; b) la temporalità, essendo evidenziati per la sua somministrazione i momenti dell’assunzione, del trasferimento o cambio di mansioni, dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, nonché la modifica per evoluzione o per innovazione del quadro dei rischi; c) il coinvolgimento degli organismi paritetici” (Cassazione Penale, Sez.IV, 26 maggio 2016 n.22147).
Nell’articolo 37 del D.Lgs.81/08, richiamato dalla Cassazione in quest’ultima sentenza, è dunque rintracciabile un’applicazione al tema della formazione del principio di effettività, da sempre applicato e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui quella prevista da tale norma non può essere configurata come una “obbligazione di mezzi”, la quale - qualora in questo caso sussistesse - obbligherebbe il datore di lavoro semplicemente allo svolgimento di una certa attività (l’“erogazione” della formazione, indipendentemente dalla verifica dell’assimilazione da parte del lavoratore), bensì va inquadrata come un’obbligazione di risultato, laddove quest’ultimo è rappresentato dalla effettiva assimilazione dei concetti e dei contenuti ad opera dei destinatari della formazione.
Se ciò che viene richiesto al datore di lavoro o dirigente è dunque il raggiungimento di un obiettivo concreto (legato all’assimilazione dei contenuti formativi da parte del lavoratore e alla messa in atto nell’ambiente di lavoro di quanto appreso), da intendersi quale risultato verificabile - e da verificarsi obbligatoriamente - nella pratica, lo strumento per il raggiungimento di tale risultato non può che essere inquadrato in termini fattuali, sostanzialistici e di reale raggiungimento dello scopo, e non certo in termini burocratici, astratti e (solo) formali.
Come anticipato, tali principi sono stati recepiti dall’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, che ha attuato quanto disposto dalla norma primaria contenuta nell’art.37 c.2 lett.b) del D.Lgs.81/08, ai sensi del quale è stata demandata al nuovo Accordo la previsione della “individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.
Anche se può apparire una considerazione banale o quantomeno ovvia, è comunque opportuno ricordare sin da subito che la verifica dell’apprendimento (attuata mediante test, colloqui, prove pratiche etc.) e la verifica dell’efficacia della formazione sono due adempimenti distinti e non sovrapponibili, da attuare con strumenti differenti identificati dal nuovo Accordo (v. oltre).
Anche a livello temporale, se la verifica dell’apprendimento, che secondo l’art.37 c.2 lett.b) del D.Lgs.81/08 è “obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, è effettuata al termine del percorso formativo o di aggiornamento, come vedremo, invece, la verifica dell’efficacia della formazione deve essere svolta “a una certa distanza di tempo dal termine del corso”.
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Le modalità di effettuazione della verifica dell’efficacia della formazione sono state indentificate dal punto 7 del nuovo Accordo Stato-Regioni, secondo il quale “il datore di lavoro, oltre ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici, deve, pertanto, anche verificarne l’efficacia durante lo svolgimento della prestazione di lavoro.”
La finalità di tale attività di verifica è ben evidenziata dal provvedimento della Conferenza Stato-Regioni, allorché esso sottolinea che “la valutazione dell’efficacia della formazione, parte integrante del processo formativo, ha lo scopo di verificare e misurare l’effettivo cambiamento che la formazione ha avuto sui partecipanti, attraverso l’interiorizzazione di concetti e l’acquisizione delle competenze necessarie, rispetto all’esercizio del proprio ruolo in azienda, con un effetto diretto sia sull’efficacia che sull’efficienza del funzionamento organizzativo del sistema prevenzionale.”
Non deve sfuggire il fatto che la verifica dell’efficacia della formazione viene definita dall’Accordo quale “parte integrante del processo formativo”, con la conseguenza che un percorso formativo non potrà dirsi compiuto, adeguato e giuridicamente valido allorché non abbia soddisfatto pienamente, in omaggio al principio giurisprudenziale di effettività ora sancito normativamente, anche tale requisito (con tutte le implicazioni sanzionatorie del caso ai sensi del comb.disp. degli artt.37 e 55 del D.Lgs.81/08).
Il nuovo Accordo precisa, poi, che “la valutazione dell’efficacia risulta necessaria per rilevare informazioni utili a supportare i processi decisionali aziendali e assume una funzione migliorativa, centrata sui processi e sui loro legami con i risultati.”
Dunque, alla luce di tale specificazione, le informazioni che il datore di lavoro o il dirigente ricaverà dall’attività di verifica dell’efficacia della formazione saranno utili anche a fini di revisione, da parte dei medesimi soggetti, del sistema organizzativo e procedurale di salute e sicurezza e, più in generale, impatteranno sui “processi decisionali aziendali” nel loro complesso.
Dal momento che, come abbiamo visto, tale verifica ha l’obiettivo di “misurare l’effettivo cambiamento che la formazione ha avuto sui partecipanti”, l’Accordo precisa che “tale valutazione dovrà essere svolta a posteriori, a una certa distanza di tempo dal termine del corso, durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.
In particolare, essa “dovrà constatare l’applicazione al lavoro di:
• conoscenze, abilità e competenze acquisite dai discenti mediante l’intervento formativo;
• comportamenti e pratiche abituali inerenti all’organizzazione, quali la corretta applicazione di procedure, schede lavorative, protocolli, ecc.”
Come ormai noto, la Conferenza Stato-Regioni suggerisce tre metodi per la verifica dell’effettività della formazione, ovvero:
1) l’analisi infortunistica aziendale;
2) la somministrazione di questionari al personale;
3) l’elaborazione di check list di valutazione.
Il provvedimento precisa che tali metodi sono indicati “al fine di verificare l’efficacia dell’attività formativa dei confronti dei soggetti di cui all’art.37 comma 2 lett.b) del D.lgs.81/08 durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.
Più nello specifico, l’Accordo chiarisce che “il datore di lavoro, eventualmente anche con il supporto del RSPP può utilizzare una delle seguenti modalità”.
Esaminando tali metodi nel dettaglio, partendo dall’“analisi infortunistica aziendale”, il provvedimento specifica che “può essere adottato un modello di studio pre-post, misurando l’incidenza infortunistica prima e dopo l’intervento formativo inclusi i “mancati infortuni”.”
Inutile dire che sarà decisivo identificare un ambito temporale ragionevole e adeguato in relazione alla situazione organizzativa aziendale e al tipo di formazione svolta, a fronte del fatto che, a seguito dell’attività di verifica, “le informazioni raccolte consentono di effettuare l’analisi pre-post sugli infortuni e i “mancati infortuni” nell’arco temporale prescelto.”
Sul tema dei mancati infortuni, peraltro, si sta assistendo ad una sempre crescente attenzione da parte del legislatore, come dimostrato, a mero titolo di esempio, dal fatto che la recente Legge 198/2025 di conversione del D.L.159/2025, entrata in vigore il 31 dicembre 2025, ha previsto (all’art.15) che, “al fine di promuovere il miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di ridurre l’incidenza degli infortuni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), sentite le parti sociali, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di quindici dipendenti.”
La medesima disposizione prosegue, inoltre, prevedendo che “con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità attraverso le quali le imprese di cui al presente comma comunicano i dati aggregati relativi agli eventi segnalati come mancati infortuni e le azioni correttive o preventive intraprese per il miglioramento della sicurezza, nonché i criteri utili alla predisposizione annuale di un rapporto di monitoraggio nazionale sui mancati infortuni, anche ai fini della definizione di interventi formativi e di sostegno tecnico alle imprese.”
Ciò ricordato, tornando alla verifica dell’efficacia della formazione mediante l’analisi infortunistica aziendale, l’Accordo Stato-Regioni sottolinea che, “laddove l’analisi evidenzi carenze nelle conoscenze, competenze e abilità dei lavoratori, si dovrà valutare la possibilità di adottare azioni correttive.”
Il secondo metodo suggerito dal provvedimento della Conferenza Stato-Regioni è quello che consiste nella somministrazione di questionari di autovalutazione al personale (da non confondere, anche qui, con i questionari per la verifica dell’apprendimento immediatamente successivi alla conclusione dei corsi, disciplinati dal punto 6 dell’Accordo).
Nello specifico, come precisato dall’Accordo stesso, “si tratta di valutare tramite un questionario di autovalutazione l’acquisizione di comportamenti sicuri da parte dei lavoratori destinatari dell’attività formativa.”
In aderenza alla finalità di tale strumento, “il questionario può essere elaborato in base a diversi elementi: la percezione del pericolo da parte dei lavoratori, la conoscenza delle misure di sicurezza aziendali, la percezione dell’esperienza da parte del lavoratore.”
Il terzo strumento suggerito dall’Accordo 17 aprile 2025 è quello della check list di valutazione.
In particolare, “la check list deve misurare la valutazione di efficacia dell’attività formativa attraverso l’osservazione dei comportamenti dei lavoratori nei confronti delle misure relative alla salute e sicurezza del lavoro.”
Il riferimento a tali “misure” ricomprende, evidentemente, sia le misure di prevenzione che quelle di protezione.
A tal fine, l’Accordo precisa che “si deve pertanto definire una checklist che risponda ad una serie di osservazioni per poter verificare se il lavoratore ha adottato dei comportamenti sicuri. Ad esempio, si possono individuare i seguenti elementi: utilizzo dei DPI, corretto utilizzo attrezzature, rispetto delle procedure di lavoro.”
E’ evidente che l’attività di verifica dell’efficacia della formazione, così come delineata dall’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 con riferimento al metodo della check list di valutazione, salda insieme in un continuum logico-cronologico due obblighi in sé e per sé distinti ma tra loro collegati, ovvero l’obbligo di formazione previsto dall’art.18 c.1 lett.l) D.Lgs.81/08 - da attuarsi secondo il principio di effettività su ricordato - e quello di vigilanza previsto dall’art.18 c.1 lett.f) del medesimo decreto.
Ciò è peraltro riconosciuto anche dallo stesso Accordo, il quale precisa, con riferimento al metodo rappresentato dalla check list di valutazione, che “il check diventa, nel contempo, strumento di valutazione dell’efficacia della formazione durante l’attività lavorativa e strumento di controllo da parte dei soggetti della prevenzione aziendale.”
Il nuovo Accordo prevede, infine, che “nell’ambito della riunione periodica deve essere verificato il raggiungimento dei risultati attesi e rilevata l’efficacia formativa attraverso gli indicatori, i criteri e gli strumenti stabiliti in sede di progettazione.”
Come già sottolineato in apertura, tutto ciò è, dunque, coerente con il principio giurisprudenziale di effettività della formazione, secondo cui un percorso formativo, “per garantire il raggiungimento degli obiettivi sostanziali e non la mera osservanza formale dei precetti, deve prevedere momenti di verifica dei risultati: insomma l’attività di formazione è necessariamente un’attività procedimentalizzata” (Cassazione Penale, Sez. IV, 23 settembre 2014 n.38966).
La Suprema Corte ha infatti costantemente affermato che, “se è vero che la effettiva formazione è costituita da una pluralità di momenti e da un insieme di obblighi che si integrano, rappresentando piuttosto un processo formativo; non è vero tuttavia che esista un modello di formazione domestica, fai da te, alternativa a quella prevista dalla legge nella sua scansione dinamica e funzionale.”
Di conseguenza, il modello legale di formazione “è un modello di prevenzione ineludibile, che non è rimesso alla discrezionalità del datore”; e ciò vale anche, ad oggi, in relazione alla necessità che venga effettuata la verifica dell’efficacia della formazione a seguito di un periodo di tempo dall’erogazione della formazione stessa.
Con riferimento al “processo formativo”, infatti, la Suprema Corte ha avuto modo di ricordare a più riprese che “non può perciò bastare che il datore assolva in modo parziale, soltanto ad alcuni dei predetti obblighi, siccome egli è invece obbligato ad osservarli tutti e per intero, e nell’ordine logico e cronologico voluto dalla legge” ( Cassazione Civile, Sez. Lav., 18 maggio 2017 n.12561).
Anna Guardavilla
Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro
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Pubblica un commento
| Rispondi Autore: Antonio | 12/02/2026 (08:53:09) |
| Articoli come questi, da professionista della sicurezza nonché laureato in giurisprudenza, mi fanno cadere le braccia. La sicurezza sul lavoro è diventata tavolo di battaglia di teorici e esegesi del diritto, l'effettività l'efficacia e l'efficienza sono totalmente scomparsi dal tavolo. La disaffezione del datore di lavoro medio alla tematica è esattamente determinata da questo enorme e vergognoso ammasso di ipotesi, teorie, sentenze, circolari, chiacchiericcio da bar, che rende tutto imprevedibile e costantemente soggetto al terrore di infrangere qualche codice o codicillo cadendo così nella rete di un sistema giudiziario che, evidentemente in cerca di un capro espiatorio, apre una caccia invereconda "responsabile a tutti i costi". Abbiamo evidentemente perso la trebisonda non c'è alcun dubbio. | |
| Rispondi Autore: Gianni | 12/02/2026 (08:55:32) |
| Da un punto di vista formale è tutto corretto. In un mondo reale di piccole e medie imprese, in cui già riuscire a fare la formazione obbligatoria è un miracolo, e nessuno propone near miss per timore di chissà cosa, questa linea indicata dal legislatore è difficilmente perseguibile. In questa realtà prosperano ancora di più gli stampatori di attestati, con tanti loghi, sigle e firme. L'assurdo è che chi vuole fare formazione come da Accordo, deve lavorare molto. Chi, invece, decide di affidarsi agli stampatori di attestati fa un figurone e non fa "perdere tempo" a chi deve lavorare per produrre. Cosa manca? I controlli. In più di una occasione mi sono sentito dire "Sappiamo che gli attestati sono falsi, ma formalmente è tutto a posto". Nel mio ultimo lavoro all'estero, i corsi di formazione su sicurezza, PS e incendio sono tenuti solo da organismi controllati dallo stato, e sono pure ben fatti. Senza di quelli, non inizi a lavorare. Il corso base è 5 giorni, dalle 9 alle 18 con un'ora di pausa. 3 di PS e 3 di AI. Qui da noi fanno pacchetti completi DDL, DIR, LAV, AI, PS, Macchine, con in regalo anche l'attestato da preposto (non si sa mai). | |
| Rispondi Autore: Anna Guardavilla | 12/02/2026 (09:26:42) |
| Buongiorno Antonio, mi dispiace che lei, pur essendo laureato in giurisprudenza e professionista della sicurezza, abbia scoperto solo oggi il principio di effettività della formazione, che la giurisprudenza applica ininterrottamente da ben 70 anni. Però io sono sempre portata a guardare l’aspetto costruttivo delle cose, per cui direi: meglio tardi che mai (anche a beneficio dei suoi committenti). Cordialmente Anna Guardavilla | |
| Rispondi Autore: raffaele scalese | 12/02/2026 (09:34:33) |
| Carissimo Antonio, mi appare molto poco condivisibile l'incipit del Tuo commento "Articoli come questi, da professionista della sicurezza nonché laureato in giurisprudenza, mi fanno cadere le braccia." Affermazioni come queste andrebbero ponderate moltissimo prima di scriverle. Anche il secondo capoverso "La sicurezza sul lavoro è diventata tavolo di battaglia di teorici e esegesi del diritto, l'effettività l'efficacia e l'efficienza sono totalmente scomparsi dal tavolo. " Mi appare confuso: proprio la effettiva efficacia della formazione è inseguita con queste modifichje di Legge Non voglio fare l'avvocato di ufficio (non mi pare ce ne sia bisogno) (e, chiaramente, non sono laureato in Legge) ma L'autrice dell'articolo ha riportato ARTICOLI di Legge e SENTENZE di Cassazione. E, per la diffusione delle cultura mi appare utilissimo. Una altra piccola osservazione: Il fatto, del resto molto diffuso, di presentarsi solo con il nome e criticare chi si firma ed assume le responsabilità di quanto scrive mi appare molto poco professionale. Credo che dovresti editare una RETTIFICA . | |
| Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini | 12/02/2026 (11:28:18) |
| Controesame Antonio dice: “Mi fanno cadere le braccia”. Davvero? Per un articolo che si limita a riportare ciò che la legge – art. 37 D.Lgs. 81/08 – e la giurisprudenza della Cassazione affermano da vent’anni? Gianni aggiunge: “Nel mondo reale delle PMI è difficilmente perseguibile”. Capisco. Quindi, se una norma è impegnativa, la soluzione sarebbe ignorarla? O dichiararla teorica? Domanda semplice, da controesame: la difficoltà applicativa abroga la norma? Oppure è la norma che misura la serietà del sistema? L’articolo, prezioso come sempre, di Anna Guardavilla non inventa nulla. Non introduce obblighi fantasiosi. Non crea “teorie”. Richiama un dato normativo preciso: art. 37, comma 2, lett. b), D.Lgs. 81/08 – come attuato dall’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025. Il legislatore ha chiesto due cose distinte: 1. Verifica dell’apprendimento finale. 2. Verifica dell’efficacia durante la prestazione lavorativa. Non è filosofia. È testo normativo. La Cassazione – Sez. IV, 23 settembre 2014 n. 38966 – ha parlato di formazione come processo procedimentalizzato. Non “erogazione”. Processo. E la Sez. IV, 26 maggio 2016 n. 22147 ha chiarito che la formazione deve essere specifica, contestualizzata, verificabile. Qui non c’è un “ammasso vergognoso di ipotesi”. C’è un principio di effettività che governa tutta la materia prevenzionistica. Chi conosce il diritto della sicurezza lo sa: la prevenzione non è un atto amministrativo. È un sistema organizzativo. Antonio parla di “caccia al responsabile a tutti i costi”. Vediamo. Quando la Cassazione afferma che la formazione non può essere “fai da te” e non può ridursi a formalità, non sta cercando capri espiatori. Sta applicando un principio elementare: se la formazione non incide sui comportamenti, non serve. E se non serve, non tutela il lavoratore. E dinostra la negligenza del datore di lavoro. Gianni solleva un punto serio: gli “stampatori di attestati”. Ha ragione. Esistono. Prosperano. Ma prosperano dove? Prosperano dove la cultura dell’effettività è debole. Dove il datore di lavoro vuole “copertura” e non cambiamento. Dove il consulente vende carta invece di sistema. E allora la domanda diventa scomoda: la verifica dell’efficacia è il problema? O è la cartolarizzazione della sicurezza ad essere il vero scandalo? L’Accordo 2025 propone tre strumenti: analisi infortunistica (anche dei near miss), questionari, check list comportamentali. Non obbliga a un apparato bizantino. Chiede di misurare se i comportamenti cambiano. Se un lavoratore continua a non usare i DPI, se le procedure restano lettera morta, se i near miss non vengono tracciati, la formazione è stata efficace? Sì o no? Qui non siamo nella metafisica. Siamo nel nesso causale. Il vero nodo non è la complessità normativa. È l’idea – pericolosa – che la sicurezza sia un adempimento e non una responsabilità organizzativa. Dire che l’analisi giuridica “fa cadere le braccia” significa una cosa sola: confondere il fastidio per l’obbligo con l’inesistenza dell’obbligo. La legge può essere scomoda. La giurisprudenza può essere esigente. La realtà delle PMI può essere difficile. Ma il principio resta: la formazione che non cambia i comportamenti è solo un pezzo di carta. E il diritto, piaccia o no, non tutela la carta. Tutela le persone in carne e ossa sul lavoro. | |
| Rispondi Autore: Aldo | 12/02/2026 (11:57:29) |
| Hanno ragione Antonio e Gianni i quali potrebbero aggiungere che se si dovesse accettare quello che valutano i detrattori, il Consulente per la Sicurezza dovrebbe diventare un collaboratore a tempo pieno del D.L., con uno stipendio di almeno 4.000€ lordi, e così per tutti i D.L. . Il che sarebbe un vantaggio per la categoria che vedrebbe aumentare esponenzialmente i suoi componenti. Potrebbe essere una proposta di legge. | |
| Rispondi Autore: Giovanni Bersani | 12/02/2026 (13:10:37) |
| In effetti l'idea del sig. Scalese di (far) mettere il nome e cognome per scrivere i commenti mi pare del tutto condivisibile (qui come anche un po' ovunque nel mondo dei commenti online...). Per il resto: la vita in effetti è ahimè "assai complessa"... soprattutto per le piccole e medie imprese, ma intanto avere ben chiaro lo 'scollamento' tra le ordinarie difficoltà aziendali e ciò che invece potrebbe poi accadere in tribunale è già una cosa utile, a maggior ragione se talvolta si tratta di sostanza e non solo di formalismi: il concetto di verificare l'efficacia di un'attività è l'ABC di tante ns azioni. Se studio MA non passo gli esami, se lavoro MA non guadagno, se vado in vacanza MA torno stressato, se pago una fornitura MA poi non funziona bene... se... se...se. Il problema è che applicarlo ai corsi di formazione non è per niente facile e ci complica la vita, ma non autorizza a dire "tout court" che parliamo della luna. Questo il mio parere :) | |
| Rispondi Autore: Kendo | 12/02/2026 (15:27:24) |
| Al di là dell'utilità dell'articolo (poca, a mio avviso), queste norme sono del tutto inapplicabili e scollate dalla realtà. E infatti gli unici a sguazzarci sono gli Avvocati, re dei formalismi. Sapete come andrà a finire? ci saranno pile di check list e questionari tutti perfetti.. | |
| Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini | 12/02/2026 (15:47:02) |
| Al di là dell’utilità dell’articolo, dice Kendo. Poca, a suo avviso. Interessante. Partiamo da qui. Lei sostiene che le norme sulla verifica dell’efficacia siano “inapplicabili” e “scollate dalla realtà”. Bene. Mi indichi quale parte dell’art. 37 D.Lgs. 81/08 sarebbe facoltativa. Mi indichi dove l’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 dice: “Applicare solo se comodo”. Non lo trova? Neppure io. Secondo punto. “Gli unici a sguazzarci sono gli Avvocati, re dei formalismi.” Davvero? Mi dica: chi difende il datore di lavoro quando l’infortunio avviene? Chi entra in aula quando la formazione era solo carta? Chi si trova davanti una Cassazione che chiede prova dell’effettività? Non l’avvocato che “sguazza”. Il datore di lavoro che annaspa. Lei prevede “pile di check list e questionari tutti perfetti”. Ecco il punto. La norma non chiede carta perfetta. Chiede verifica reale. Se qualcuno produce carta perfetta senza verifica sostanziale, non è colpa della norma. È colpa di chi la usa come schermo. La Cassazione – da anni – ripete che la formazione non è adempimento burocratico ma processo sostanziale. Non è una teoria forense. È giurisprudenza consolidata. Se dopo un corso il lavoratore continua a violare procedure, se i DPI restano nel cassetto, se i near miss non vengono analizzati, la formazione è inefficace. Punto. La verifica dell’efficacia non è un capriccio. È il ponte tra aula e reparto. Lei parla di “inapplicabilità”. Sa cosa è davvero inapplicabile? Un sistema che pretende sicurezza senza misurare i comportamenti. Quello sì è scollato dalla realtà. Il mondo della sicurezza è intossicato, dice lei. Io le dico da cosa è intossicato: – dall’idea che basti l’attestato; – dal mercato degli stampatori seriali; – dal mantra “facciamo il minimo per stare tranquilli”. Il troll anonimo ride. Il giudice no. Perché in aula non conta il nickname. Conta il nesso causale. Lei teme montagne di carta. Io temo montagne di infortuni. La differenza è tutta qui. Le norme non sono inapplicabili. Sono esigenti. E chi confonde l’esigenza con l’inutilità non sta facendo realismo. Sta legittimando l’irrilevanza. La sicurezza non è un forum. È responsabilità. E quella, mi creda, non si nasconde dietro un nickname. | |
| Rispondi Autore: Kendo | 12/02/2026 (16:15:55) |
| Perfetto avv. Dubini, la sua risposta conferma la mia tesi. Inutile e fumosa come le sue parole, retoriche. Efficacia o meno, gli infortuni rimarranno quelli. Nè più nè meno, fino a quando un robot non sostituirà del tutto l'uomo. Scommettiamo? | |
| Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini | 12/02/2026 (17:50:42) |
| Perfetto, Kendo. Adesso almeno è chiaro il punto. Lei non sta criticando una norma. Sta dichiarando una resa. “Gli infortuni rimarranno quelli. Né più né meno.” Davvero? Allora mi spieghi una cosa semplice: - perché in settori dove i sistemi di gestione sono seri – siderurgia avanzata, oil&gas strutturato, cantieri ad alta sorveglianza – gli indici infortunistici crollano? - perché nei Paesi più evoluti dalmlati della organizzazione aziendale i numeri scendono? Coincidenza? Fortuna? O organizzazione? Lei scommette sui robot. Io le parlo di prevenzione. La sua tesi è questa: l’efficacia della formazione non incide sugli infortuni. Bene. Mi dica allora perché la giurisprudenza collega sistematicamente: – formazione inadeguata – mancata vigilanza – comportamento non sicuro – evento lesivo Non è retorica. È struttura del nesso causale. Se la formazione non incide sui comportamenti, se i comportamenti non incidono sull’esposizione al rischio, allora tutta la scienza della prevenzione sarebbe una favola. Eppure le statistiche INAIL mostrano riduzioni settoriali significative quando intervengono: – procedure strutturate – controllo dei near miss – formazione mirata sulle mansioni reali Non è magia. È metodo. Lei liquida tutto con un “rimarranno quelli”. È una posizione ideologica. Non tecnica. Dire che gli infortuni non cambieranno finché non sparirà l’uomo significa una cosa sola: che la responsabilità organizzativa non conta. È una tesi pericolosa. Perché se la accettiamo, allora aboliamo: – DVR – formazione – vigilanza – deleghe – modelli 231 Tanto è tutto inutile, no? È curioso: chi accusa gli altri di fumosità risponde con fatalismo. Non è scetticismo. È nichilismo prevenzionistico. Lei vuole scommettere? Io no. Perché sulle statistiche si può scommettere. Sui lavoratori no. La prevenzione non promette zero infortuni. Promette riduzione del rischio. È l’unico linguaggio serio in questa materia. Chi dice “tanto non cambia nulla” non sta facendo una previsione. Sta giustificando l’inerzia. E l’inerzia, mi creda, non è mai stata un buon argomento in tribunale. Soprattutto quando qualcuno si è fatto male. | |
| Rispondi Autore: Kendo | 12/02/2026 (18:51:08) |
| "perché in settori dove i sistemi di gestione sono seri – siderurgia avanzata, oil&gas strutturato, cantieri ad alta sorveglianza ". Appunto, settori dove l'operatività dell'uomo è minima e dove le aziende hanno una quasi illimitata disponibilità di risorse. E spesso agiscono in "monopolio", senza concorrenza, senza il concorrente che toglie "1 euro" dl preventivo più basso...Non è così per l'azienda artigiana. Le faccio un esempio. Supponiamo che lei abiti al quarto piano (ma basta il primo..) e debba mettere una tenda da sole. Chiama l'artigiano. Metterebbe il ponteggio? No. Eppure l'artigiano è ben conscio del rischio, glielo posso assicurare. E' stato formato, informato, addestrato. Guardi, giro le aziende da 25 anni e le posso dire che questa non è la soluzione al problema. Inoltre, da 35 anni pratico alpinismo ad alto livello, penso di essere preparato e di conoscere le manovre..si cerca sempre di minimizzare il rischio, ma se vuoi uscire dalla nord dell'Eiger non puoi fare le soste da manuale o mettere un chiodo ogni metro.. | |
| Rispondi Autore: Kendo | 12/02/2026 (19:02:14) |
| Altra cosa. Giusta e sacrosanta la valutazione del rischio. Inutile il documento di valutazione del rischio, redatto da un consulente nel cuore della notte, un documento che nessuno leggerà mai. Solo il giudice (forse) e l'avvocato per cercare il famoso "era stato scritto?" | |
| Rispondi Autore: redazione | 13/02/2026 (09:20:39) |
| prova | |
| Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini | 13/02/2026 (09:52:35) |
| Bene, Kendo. Adesso almeno smettiamo con le battute e parliamo sul serio. Lei sostiene tre cose: 1. La sicurezza funziona solo dove ci sono disponibilità economiche illimitate e quasi automazione totale; 2. Nell’artigianato è impossibile; 3. I documenti sono carta inutile che leggerà solo il giudice. Lei dice: “Nei settori seri l’operatività dell’uomo è minima”. Davvero? In siderurgia, oil&gas, cantieri ad alta sorveglianza l’uomo non opera? Chi manutiene? Chi interviene in emergenza? Chi lavora in spazi confinati? L’operatività è altissima. La differenza è che è governata. E poi l’argomento delle “risorse illimitate”. Le PMI italiane dell’Emilia, del Veneto, della Lombardia che hanno ridotto drasticamente gli infortuni non sono monopolisti petroliferi. Sono aziende organizzate. La sicurezza non è funzione del monopolio. È funzione della cultura organizzativa. Lei fa l’esempio dell’artigiano che monta la tenda al primo piano senza ponteggio. Perfetto. La vera domanda non è: “Metterebbe il ponteggio?” La vera domanda è: quali misure alternative sono previste? PLE? Linea vita? DPI anticaduta? Procedura? Se l’artigiano lavora in equilibrio su una scala senza protezione, non è realismo. È esposizione a rischio di caduta dall’alto. E quando cade, in aula non funziona l’argomento: “Era conscio del rischio”. Perché la consapevolezza non sostituisce la protezione. La Cassazione lo ripete da anni: la conoscenza del rischio non esonera dall’adozione delle misure tecniche. Lei dice: “Giro le aziende da 25 anni”. Bene. Io giro le aule da trentacinque. E le garantisco una cosa: dopo un infortunio grave, nessun giudice accetta la teoria del “non era economicamente sostenibile”. L’Eiger. Ottimo esempio. Lei dice: “Non puoi mettere un chiodo ogni metro”. Vero. Ma sa cosa distingue l’alpinista serio dall’improvvisatore? La pianificazione. La scelta della finestra meteo. La ridondanza dei sistemi. La gestione del rischio residuo. L’alpinismo non elimina il rischio. Lo governa. Esattamente ciò che la prevenzione aziendale pretende. L’alpinista fatalista non diventa un eroe. Diventa un incidente. Fase DVR “inutile” Arriviamo al punto cruciale. “Inutile il DVR redatto di notte che nessuno leggerà”. Qui finalmente siamo d’accordo su qualcosa. È inutile un DVR copiato, standardizzato, mai calato nell’organizzazione. Ma questo non dimostra che il DVR sia inutile. Dimostra che è inutile farlo male. La valutazione del rischio è il cuore del sistema prevenzionistico. Art. 17 e 28 e 29 D.Lgs. 81/08. Senza valutazione reale, non esiste prevenzione strutturata. Il documento non è il fine. È la traccia scritta di un processo decisionale. E sì, il giudice leggerà se “era stato scritto”. Ma leggerà anche se era stato applicato. Perché oggi il problema non è solo “era stato scritto?” È “era stato attuato?” Ed è qui che entra la verifica dell’efficacia della formazione. Non carta. Comportamento osservabile. Lei sostiene che questa non sia la soluzione. Perfetto. Qual è la sua alternativa? – Fatalismo? – Selezione naturale? – Robotizzazione totale? La prevenzione non è perfetta. Ma è l’unico sistema razionale che abbiamo. Il resto è retorica al contrario: non “tanto formalismo”, ma “tanto non cambia nulla”. E questa, mi creda, è la vera posizione fumosa Post Scriptum Un’ultima cosa, Kendo. Io firmo con nome e cognome. Lei con uno pseudonimo. Se è così convinto delle sue tesi, perché non le sostiene a viso aperto? Perché non scrive chi è, che ruolo ha, quali responsabilità assume? Nel mondo della sicurezza la credibilità conta. E la credibilità si mette in gioco. Dietro un nickname si può ironizzare. Con nome e cognome si risponde delle proprie idee. La differenza non è tecnica. È etica. | |
| Autore: Andrea RSPP | 13/02/2026 (11:38:25) |
| Sono completamente d'accordo con questa argomentazione. Complimenti avvocato, lei ha colto perfettamente tutte le sfumature della questione. | |
| Rispondi Autore: VALTER PAVAN | 13/02/2026 (10:27:15) |
| Devo assicurare che la verifica del corretto modo di lavorare comporta pronta attenzione del lavoratore a non essere causa di incidente o infortunio. La verifica non deve essere spot, ma ripetitiva ed ascoltare i suggerimenti del lavoratore che , alle volte, possono aggiornare al meglio le modalità lavorative. | |
| Rispondi Autore: Mattia RSPP | 13/02/2026 (12:32:08) |
| Buongiorno a tutti, trovo molto interessante leggere le varie opinioni. A mio avviso, è importantissimo che la formazione in aula si rifletta nel concreto, nei luoghi di lavoro. La normativa impone la verifica dell'efficacia, e ci si adeguerà anche per dimostrare questo. L'aspetto prioritario, dal mio punto di vista, è che il lavoratore REALMENTE applichi i concetti trattati nella formazione, indipendentemente dalla verifica documentata dell'efficacia. Nelle micro imprese, purtroppo, ogni adempimento burocratico viene assimilato decisamente in maniera più impattante rispetto delle aziende strutturate. La mia domanda, concludendo, è: in caso di CONTROLLO da parte degli organi di vigilanza (e non a seguito di infortunio), l'azienda che non dimostra la verifica dell'efficacia della formazione ma che nel concreto fa rispettare tutte le norme di sicurezza, verrà sanzionata? Direi proprio di sì, ma questa sanzione che scopo ha, al di fuori dell'onere economico a carico del Datore di Lavoro? | |
| Rispondi Autore: Kendo | 13/02/2026 (17:05:53) |
| No Avv., l'alpinista non governa il rischio. Chi lo pensa è presuntuoso ed ha già un piede verso il baratro. Vorrebbe dire che ha un'errata percezione del rischio. L'alpinista minimizza il rischio tramite la scelta delle condizioni, del meteo, del materiale adeguato e dell'attrezzatura. E, ovviamente, della sua capacità fisica e mentale, e della sua formazione. Ma la sua formazione e consapevolezza, in talune circostanze, non è applicabile pur essendo cosciente del rischio. Gli incidenti più gravi capitati a grandi alpinisti (Berhault, Casarotto, Grassi, Pedrini, Kurt Albert, Edlinger, Tita Piaz, etc. etc.) sono capitati non durante imprese al limite ma durante attività di "ordinaria" amministrazione. Idem per molti miei amici morti. Cosa voglio dire con questo? Che sul lavoro succede la stessa cosa, gli incidenti capitano dove si è consapevoli, e dove la paura non fa più paura. I lavoratori sanno più di quello che noi consulenti crediamo. Semplicemente non lo applicano. E spesso non lo applicano anche per ragioni di costi. L'artigiano che deve prendere una ple o mettere un linea vita certificata per poter mettere una tenda, non lavorerebbe. Dovrebbe chiedere al cliente 5 volte tanto, e lei sarebbe, credo, il primo a chiamare un altro. Esattamente come l'alpinista che per arrivare in cima all'Eiger dalla parete Nord non metterebbe mai un chiodo ogni 2 metri. Non uscirebbe mai dalla parete. Rifletta avvocato. Non dico che la sicurezza non sia importante, ma servirebbe un altro approccio meno idealista e punitivo. | |
| Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini | 13/02/2026 (18:33:43) |
| Kendo, ora proviamo a togliere ogni equivoco e a parlare con rigore. Io mi chiamo Rolando Dubini. Pratico arti marziali cinesi da decenni, con sparring reale, non teorico. So cosa significa stare davanti a un rischio concreto, fisico, immediato. So cosa significa gestire distanza, tempo, errore, pressione. E proprio per questo trovo artificiosa la distinzione che lei fa tra “governare” e “minimizzare” il rischio. Quando parlo di governo del rischio non parlo di onnipotenza, né di eliminazione del pericolo. Parlo di controllo razionale delle variabili. Esattamente ciò che lei descrive quando dice che l’alpinista sceglie condizioni, meteo, attrezzatura, materiale, valuta la propria capacità fisica e mentale. Questo è governo del rischio. Non è azzeramento. È gestione consapevole e organizzata. Lei cita grandi alpinisti morti in attività apparentemente ordinarie. È vero. Ma cosa dimostra questo? Che il rischio residuo esiste. Non che la prevenzione sia inutile. Se un maestro di arti marziali muore per un colpo improvviso durante un allenamento, non concludiamo che l’allenamento sia superfluo. Concludiamo che il rischio zero non esiste. Il salto logico che lei compie è pericoloso: poiché il rischio non può essere eliminato, allora la strutturazione normativa sarebbe idealista. No. È realista. La prevenzione non promette l’impossibile. Riduce la probabilità e la gravità dell’evento. Questo è il suo scopo. Lei osserva che i lavoratori sanno più di quanto i consulenti credano. Sono d’accordo. Ma sapere non equivale ad applicare. La sicurezza non è una nozione intellettuale: è un comportamento ripetuto, interiorizzato, mantenuto anche sotto pressione. Nello sparring io so cosa dovrei fare, ma quando l’avversario accelera e la fatica sale, ciò che emerge non è la teoria: è l’automatismo costruito con metodo e disciplina. Ecco perché servono procedure, controlli, verifiche. Non per umiliare l’esperienza, ma per stabilizzare il comportamento. Arriviamo al punto vero: il costo. L’artigiano che usa una PLE o una linea vita certificata dovrebbe chiedere di più e perderebbe il lavoro, dice lei. Può accadere. Ma questo non dimostra che la misura sia inutile. Dimostra che il mercato, talvolta, premia chi comprime i costi scaricando il rischio. Dopo un infortunio, però, nessun giudice chiederà se il cliente era disposto a pagare cinque volte tanto. Chiederà quali misure erano ragionevolmente esigibili rispetto al rischio concreto. Il diritto della sicurezza non valuta la competitività del preventivo; valuta l’adeguatezza organizzativa. Lei auspica un approccio meno idealista e meno punitivo. Ma la prevenzione non è punitiva: è organizzativa. Punitivo è intervenire dopo l’evento. Organizzativo è intervenire prima. Se gli incidenti avvengono dove la paura non fa più paura, come lei dice, allora proprio lì servono sistemi che non si basino sulla paura ma su procedure interiorizzate, vigilanza, verifica dell’efficacia. La sicurezza non è un’illusione di controllo totale. È disciplina applicata al rischio. Non elimina l’imprevedibile, ma riduce la probabilità che l’errore diventi tragedia. Infine, una considerazione che non è polemica ma di metodo. Io firmo ciò che scrivo con nome e cognome. Metto la mia identità professionale in ciò che affermo. Lei continua a intervenire dietro un nickname. Non è una questione di orgoglio. È una questione di responsabilità. Nel confronto professionale, come in un combattimento reale, si entra a volto scoperto. Solo così il dialogo è pienamente leale. | |
| Rispondi Autore: Kendo | 13/02/2026 (19:08:23) |
| Mi spiace, non sono d'accordo. Il "controllo razionale delle variabili" lo si può fare a priori, prima di compiere l'azione, non durante. E' impossibile, è un dato di fatto. Crederlo è onnipotenza, crederlo è pensare di avere un controllo che in realtà non esiste. Non è intrinseco al comportamento umano. Lo puoi fare per un limitato lasso di tempo, non per 8 ore di lavoro. Credo che anche a lei sia capitato di compiere un sorpasso un pò azzardato, di accelerare con il giallo o svoltare dove non era consentito, di superare il limite, o rispondere a una telefonata che non doveva, o bere una birra prima di guidare. Eppure, ha la patente, è stato informato, formato ed addestrato a guidare l'auto. Eppure, prima di mettersi alla guida, sa cosa è consentito e cosa no. Prima, le variabili le ha controllate razionalmente. Eppure, ha compiuto il gesto. Se non lei, gran parte degli automobilisti. Non sarà certo una verifica, " periodica" (ogni anno? ogni due? ogni mese?) a cambiare il comportamento di un lavoratore. Ma non lo cambierebbe anche se facessimo pagare di tasca propria il lavoratore stesso per le sue azioni scorrette. La capacità organizzativa è sacrosanta, sono d'accordo, la formazione e soprattutto l'addestramento, pure. Le protezioni sulle macchine anche. Ma bisogna arrivare a un limite. E' pura utopia combattere gli infortuni con una sorta di coercizione prevenzionistica, che verrà fatta solo sulla carta. Per la firma, sono d'accordo con lei, ma non posso espormi con il mio nome, non rappresento solo me stesso. Come dice lei, è una questione di etica. | |
| Rispondi Autore: avv Rolando Dubini | 14/02/2026 (10:07:15) |
| Kendo, torniamo al punto. Con ordine. Senza fumo. Qui non stiamo scambiando opinioni da bar. Non è una disputa di gusto. Stiamo parlando di una norma primaria – l’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 – e di un Accordo Stato-Regioni che attua una delega legislativa espressa. E stiamo parlando di un principio giurisprudenziale che non nasce ieri: l’effettività. Non è un’invenzione di un avvocato. Non è un vezzo accademico. È diritto positivo dello Stato. Lei può non condividerlo, certo. Ma non può far finta che non esista. La Suprema Corte – non un blog, non un forum – ha chiarito che la formazione non è una semplice “obbligazione di mezzi”. Non basta mettere ore a calendario e distribuire slide. Non basta “aver fatto il corso”. Occorre verificare l’assimilazione, occorre procedimentalizzare, occorre chiudere il ciclo. Questo non è idealismo: è la struttura stessa del nesso causale nel processo penale. Perché quando un lavoratore si infortuna, il giudice non chiede se l’azienda aveva buone intenzioni. Chiede cose secche: la formazione era effettiva? Era coerente con la mansione? Era stata verificata nel tempo? Se la risposta è no, il problema non è teorico. È responsabilità. Lei continua a spostare il discorso sull’economia, sull’artigiano che “non lavorerebbe” se applicasse certe misure. È comprensibile come preoccupazione pratica. Ma il diritto della sicurezza non nasce per proteggere il margine commerciale. Nasce per proteggere l’integrità psicofisica della persona che lavora. Siamo in uno Stato sociale di diritto. L’art. 32 della Costituzione tutela la salute. L’art. 41 tutela l’iniziativa economica, sì, ma con un limite netto: non può svolgersi in contrasto con la sicurezza, la libertà e la dignità umana. Questa è la gerarchia. Prima le persone. Poi i preventivi. Lei invoca un approccio “meno punitivo”. Ma il sistema prevenzionistico non è punitivo: è anticipatorio. Punitivo è quello che arriva dopo l’evento, quando si contano i danni e si aprono i fascicoli. La verifica dell’efficacia serve prima: per capire se la formazione ha cambiato comportamenti e prassi, oppure se è rimasta carta. Parliamo di “approccio punitivo”? Guardiamo i numeri. Quasi 590.000 denunce di infortunio nel 2024. Oltre 1.090 morti. E i processi penali per infortunio sul lavoro in tutta Italia? Stima prudenziale: circa 2.000. Questo significa che solo una frazione minima degli infortuni genera un procedimento penale, e ancora meno arrivano a sentenza definitiva. Dov’è, allora, la repressione sistematica? Il diritto della sicurezza non è una macchina punitiva. Interviene penalmente solo quando c’è violazione concreta di obblighi, nesso causale accertato e colpa dimostrata. Il problema non è “troppa repressione”. Il problema sono ancora troppi infortuni. Se in Italia prosperano gli stampatori di attestati, il problema non è che si chiede verifica di efficacia. Il problema è l’assenza di controlli e di cultura organizzativa. E la risposta non è abbassare l’asticella. È alzarla. Dire che l’articolo di Anna Guardavilla è “teoria” significa ignorare un fatto elementare: ogni passaggio è ancorato a sentenze della Cassazione. Non sono commenti. Sono pronunce. Su FATTI accaduti, infortuni a persone reali, che subiscono mutilazioni o muoiono sl lavoro Questo orizzonte per lei NON esiste Il giurista non “inventa” regole. Le interpreta e chiarisce le conseguenze. E in un sistema di legalità, chiarire le conseguenze non è terrorismo giudiziario. È trasparenza. Lei può sostenere – legittimamente – che la realtà delle PMI sia complessa. È vero. Ma la complessità non abroga la norma. Nel diritto del lavoro la tutela del soggetto debole è un principio strutturale. La sicurezza non diventa opzionale perché il preventivo è basso. La prevenzione è un modello legale ineludibile. Non è rimesso alla discrezionalità del datore. Lo dice la Cassazione. Non io. E se il sistema genera frustrazione, la soluzione non è delegittimare chi espone correttamente il quadro normativo. La soluzione è pretendere coerenza tra norma, controlli e prassi: meno carta, più verifica reale; meno attestati, più comportamenti sicuri. Questo è l’approccio del giurista nello Stato sociale di diritto: non compiacere il mercato, non assecondare il fatalismo, ma ricordare che la libertà economica incontra un limite preciso. La sicurezza delle persone. Il resto è retorica. Il diritto, invece, rimane. Post Scriptum Lei dice: “Non posso espormi con il mio nome, non rappresento solo me stesso. È una questione di etica.” Bene. Analizziamo questa affermazione. Se non può firmare perché rappresenta un’azienda, un ente, un’organizzazione, allora il problema non è l’etica. È la posizione. E quando si rappresenta qualcosa o qualcuno, il principio non è l’anonimato. È la chiarezza del ruolo. Nel mondo professionale esistono due possibilità corrette: – si parla a titolo personale, firmando; – si parla a nome dell’organizzazione, dichiarandolo. L’anonimato non è una terza via eticamente superiore. È una sottrazione di responsabilità. Lei sostiene che è una questione di etica. Le rispondo con la stessa parola. Etica è assumersi il peso di ciò che si afferma. Etica è accettare che le proprie tesi siano collegate alla propria identità professionale. Etica è non delegittimare pubblicamente il lavoro altrui restando protetti. Se le sue posizioni sono tecnicamente solide, non vedo quale rischio etico vi sia nel sostenerle apertamente. Se invece l’organizzazione per cui lavora non gradirebbe certe affermazioni, allora la questione non è etica: è prudenziale. E la prudenza personale è legittima. Ma non può essere trasformata in argomento morale contro chi firma. Lei critica un impianto normativo, contesta l’approccio giuridico, parla di idealismo, di sistema punitivo. Sono affermazioni forti. Legittime, se motivate. Ma forti. E le affermazioni forti, nel confronto tra professionisti, richiedono esposizione simmetrica. Io metto nome, cognome, storia professionale. Lei mette un nickname. Capisce l’asimmetria? Nello Stato sociale di diritto la responsabilità è il cardine. Chiediamo responsabilità ai datori di lavoro, ai dirigenti, ai preposti. Chiediamo tracciabilità, formalizzazione, verifica. E poi nel dibattito pubblico dovremmo accettare l’assenza di identità? No. Non per orgoglio. Per coerenza. Se davvero è una questione di etica, allora l’etica impone una scelta chiara: o si parla a titolo personale e si firma, o si parla a nome di qualcuno e lo si dichiara. Il resto non è etica. È mancanza di trasparenza. | |
| Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini | 14/02/2026 (10:15:17) |
| Risposta al primo commento, del c.d. "antonio" Antonio, adesso fermiamoci e mettiamo ordine, perché qui non siamo in un bar virtuale ma in un ambito professionale che riguarda norme penali, responsabilità civili e vite umane. Lei si qualifica come professionista della sicurezza e laureato in giurisprudenza. Bene. Allora risponda da giurista. Quando definisce “vergognoso ammasso di ipotesi, teorie e sentenze” un impianto argomentativo fondato su articoli di legge e pronunce della Cassazione, non sta criticando un’opinione: sta delegittimando il diritto vivente. Le sentenze non sono chiacchiericcio. Sono interpretazioni vincolanti dell’ordinamento. L’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 non è una suggestione accademica. Il principio di effettività non è un vezzo teorico. È un criterio applicato da decenni per valutare la responsabilità in caso di infortunio. Lei parla di sistema giudiziario alla ricerca del capro espiatorio e di caccia “responsabile a tutti i costi”. I numeri raccontano altro. A fronte di quasi 590.000 denunce di infortunio in un anno e oltre mille morti, i procedimenti penali per infortunio sul lavoro stimati in tutta Italia sono nell’ordine di circa 2.000. Non decine di migliaia. Non centinaia di migliaia. Duemila. Questo significa che la grande maggioranza degli infortuni non si traduce in un processo penale, che molte indagini si chiudono con archiviazioni e che solo una parte residuale giunge fino alla Cassazione. Dov’è, dunque, la macchina repressiva? Dov’è la caccia sistematica? L’azione penale interviene quando emergono violazioni concrete, nesso causale e colpa accertabile. Non per ideologia. Lei sostiene che l’efficacia e l’efficienza siano scomparse dal tavolo. È il contrario. La verifica di efficacia della formazione nasce proprio per superare il formalismo degli attestati, per evitare che la sicurezza si riduca a carta firmata. Non è teoria: è il tentativo di collegare la formazione ai comportamenti reali. Se questo le sembra eccesso di diritto, allora il problema non è l’eccesso di teoria, ma il rifiuto di misurare l’organizzazione sui risultati. E ora veniamo al punto più delicato. Lei accusa, insinua, parla di “vergogna” e di “caccia invereconda”, ma lo fa firmandosi solo con un nome. Nessun cognome, nessun ruolo dichiarato, nessuna assunzione di responsabilità personale. Chi scrive un articolo mette nome, cognome, reputazione professionale. Chi lo attacca con espressioni pesanti lo fa al riparo di un parziale anonimato. Questa non è dialettica tra professionisti alla pari. È asimmetria. Nel diritto la responsabilità è la regola, non l’eccezione. La critica è legittima, anche dura. L’insinuazione generica e delegittimante, soprattutto se coperta dall’anonimato, non è un valore professionale. La diffamazione, anche se consumata dietro uno schermo, resta materia da codice penale. E l’anonimato non è uno scudo assoluto. Se vuole un confronto serio, lo faccia a volto scoperto, con argomenti giuridici e non con slogan. Altrimenti non è un dibattito tecnico. È un attacco personale senza assunzione di responsabilità. E questo, in materia di sicurezza sul lavoro, è l’unica cosa davvero inaccettabile. | |
| Rispondi Autore: Kendo | 14/02/2026 (11:29:43) |
| Io non delegittimo il lavoro di nessuno, ho solo espresso un parere sull'utilità dell' articolo: a mio avviso poco o nullo. Siamo in uno stato di diritto come dice Lei, si possono legittimamente esprimere opinioni, se non offensive. O sbaglio? Dopodiché Lei continua a parlare da Avvocato, anche bravo probabilmente, e abituato a ragionare nell' ambito di un processo. Conosco bene la realtà imprenditoriale e conosco bene la giurisprudenza. Ma questo non toglie che se una norma non si riesce ad applicare non è una buona norma. Punto. Sa qual è l' approccio ormai di tante aziende? Di rassegnazione, della serie "facciano quello che vogliono". Lo sto toccando con mano..Una volta che una persona è stata formata ed addestrata in modo corretto, il titolare o il preposto non dovrebbe più avere responsabilità. Questo è il punto. Cosa risolve questa norma? Un questionario con domande o situazioni banali a cui il lavoratore deve rispondere giusto o sbagliato? A cui ci arriverebbe anche uno studente uscito dalle medie? Questi sono i prodotti che ho visto in giro. Oppure guardo l'assenza di infortuni, quindi ho ottemperato? Certo che il giudice non guarda il costo, ma torno all' esempio dell' artigiano e della tenda: non ci sarebbe più nessuno che metterebbe una tenda. Fatalità, scarsa considerazione della sicurezza? No, realismo. E Lei, da buon avvocato, svicola abilmente dalla domanda. Ovvero, pagherebbe 1000 euro in più, se bastano, per installare la tenda sul proprio balcone? Sia sincero, può dare un' unica risposta credibile. Sull'anonimato, cosa la disturba così tanto? Non sapere il mio nome e cognome per fare una ricerca compulsiva su Google e i social e vedere chi sono? Comprenda le idee non il nome. | |
| Rispondi Autore: Paolo Cavallone | 14/02/2026 (11:54:56) |
| Vorrei dire la mia su questa diatriba o contrapposizione dialettica, che dir si voglia. Partiamo da un dato oggettivo: l’articolo di Anna Guardavilla non è un’opinione. È un’analisi testuale dell’art. 37 D.Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato-Regioni 2025, supportata da giurisprudenza costante della Cassazione. Chi dice che si tratta di “teorie” o “fumosità” semplicemente non ha letto le norme o non le vuole accettare. La distinzione tra verifica dell’apprendimento e verifica dell’efficacia non è un cavillo da avvocati. È il cuore della prevenzione. Perché se la formazione non cambia i comportamenti, è inutile. E se è inutile, il datore di lavoro non ha adempiuto al suo obbligo. Punto. L'avv. Dubini lo spiega con una chiarezza che non lascia spazio a equivoci: la Cassazione parla di “processo formativo”, non di “erogazione”. E questo da anni. Non è una novità del 2025. Kendo solleva obiezioni serie: la difficoltà delle PMI, i costi, la concorrenza sleale, gli stampatori di attestati. Sono problemi reali. Ma la sua conclusione è sbagliata. Lui dice: “Queste norme sono inapplicabili”. No. Sono esigenti. C’è una differenza abissale. Kendo dice: “Gli infortuni rimarranno quelli”. Questa è una resa. È il fatalismo di chi ha smesso di credere che l’organizzazione possa fare la differenza. Eppure i dati INAIL dicono il contrario: nei settori dove si investe in prevenzione seria, gli infortuni calano. Non a zero, ma calano. E quel calo sono vite che non si spezzano. L’esempio dell’artigiano e della tenda al primo piano è perfetto per capire il punto. Kendo dice: “L’artigiano è conscio del rischio”. Ma la consapevolezza non basta. Se cade, non è il giudice a dover capire se era conscio. È il giudice a dover stabilire se il datore di lavoro ha adottato tutte le misure ragionevolmente esigibili. E la risposta, in caso di caduta da scala senza protezioni, è no. Non le ha adottate. Punto. Sull’alpinismo, la metafora si ritorce contro Kendo Kendo usa l’alpinismo per dire che il rischio non si governa, si minimizza. Ma è proprio quello che dice l'avv. Dubini: governare il rischio non significa eliminarlo. Significa ridurlo con scelte razionali: meteo, attrezzatura, preparazione, pianificazione. Esattamente ciò che fa la prevenzione aziendale. E l’esempio dei grandi alpinisti morti in attività ordinarie? Dimostra che il rischio residuo esiste. Non che la prevenzione sia inutile. Se un alpinista esperto muore per una scarica di sassi, non concludiamo che l’alpinismo sia ingovernabile. Concludiamo che la montagna è imprevedibile. Ma non per questo si smette di usare corda e imbrago. Sul lavoro è lo stesso. La formazione non elimina l’errore umano. Lo riduce. E la verifica dell’efficacia serve esattamente a questo: a capire se quello che è stato insegnato in aula si traduce in comportamenti sicuri in reparto. Kendo dice: “L’artigiano dovrebbe chiedere cinque volte tanto e perderebbe il lavoro”. Vero. Ma questo non dimostra che la norma sia sbagliata. Dimostra che il mercato premia chi scarica il rischio sulla pelle dei lavoratori. Il problema non è la norma. È la concorrenza sleale di chi non la rispetta. E qui Kendo ha ragione su un punto: i controlli sono carenti. Ma la soluzione non è abbassare l’asticella. È alzare i controlli. È rendere conveniente la sicurezza e sconveniente l’illegalità. Sul DVR e sulla carta Kendo ha ragione… ma solo a metà Kendo dice: “Il DVR fatto di notte è inutile”. Vero. Un DVR copiato, standardizzato, mai letto da nessuno, è carta straccia. Ma questo non dimostra che il DVR sia inutile. Dimostra che è inutile farlo male. La stessa cosa vale per le checklist e i questionari della verifica di efficacia. Se diventano un altro pezzo di carta firmato e dimenticato, sono inutili. Ma la norma non chiede questo. Chiede di osservare i comportamenti, di misurare il cambiamento, di intervenire se non c’è. Se qualcuno produce carta invece di sostanza, non è colpa della norma. È colpa di chi la applica male. O di chi la controlla poco. L'avv. Dubini chiude con un passaggio che condivido pienamente: lui firma con nome e cognome, Kendo no. Non è una questione di etica. È una questione di responsabilità. Quando si discute di sicurezza, di infortuni, di vite umane, nascondersi dietro un nickname è un modo per sottrarsi al confronto leale. Kendo ha esperienza, competenza, cose da dire. Peccato che le dica da dietro uno schermo. Kendo non ha torto su tutto. Ha ragione quando dice che le PMI fanno fatica. Ha ragione quando dice che gli stampatori di attestati prosperano. Ha ragione quando dice che i controlli sono insufficienti. Ma ha torto sulla conclusione. Perché la sua conclusione è: “Tanto non cambia nulla, aspettiamo i robot”. Questa è una posizione nichilista. È la resa di chi ha smesso di credere che l’organizzazione, la cultura, la formazione possano fare la differenza. E invece la differenza la fanno. La fanno ogni giorno in migliaia di aziende che investono in sicurezza seria. La fanno nei cantieri dove si usano le PLE invece delle scale. La fanno nelle fabbriche dove si analizzano i near miss. La fanno negli uffici dove si valuta il rischio stress lavoro-correlato. La norma non è perfetta. L’attuazione è difficile. I controlli sono carenti. Ma abbassare l’asticella non è la soluzione. La soluzione è alzare il livello di chi applica e di chi controlla. E la verifica dell’efficacia della formazione, se fatta bene, è uno strumento potentissimo per farlo. Perché costringe a uscire dall’aula e ad andare in reparto. A guardare cosa fanno i lavoratori. A chiedersi: “Quello che abbiamo insegnato, serve davvero?”. Se la risposta è no, si cambia. Si aggiusta. Si migliora. È questo il senso del “processo formativo”. Non è burocrazia. È metodo. Kendo dice: “Bisogna arrivare a un limite”. Sono d’accordo. Ma il limite non è l’inapplicabilità. Il limite è la ragionevolezza. Ed è esattamente ciò che la giurisprudenza valuta: misure ragionevolmente esigibili in relazione al rischio concreto. Nessuno chiede all’artigiano di mettere un ponteggio per una tenda al primo piano. Ma gli chiede di usare una scala in modo corretto, o una PLE se disponibile, o un sistema anticaduta se il rischio lo richiede. Questo è ragionevole. Questo è esigibile. E se non lo fa, e qualcuno cade, non potrà dire: “Ero conscio del rischio”. Perché la consapevolezza non sostituisce la protezione. In aula, come in montagna, come in strada. Per la cronaca, mi occupo di sicurezza da 40 anni – consulente, progettista e RSPP fin dall'entrata in vigore del 626. E ogni tanto mi sorprendo a chiedermi: quanti infortuni ho davvero contribuito a evitare in tutto questo tempo, facendo una formazione che fosse non solo formale, ma efficace? | |
| Rispondi Autore: Kendo | 14/02/2026 (14:38:36) |
| Paolo.. innanzitutto..spiegami la differenza tra Paolo e Kendo. Agosto 1980. Il grande Gianni Comino affronta il seracco di sx della Poire. L' ha binocolato per mesi, cercando di capire i momenti del distacchi. Per minimizzare il rischio. Parte, solo. È quasi "fuori". Una nube di ghiaccio lo avvolge all' improvviso. Gianni entra nella leggenda. Aveva minimizzato il rischio ma non aveva mai avuto la saccenza di governarlo. Così come il grande alpinista che muore per una sciocchezza.. preparato, anzi, di più..la verifica dell' efficacia della formazione avrebbe ottenuto 10/10. Non contesto Dubini in sé, o la Guardavilla, loro sono avvocati. E guardano la legge da questa prospettiva. In fondo, come mi disse un mio amico magistrato, la legge è come la matematica. Vero. Ma una legge per essere efficace deve essere applicabile, prima ancora che applicata. Altrimenti continueremo ad avere 1000 morti all' anno. Non devo risolvere io il problema ma sicuramente questa non è la soluzione ma l' ennesimo appesantimento burocratico. | |
| Rispondi Autore: Paolo Cavallone | 14/02/2026 (15:34:38) |
| Kendo, la rispetto troppo per liquidarla con una battuta, però mi permetta di essere altrettanto diretto. Lei dice: 'Il controllo razionale delle variabili è impossibile durante l'azione. Non è intrinseco al comportamento umano. Bene, allora andiamo fino in fondo a questa affermazione. Se è vero che l'essere umano non è in grado di mantenere un comportamento sicuro per otto ore, allora cosa sta dicendo? Che la prevenzione è inutile? Che la formazione è superflua? Che possiamo chiudere il D.Lgs. 81/08 e tornare a casa? No. Lei sta dicendo un'altra cosa e forse non se ne accorge: sta dicendo che serve più organizzazione, non meno. Perché se l'uomo sbaglia - e sbaglierà sempre, per fatica, distrazione, abitudine, pressione produttiva – allora il sistema deve reggere lo stesso. Le procedure devono essere così chiare da diventare riflesso. Le protezioni devono intercettare l'errore prima che diventi infortunio. La vigilanza deve esserci. E la formazione deve essere così radicata da emergere anche quando la paura non fa più paura, come dice lei. L'esempio della guida è perfetto, ma lo usa contro se stesso. Lei dice: abbiamo la patente, siamo formati, eppure sgarriamo. Vero. Ma mi dica: se domani abolissimo i limiti, i semafori, i corsi di guida e i controlli, secondo lei gli incidenti aumenterebbero o diminuirebbero? Le assicuro che aumenterebbero. E non perché l'uomo sia cattivo, ma perché senza struttura l'errore diventa letale. La verifica dell'efficacia non è un atto di fede nella perfezione umana. È esattamente il contrario: è la constatazione che l'uomo è imperfetto, e che quindi dobbiamo misurarne i comportamenti per capire dove il sistema sta fallendo. Se dopo un corso i lavoratori continuano a non usare i DPI, il problema non è la norma. Il problema è che la formazione non ha attecchito, o che l'organizzazione non la sostiene. E allora si cambia, si aggiusta, si riprogetta. Questo non è idealismo. Questo è il metodo con cui, in 40 anni di mestiere, ho visto aziende ridurre gli infortuni in modo drastico. E no, non erano solo le grandi aziende con risorse illimite. Erano piccole imprese dove qualcuno ha smesso di dire "tanto è impossibile" e ha cominciato a chiedersi: "cosa posso fare, qui e ora, per rendere questo posto un po' più sicuro?" Lei parla di coercizione prevenzionistica, io parlo di responsabilità organizzativa. E su questo, mi dispiace, ma non arretro di un millimetro. Perché se la resa diventasse cultura, i primi a pagare sarebbero sempre gli stessi: chi il rischio lo subisce sulla pelle, non chi lo analizza da dietro una scrivania. Sui robot ci sentirà tra cinquant'anni. Io, finché faccio questo mestiere, continuerò a credere che l'organizzazione possa fare la differenza. Perché l'ho visto con i miei occhi in quarant'anni di lavoro. | |
| Rispondi Autore: Kendo | 14/02/2026 (15:50:18) |
| Paolo, non contesto la sicurezza. Non contesto i semafori o le regole. Non contesto la patente. Non contesto le protezioni sui macchinari, i DPI, la formazione e soprattutto l' addestramento. Ciò che "contesto" è l' ennesimo adempimento, inapplicabile quello sì con efficacia. La formazione mi creda, risulterà quasi sempre efficace, e gli infortuni non caleranno per questo. Caleranno perche andrà avanti la tecnologia, perché l'Italia diventerà un paese di servizi. Sarò però curioso di vedere una cosa, prova dell' efficacia alla mano, se il giudice dirà ancora che il datore di lavoro non ha fatto tutto il possibile per evitarlo.. | |
| Rispondi Autore: Kendo | 14/02/2026 (15:51:47) |
| *per evitare l'infortunio | |
| Rispondi Autore: Paolo Cavallone | 14/02/2026 (16:14:19) |
| Kendo, grazie, perché questo suo ultimo messaggio merita una risposta diversa. Perché stiamo finalmente ragionando. Lei non contesta la sicurezza, non contesta i semafori, né le regole, né la patente, né i DPI, né la formazione, né l'addestramento. Dice una cosa più sottile: che questo ennesimo adempimento – la verifica dell'efficacia – rischia di essere inapplicabile, e che anche se lo applicassimo, gli infortuni non caleranno per questo. Caleranno per la tecnologia, per la terziarizzazione del paese, per fattori che nulla hanno a che fare con la volontà del datore di lavoro o con la bontà della norma. Capisco il punto. Ma proprio per questo, credo che ci fermiamo qui. Non perché uno dei due abbia torto. Ma perché siamo onestamente ai lati opposti del fiume. Lei guarda la norma e vede un carico burocratico che la realtà non potrà sostenere. Io guardo la stessa norma e vedo l'unico argine possibile contro la deriva formalistica che entrambi denunciamo. Perché se è vero – ed è vero – che gli stampatori di attestati prosperano, se è vero che i DVR copiati dilagano, se è vero che la formazione spesso è carta, allora l'unica risposta seria è pretendere di vedere se quella carta ha prodotto comportamenti diversi. E se non li ha prodotti, intervenire. Lei dice: "La formazione risulterà quasi sempre efficace, e gli infortuni non caleranno per questo." Io dico: se è efficace, deve tradursi in comportamenti. Se i comportamenti non cambiano, non è stata efficace. E se non è stata efficace, qualcuno deve potersene accorgere prima che qualcun altro si faccia male. Questa è tutta la differenza. E non è una differenza da poco. Sull'ultima domanda – "se il giudice, prova dell'efficacia alla mano, dirà ancora che il datore non ha fatto tutto il possibile" – le confesso che sono curioso anche io. Perché è lì che si misurerà la vera natura di questa norma. Se diventerà un'altra bandierina da spuntare, avrai avuto ragione lei. Se invece costringerà davvero a chiedersi "cosa è cambiato, dopo il corso?", forse avremo fatto un passo avanti. Io credo nel secondo scenario, lei no. E va bene così. La ringrazio per il confronto, però da parte mia, qui mi fermo. Non per mancanza di stima, ma perché su questo punto – sull'utilità di pretendere risultati dalla formazione – siamo davvero agli antipodi. E non c'è replica che possa colmare quella distanza. Buon lavoro | |
| Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini | 15/02/2026 (00:35:15) |
| Kendo, adesso rallentiamo. Lei dice che non delegittima nessuno. Bene. Ma definire “di utilità poco o nulla” un articolo che si limita a spiegare una norma primaria e a riportare giurisprudenza consolidata non è una critica tecnica: è una svalutazione sostanziale. E allora vediamo se regge. Lei afferma: siamo in uno Stato di diritto, si possono esprimere opinioni. Certo. Ma nello Stato di diritto le opinioni non cancellano le norme. L’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 non è un suggerimento. L’Accordo Stato-Regioni non è un consiglio facoltativo. La giurisprudenza sull’effettività non è una moda dottrinaria. È diritto vigente. Lei sostiene che se una norma non si riesce ad applicare non è una buona norma. Davvero? Allora le faccio una domanda semplice, come in aula. Se un limite di velocità non viene rispettato da molti automobilisti, diventa una cattiva norma? O diventa un problema di controlli, cultura e organizzazione? Il fatto che una parte del tessuto produttivo fatichi ad adeguarsi non trasforma l’obbligo in optional. Poi lei introduce un punto cruciale: “Una volta che una persona è stata formata e addestrata correttamente, il titolare o il preposto non dovrebbe più avere responsabilità.” Ecco il nodo. Ma questo non è il modello del nostro ordinamento. Non lo è da settant’anni. Il sistema prevenzionistico italiano si fonda su obblighi permanenti di organizzazione e vigilanza. Non esiste un momento magico in cui il datore consegna il sapere e si lava le mani. La responsabilità organizzativa non si esaurisce con l’aula. Lei parla di rassegnazione delle aziende. La capisco. Ma la rassegnazione non è una categoria giuridica. È uno stato d’animo. Il giudice non valuta stati d’animo. Valuta omissioni, nessi causali, violazioni di obblighi. Veniamo all’esempio della tenda. Lei insiste: pagherei 1000 euro in più? Le rispondo senza svicolare. Se il lavoro comporta un rischio di caduta dall’alto e richiede misure di protezione adeguate, sì, pagherei di più. Perché il prezzo non può includere l’esposizione al rischio grave di un lavoratore. Se il mercato premia chi taglia sulla sicurezza, il problema non è la norma. È la distorsione del mercato. Lei evoca il “realismo”. Ma il realismo giuridico è un altro: è quello che entra in un’aula penale quando un artigiano cade dal primo piano e resta invalido o muore. In quel momento la domanda non è quanto costava la PLE. La domanda è: le misure erano adeguate? La formazione era effettiva? La vigilanza era concreta? Questo è il realismo del processo. Infine l’anonimato. Lei chiede cosa mi disturba. Non mi disturba il suo nome. Mi disturba l’asimmetria. Io parlo con identità, reputazione, responsabilità professionale. Lei no. Non è per fare ricerche compulsive. È per capire da quale posizione parla. In materia di sicurezza, dove si discutono obblighi penali e responsabilità civili, la parola non è neutra. Ha peso. Ha conseguenze. “Comprenda le idee, non il nome”, dice. Le idee le comprendo benissimo. Ma nel diritto le idee sono sempre collegate a ruoli, competenze, responsabilità. Accountability non vale solo per le imprese. Vale anche per chi interviene nel dibattito pubblico. Lei può criticare. Legittimamente. Ma non può trasformare l’impossibilità o la difficoltà applicativa in un argomento contro l’esistenza dell’obbligo. E non può chiedere che il sistema prevenzionistico si riduca a un atto iniziale di formazione, esonerando poi l’organizzazione da ogni controllo. Questo non è il nostro ordinamento. Non lo è oggi. Non lo era ieri. E finché resteremo in uno Stato sociale di diritto, non lo sarà domani. Il resto, mi permetta, è retorica da cantiere. Il diritto – quello vero, quello che decide sulle vite – resta. | |
| Rispondi Autore: Paolo Cavallone | 15/02/2026 (23:28:21) |
| Avvocato Dubini, lasci perdere. Lei ha spiegato il diritto, ha citato le norme, ha portato le sentenze, ha fatto esempi, ha usato la pazienza di un certosino e la precisione di un orologiaio. E Kendo? Kendo ha il realismo, ha la scala del primo piano, ha Edlinger, ha i robot in arrivo, ha la rassegnazione elevata a sistema filosofico. Lei parla di obblighi di vigilanza, lui risponde che tanto l'uomo sbaglia. Lei cita l'articolo 37, lui controbatte con la concorrenza sleale. Lei evoca il nesso causale, lui tira fuori l'alpinista morto in discesa. Siamo a un livello di incomunicabilità da manuale: uno parla di diritto vigente, l'altro di diritto sognato. Quello in cui, dopo la formazione, il datore si lava le mani e va in pensione. Non vede che non c'è verso? Kendo non vuole essere smentito, vuole avere ragione sul fatto che tanto non cambia nulla. È una posizione comoda, sa perché? Perché non prevede azioni, non prevede verifiche, non prevede responsabilità. Prevede solo l'attesa del robot che ci salverà tutti. Nel frattempo, gli infortuni? Mah, saranno quelli. Lei ha fatto più di quanto chiunque potesse pretendere. Ha speso parole, competenza e tempo. Ora lasci perdere. Non ne vale la pena. Perché quando dall'altra parte c'è uno che trasforma l'impossibilità di eliminare il rischio in una giustificazione per non gestirlo, la partita è chiusa in partenza. Io esco. E lo faccio con stima verso di lei e con un sorriso verso Kendo. Perché in fondo, chissà, magari ha ragione lui: forse un giorno arriverà il robot. Ma fino ad allora, tocca a noi. Con le norme, le verifiche e quella retorica da cantiere che in aula, quando qualcuno si è fatto male, diventa l'unica cosa che conta. Buona settimana, avvocato. E grazie per averci provato !! | |
| Rispondi Autore: Luigi Matteo Meroni - Direttore Punto Sicuro | 16/02/2026 (09:15:46) |
| Grazie per i contributi nei commenti di questo articolo della dott.sa Guardavilla, vorrei esprimere un forte apprezzamento per la pacatezza e la profondità degli stessi, certamente spunto di riflessione per i nostri affezionati lettori e che contribuiscono alla nostra lunga missione di diffondere la tanto citata "cultura della sicurezza". Non entro nel merito ma apprezzo molto il richiamo ad esperienze personali come le arti marziali e l'alpinismo. Cosa di meglio di queste fa interiorizzare emozioni che restano nel vissuto e portano poi al processo di modifica dei comportamenti. Io pratico arrampicata sportiva da oltre 30 anni, ho fatto un po' di alpinismo da giovane (grande stima per gli alpinisti) ma poi ho fatto una scelta basata sulla mia personalissima percezione del rischio e ho virato verso la maggiore sicurezza (mai rischio zero ma rischio decisamente basso) delle vie spittate su pareti monotiro alte max 40 metri. Per chi non se ne intende significa che le protezioni (gli spit) sono fissati con tasselli trapanati nella roccia, molto sicuri, ravvicinati l'uno all'altro e al culmine della via c'è una sosta dalla quale ci si cala e si arriva immediatamente con i piedi per terra. Se cambia il tempo in un attimo si torna a casa. Certo non c'è l'avventura e la magnificenza dell'alta montagna ma tutto è relativo. Tutto questo per dire che anche un artigiano può scegliere se lavorare o meno in sicurezza e la scelta deve derivare, oltre che dalla formazione (evviva anche i DL dovranno finalmente fare un corso sulla sicurezza!) e dall'esperienza sul campo, auspicabilmente anche da un lungo processo culturale al quale le singole associazioni di categoria dovrebbero puntare con grande forza. E magari anche lo Stato promuovendo tramite campagne nazionali di pubblicità (es. pubblicità progresso, che fine ha fatto?) il concetto: "Mai rinunciare alla sicurezza per una questione economica." oppure "Prima di fare una cosa hai considerato tutti i fattori di rischio?". Questi concetti dovrebbero averli stampato tutti a caratteri cubitali nel proprio inconscio. Grazie ancora e buona sicurezza a tutti! | |
