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La sorveglianza sanitaria dovuta a movimentazione manuale dei carichi
Come noto, il Testo Unico di Salute e Sicurezza prevede che, “qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell’allegato XXXIII, ed in particolare: […]
d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’allegato XXXIII” (art.168 c.2 lett.d) D.Lgs..81/08).
Corrispondentemente, il medico competente è chiamato a programmare ed effettuare tale sorveglianza sanitaria “attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati” (art.25 c.1 lett.b) D.Lgs.81/08).
A fronte di tale quadro normativo, analizziamo alcune sentenze - selezionate per il loro particolare interesse - che hanno interpretato e applicato gli obblighi su richiamati in materia di sorveglianza sanitaria rivolta ai lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi.
Partiamo con una sentenza di due anni fa ( Cassazione Penale, Sez.III, 22 dicembre 2023 n.51293), con cui la Corte si è pronunciata sulle responsabilità di A. e B., “nelle rispettive qualità di delegato del datore di lavoro dell’impresa “Coop L. Società Cooperativa di Consumo” e di medico competente”, per la commissione di vari reati contravvenzionali.
La Cassazione ha annullato con rinvio la pronuncia di assoluzione del Tribunale di Savona nei confronti dei due imputati, ritenendo fondato il ricorso del Procuratore della Repubblica che aveva fatto presente che, “all’interno del supermercato dell’impresa “Coop L. Società Cooperativa di Consumo”, i dipendenti adibiti alle mansioni di addetti ai reparti salumeria/gastronomia/panetteria (cd banconisti) svolgevano attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportavano un rischio di patologie di lavoro di livello medio o basso da sovraccarico biomeccanico, valutato dallo stesso datore di lavoro di livello medio o basso”.
Sotto tale profilo, “era stato accertato che A., delegato del datore di lavoro dell’impresa “Coop L. Società Cooperativa di Consumo” non aveva previsto la sottoposizione di detti lavoratori alla sorveglianza sanitaria obbligatoria di cui all’art.41, comma 2, lett.a), b) e-ter TUSL e che B., medico competente della predetta impresa, non programmava e non effettuava la sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori addetti alla mansione “banconisti”.
Secondo il Procuratore ricorrente, “il Giudice pronunciava sentenza di assoluzione per entrambi gli imputati ritenendo provata la “non doverosità delle visite mediche”, alla luce della classe di rischio attribuita nel DVR ai banconisti; l’assoluzione si fondava su non corretta interpretazione e lettura del D.Lgs.n.81 del 2008, artt.167 e 168, che prevedevano obblighi tassativi organizzati con ordine di priorità, tra i quali l’obbligo di sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all’art.41 sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’allegato 33^ (art.168, comma 2, lett.d), obbligo assoluto.”
Come già anticipato, la Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore ed ha conseguentemente annullato con rinvio la sentenza assolutoria.
Nel fare ciò, la Cassazione ha ricordato che, “tra i casi normativamente previsti in cui deve essere effettuata la sorveglianza sanitaria rientra, in base al disposto del D.Lgs.n.81 del 2008, art.168, la movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.”
Inoltre la sentenza precisa che “il precedente art.167 prevede che: 1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.”
In base al secondo comma di tale disposizione, poi, “ai fini del presente titolo, s’intendono: a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari; b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.”
Dopo aver richiamato anche il testo dell’art.168 del D.Lgs.81/08, la Cassazione conclude nel senso che, “secondo il combinato disposto del D.Lgs.n.81 del 2008, art.41 e art.168, comma 2, lett.d), dunque, la sorveglianza sanitaria deve essere effettuata nel caso normativamente previsto della “movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori” (ove non sia possibile ovviare alla stessa con misure organizzative ed il ricorso a mezzi meccanici appropriati); la sorveglianza sanitaria comprende le viste mediche ed i correlati accertamenti secondo le cadenze e la periodicità di cui al D.Lgs.n.81 del 2008, art.41, comma 2 e può essere ulteriormente modulata “sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’allegato 33^”.”
Da ciò consegue che, secondo la Suprema Corte, “l’interpretazione del D.Lgs.n.81 del 2008, art.168 effettuata dal giudice di merito nella sentenza impugnata non è corretta, in quanto la disposizione di cui all’art.168, comma 2, lett.d), che dispone al datore di lavoro di sottoporre “i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’allegato 33^” impone al predetto una condotta obbligatoria, correlata alla previsione normativa che le attività di “movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori” possono comportare per i lavoratori “rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico”.
La corretta interpretazione dell’art.168 del D.Lgs.81/08, dunque, è quella secondo cui il datore di lavoro deve “adottare, in via prioritaria, le misure organizzative necessarie” nonché “ricorrere ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori”; detto ciò, “ove tanto non sia possibile, il comma 2 della norma fa obbligo al datore di lavoro di adottare le misure organizzative necessarie, di ricorrere ai mezzi appropriati e di fornire ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell’allegato 33^, elencando specificamente, in maniera tassativa e cumulativa, le relative condotte, tra le quali rientra espressamente anche la sorveglianza sanitaria, secondo il disposto di cui al D.Lgs. n.81 del 2008, art.41.”
Va da sé, quindi, che “il solo margine discrezionale, affidato dalla norma al medico competente (e all’organo di vigilanza), attiene alla frequenza della visita periodica, in funzione della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio, che potrà essere ulteriormente modulata, ampliando, ove ritenuto necessario, le cadenze e la periodicità previste dal D.Lgs.n.81 del 2008, art.41, comma 2.”
La Cassazione ricorda, infine, che la medesima “Corte ha affermato, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, che in caso di movimentazione manuale di carichi, il datore di lavoro deve sottoporre il lavoratore a visita medica preventiva e operare una specifica valutazione dei rischi per la sua salute, sia in relazione a patologie che potrebbero derivare dall’attività sia per la verifica delle condizioni di attitudine allo svolgimento della specifica mansione (Sez.4, n.1465 del 04/10/2018, dep.14/01/2019, Rv.275076-01).”
Pochi anni prima, con Cassazione Penale, Sez.IV, 3 dicembre 2018 n.53999, la Corte ha confermato l’assoluzione del P.N., datore di lavoro della Società F. esercente l’attività di rivendita di prodotti farmaceutici, dal reato di lesioni personali colpose nei confronti di N.D.
Si tenga conto che P.N. era stato condannato in primo grado dal Tribunale, per avere causato “l’aggravamento di una pregressa spondilolistesi da cui era già affetto, al dipendente N.D., che svolgeva le mansioni di allestitore (allestitore cioè degli ordini dei farmacisti sugli scaffali), consistenti, in concreto, nel sistemare, per circa 3-4 ore al giorno, prodotti medicinali e pacchi contenenti gli stessi su scaffali.”
Il Tribunale, in particolare, aveva ritenuto che il profilo di colpa di P.N. fosse legato al “non avere fornito al dipendente macchinari o strumenti idonei ad evitare che nel corso del lavoro alzasse ripetutamente da una pedana scatole contenenti farmaci da sistemare sugli scaffali di un deposito, scatole il cui peso, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, era compreso tra 10 e 21 chilogrammi, oltre a pacchi di peso inferiore, ovvero, all’atto dell’insorgere dei primi sintomi di una lombosciatalgia recidivante nel 2004, per non avere impedito che il dipendente sollevasse da solo scatole di peso superiore a 5 chilogrammi, essendo stato il magazzino meccanizzato soltanto nell’anno 2006; fatti commessi tra il 2004 e luglio 2006.”
Di segno opposto a quella di primo grado è stata invece la sentenza della Corte d’Appello, la quale, “invece, ha ritenuto che della patologia congenita di cui soffriva il dipendente la società era stata informata soltanto nell’anno 2006, in quanto i momenti di possibile emersione della notizia della malattia erano - solo ed esclusivamente - i seguenti: nel corso della visita medica del 17 maggio 2004 N.D. aveva riferito verbalmente al medico dell’INPS, estraneo alla società, di soffrire dolori di schiena ma il sanitario, al termine del controllo, lo dichiarava idoneo al lavoro.”
Successivamente, “sempre nel 2004, il dipendente aveva verbalmente riferito al capo turno di dolori alla schiena ed era stato addetto per un periodo transitorio al servizio di portineria, per poi ritornare alle originarie mansioni; soltanto nell’anno 2006 l’esito del controllo medico era la dichiarazione di idoneità soltanto parziale al lavoro, nel senso che non avrebbe dovuto sollevare pesi superiori a dieci chilogrammi, ma il certificato giunto in azienda non conteneva, per ragioni di privacy, la diagnosi e non comunicava la patologia sofferta dal dipendente”.
Da tali circostanze la Corte d’Appello ha tratto la conclusione che “l’imputato - datore di lavoro - era ignaro, non per sua colpa, dello stato di salute del dipendente N.D., sicché non era esigibile una condotta diversa in termini di prevedibilità/prevenibilità quanto all’adozione di misure specifiche.”
Per quanto riguarda poi il peso dei pacchi da sollevare ed le disposizioni sulla movimentazione degli stessi, “la Corte di merito […] ha valorizzato le deposizioni di quei testi che ha ritenuto più attendibili, secondo i quali i pesi da sollevare erano, di regola, di circa cinque chili e solo raramente di dieci-dodici chili; ha inoltre ritenuto che vi fosse stato un effettivo svolgimento di corsi specifici da parte di tutti i dipendenti, tra i quali anche coloro che in un primo momento avevano negato di averli mai svolti.”
Inoltre, i Giudici d’Appello hanno ritenuto, “quanto al profilo medico, non [... essere stata] raggiunta la prova del nesso causale e segnatamente la correlazione dell’attività lavorativa svolta e l’aggravamento della patologia del N.D.”
Infatti “il CTU ha ritenuto in astratto inferenziale l’attività lavorativa alla compromissione della situazione patologica già esistente nel senso dell’aggravamento della stessa. Ma contestualizzando l’affermazione al caso concreto, va osservato che la limitata idoneità del N.D. al sollevamento dei pesi era stata diagnosticata solo nella visita di controllo del marzo 2006 ma non comunicata immediatamente né all’azienda, né al lavoratore che continuava nelle sue mansioni per ulteriori quattro mesi fino a che fu sottoposto ad un intervento chirurgico cui seguiva un lungo periodo di convalescenza, all’esito del quale il N.D. non riprendeva l’attività lavorativa perché licenziato [per superamento del periodo di comporto].”
La Cassazione ha rigettato il ricorso della parte civile N.D., dando ragione alla Corte d’Appello la quale ha correttamente “valorizzato la mancanza di prova che il datore di lavoro conoscesse la pregressa patologia da cui era affetto N.D., e ciò almeno sino a dopo il marzo del 2006, non avendo mai comunicato nulla il dipendente alla società e non essendo stata la comunicazione del medico all’azienda circa l’esito delle visita del 2006 immediata […], con malattia insorta in maniera manifesta soltanto nel luglio 2007, e non già prima.”
Ai fini della decisione della Suprema Corte, è risultato dirimente il fatto che “il ricorso non contesti puntualmente né che il datore di lavoro non sapesse della patologia pregressa del lavoratore […] né la circostanza […] del ritardo da parte del medico che effettuò l’ulteriore visita medica, nel marzo 2006, la dr.ssa DL., nel comunicare alla società l’esito della stessa.”
Concludiamo questa disamina con Cassazione Penale, Sez.III, 14 febbraio 2017 n.6885, che ha confermato la condanna di un medico competente per non aver attuato un protocollo sanitario definito in funzione dei rischi specifici con riferimento a due lavoratori edili esposti al rischio da movimentazione manuale dei carichi e al rumore, in violazione dell’art.25 c.1 lett.b) D.Lgs.81/08.
In particolare, l’imputato aveva commesso tale reato “per aver sottoposto […] a visita periodica i sig. L.S. e D.M., non attuando un protocollo sanitario definito in funzione dei rischi specifici, considerato che, dall’esame delle cartelle sanitarie e di rischio dei suddetti lavoratori, si evinceva che gli stessi risultavano esposti a rischio MMC (movimentazione manuale dei carichi) e rumore.”
La Corte sottolinea che “i rischi, cui i lavoratori erano esposti, risultavano indicati nelle rispettive cartelle, senza che fossero stati disposti gli accertamenti complementari atti a valutare la funzionalità dei cosiddetti organi bersaglio ossia degli organi particolarmente esposti a rischio per effetto delle mansioni lavorative esercitate.”
Nel suo ricorso in Cassazione, l’imputato ha contestato il fatto che “il Tribunale ha ritenuto che la mancata prescrizione di esami strumentali volti ad accertare la funzionalità degli organi bersaglio (RM ed audiometria), avesse determinato una non conforme valutazione della capacità lavorativa dei due lavoratori e che detta ipotesi avesse comportato la violazione dell’art.25 del Testo Unico n.81 del 2008, senza considerare che il protocollo sanitario allegato ed adottato dal ricorrente, in uno al datore di lavoro, prevedeva che ogni singolo lavoratore sottoposto a visita fornisse già al Medico competente tutti i dati fondamentali onde valutare la funzionalità degli organi bersaglio, salvo ulteriore approfondimento con eventuali altri accertamenti diagnostici.”
Egli ha inoltre fatto presente che “nessun elemento nel giudizio è stato fornito in ordine ad un’eventuale e non dimostrata esistenza di una compromissione delle funzioni dei singoli lavoratori né sulla erroneità del giudizio di idoneità alla mansione espressa dal ricorrente o, ancora, in ordine all’efficacia delle misure adottate”.
La Cassazione ha respinto il ricorso, chiarendo che “il Tribunale ha ritenuto che - per i lavoratori esposti, come nella specie, a determinati rischi professionali trattandosi di operai edili - il “medico competente”, che procede alla visita, non può basarsi soltanto sul dato anamnestico, che potrebbe essere falsato da una sottovalutazione o ignoranza da parte del lavoratore, né può accontentarsi di prescrivere esami clinici, emettendo al contempo un giudizio di piena idoneità, come invece è accaduto nel caso di specie, senza attendere l’esito dell’accertamento diagnostico-strumentale, che, per entrambi i lavoratori, non era stato richiesto fin dalla visita preventiva, ma solo in una delle visite periodiche successive.”
E “ciò nondimeno, come emerso dal testimoniale, il ricorrente emise il giudizio di idoneità sia in esito alla visita preventiva che in esito alla successiva visita di controllo, senza prima acquisire ed esaminare il referto audiometrico, particolarmente importante per via delle mansioni esercitate dai lavoratori, esposti al rumore, e ciò a dimostrazione di un modus procedendi superficiale e poco rispettoso dei protocolli sanitari.”
A tutto ciò si aggiunga, inoltre, che “i reati commessi dal medico competente in violazione degli obblighi posti a suo carico sono reati di pericolo astratto per la cui configurabilità non è necessario che dalla violazione dell’obbligo derivi un danno alla salute o alla incolumità del lavoratore, anzi la funzione stessa del sanitario è preordinata ad evitare tali evenienze perché il legislatore, richiedendo che la figura del medico competente sia individuata sulla base di specifici parametri e nel richiedere contestualmente anche una comprovata esperienza professionale del medico designato […], ha inteso evidentemente individuare la figura di un medico di qualificata professionalità, in grado di diventare il collaboratore del datore di lavoro e del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione aziendale (Sez.3, n.26539 del 21/05/2008, in motiv.).”
In conclusione, “il medico competente programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’art.41 attraverso protocolli sanitari definiti in ragione ai rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati, sicché i protocolli sanitari […] non escludono che il medico aziendale possa prescrivere accertamenti più approfonditi di quelli necessari che, in quanto prescritti dalla buona arte medica, sono perciò contemplati in linee guida o protocolli accreditati dalla comunità scientifica; ma proprio per questo motivo il medico competente non può esimersi dal prescrivere e quindi deve prescrivere quelli minimi richiesti per un’efficace prevenzione che […] il Tribunale ha escluso sia stata assicurata e ciò per la fondamentale ragione che non era stato attuato nei confronti dei lavoratori il protocollo sanitario correlato ai rischi specifici cui essi erano oggettivamente esposti in considerazione delle mansioni in concreto esercitate.”
Anna Guardavilla
Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro
Scarica le sentenze di riferimento:
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