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La responsabilità del CSE per la mancata previsione di un’area di scarico

La responsabilità del CSE per la mancata previsione di un’area di scarico
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

29/11/2021

Il coordinatore per la sicurezza è corresponsabile con il datore di lavoro per un infortunio sul lavoro occorso durante le operazioni di carico e scarico se ha omesso di prevedere un’area ad esse destinata e a verificare che fosse stata indicata nel POS.

La mancanza della previsione di un’area destinata alle operazioni di carico e scarico di materiale in un cantiere e la mancata verifica che la stessa fosse stata indicata nel piano operativo di sicurezza redatto dall’impresa esecutrice sono le motivazioni per cui un coordinatore per la sicurezza è stato condannato in concorso con un datore di lavoro per l’infortunio mortale accaduto a un lavoratore dipendente dell’impresa stessa, una carenza di progettazione della organizzazione del cantiere ritenuta fondamentale sia dal Tribunale che dalla Corte di Appello sul presupposto che se tale area fosse stata predisposta l’evento infortunistico non si sarebbe verificato.

 

Il CSE ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, basato sul fatto che aveva previsto nel PSC la presenza di tale area e che, dopo l’esame del POS, aveva anche richiesto all’impresa di integrare lo stesso in tal senso; nel ricorso stesso aveva anche evidenziato che il comportamento tenuto dal datore di lavoro era stato abnorme e tale da interrompere il nesso causale fra l’omissione addebitatagli e l’evento lesivo. La suprema Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. La stessa ha sostenuto infatti che l’omissione operata dal coordinatore era da ritenere ricollegabile all'evento mortale, nonostante il grave comportamento colposo del coimputato datore di lavoro, in quanto se quest’ultimo fosse stato obbligato a utilizzare un'area ben delimitata e inibita al transito dei non autorizzati anche l'errata e imprudente manovra posta in essere con il radiocomando degli stabilizzatori non avrebbe comportato alcun pericolo per l'incolumità di terzi.

 

La stessa Corte di Cassazione, inoltre, con riferimento al comportamento ritenuto abnorme del datore di lavoro, ha ribadito un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, al quale viene  fatto sempre più riferimento nei ricorsi presentati alla Corte di legittimità, secondo il quale perché la condotta colposa del lavoratore (o del soggetto cu cui deve essere svolta la vigilanza da parte del garante) possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia.


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Il fatto, l’iter giudiziario, il ricorso per cassazione e le motivazioni

La Corte di Appello, giudicando a seguito del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, ha confermata la sentenza con la quale il Tribunale aveva dichiarato il coordinatore della sicurezza di una società responsabile del delitto di cui agli artt. 113 e 589, commi 1 e 2 del codice penale addebitatogli di avere concorso a cagionare la morte di un lavoratore, addetto al cantiere per la realizzazione di un edificio commerciale affidata in appalto dalla società stessa a un’altra società, omettendo di verificare l'adeguatezza del Piano Operativo di Sicurezza dalla stessa elaborato e omettendo di rilevare la pericolosità delle operazioni di scarico ragion per cui una autogru era stata collocata in un'area inidonea a consentire la completa estensione su entrambi i lati dei relativi bracci stabilizzatori uno dei quali era stato aperto e aveva investito violentemente il lavoratore, preposto del cantiere che si era imprudentemente avvicinato al mezzo, schiacciandolo contro il muro di recinzione.

 

La Corte di Appello, nel confermare la responsabilità del coordinatore, dato atto della omessa verifica da parte dell'imputato della adeguatezza del piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro che non aveva previsto nulla a proposito delle modalità delle operazioni di carico e scarico e al mezzo operativo da utilizzare, in una situazione di cantiere che, per le sue dimensioni complessive e per la vastità dell'area di tetto da impermeabilizzare, rendeva prevedibile la necessità dell'utilizzo di una gru, ha ribadito che era onere del cloordinatore stesso rilevare tali evidenti criticità e ovviarvi, quanto meno prevedendo e predisponendo una precisa e adeguata area del cantiere destinata alle operazioni di carico e scarico e la installazione di segnali di divieto di passaggio delle persone non addette a tali operazioni. Tale omissione era stata ritenuta, altresì, causalmente ricollegabile all'evento mortale, nonostante il grave comportamento colposo del coimputato datore di lavoro, in quanto se questi fosse stato obbligato a utilizzare un'area ben delimitata e inibita al transito dei non autorizzati anche l'errata e imprudente manovra posta in essere con il radiocomando degli stabilizzatori non avrebbe comportato alcun pericolo per l'incolumità di terzi.

 

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due articolati motivi. In primo luogo, ha denunciato un vizio di motivazione, nella parte relativa alla affermazione della sussistenza di una sua condotta colposa per aver omesso di indicare un'area di carico e scarico nel cantiere, in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di Appello, tale area era stata prevista, era stata indicata nella planimetria affissa al cancello del cantiere ed era stata condivisa in occasione di un sopralluogo al quale avevano partecipato tutti i soggetti operanti nel cantiere, compreso il coimputato. Di tale sopralluogo era stato anche redatto un verbale, inviato pure agli altri interessati per posta elettronica. Tali aspetti però, benchè segnalati alla Corte d'appello nel corso del giudizio di rinvio con il deposito di una memoria con allegati detti documenti, non erano stati considerati dalla Corte di Appello.

 

La Corte di Appello inoltre, ha aggiunto il ricorrente, aveva omesso di considerare che il lavoratore deceduto a seguito dell'incidente sul lavoro non era un terzo, ma era addetto al cantiere laddove era stato chiamato dal suo datore di lavoro per aprire il cancello in vista dell'arrivo dell'autocarro sul quale vi era il materiale da scaricare, ragion per cui doveva ritenersi che fosse stata solamente l’azione posta in essere dallo stesso datore di lavoro a causare la morte del suo dipendente e non anche la sua condotta.

 

In secondo luogo il ricorrente ha lamentata l'errata applicazione degli artt. 40 e 41 cod. pen., a causa della omessa considerazione della condotta imprudente del datore di lavoro, idonea a interrompere qualsiasi nesso causale con il suo comportamento, pur volendo ammettere le sue contestate mancanze nella verifica del piano operativo della sicurezza. Nel corso del giudizio di rinvio era stato illustrato analiticamente il comportamento eccentrico del datore di lavoro, idoneo a interrompere qualsiasi relazione causale tra la sua condotta e l'evento mortale, con la conseguente insussistenza della necessaria relazione causale tra la condotta addebitatagli e l'evento mortale.

 

Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione

Il ricorso è stato respinto dalla Corte di Cassazione per l’inammissibilità del primo motivo e la infondatezza del secondo.

 

La Corte di Appello, ha osservato la Sez. III, nel giudizio di rinvio ha dato atto della omessa verifica da parte dell'imputato della adeguatezza del piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro e ha ritenuto che fosse onere del coordinatore rilevare tali criticità e ovviarvi, quanto meno prevedendo e predisponendo una precisa e adeguata area del cantiere destinata alle operazioni di carico e scarico e la installazione di segnali di divieto di passaggio delle persone non addette a tali operazioni. Tale omissione è stata ritenuta causalmente ricollegabile all'evento mortale, nonostante il grave comportamento colposo del coimputato, giudicato non eccentrico, in quanto se quest'ultimo fosse stato obbligato a utilizzare un'area ben delimitata e inibita al transito dei non autorizzati anche l'errata e imprudente manovra degli stabilizzatori non avrebbe comportato alcun pericolo per alcuno.

 

La Corte di Appello, ha sottolineato la suprema Corte, aveva già rilevato, secondo un apprezzamento di fatto immune da difetti di ordine logico e perciò insindacabile nella sede di legittimità, che la movimentazione dell'ingente quantitativo di rotoli e materiale necessario per coprire la vasta area del tetto aveva reso verosimile l'impiego di una gru e che il coordinatore nell'esercizio della sua funzione di alta vigilanza, aveva omesso di verificare adeguatamente il Piano Operativo di Sicurezza redatto dal datore di lavoro dell’infortunato. Il rinvio alla stessa Corte territoriale era stato per demandare alla stessa solamente la verifica in ordine alla sussistenza del nesso di causa tra la condotta del ricorrente e l'evento mortale.

 

Con riferimento al secondo motivo di ricorso il giudice del rinvio, secondo la Sezione III, (pur dando atto del comportamento gravemente colposo del datore di lavoro consistito nel collocare l'autogru in un'area palesemente inidonea a consentire la completa estensione, su entrambi i lati, dei bracci stabilizzatori di cui era dotata, nel procedere all'apertura dei bracci senza sincerarsi che nell'area di manovra non stazionassero persone, nel non avvedersi della presenza del lavoratore che si era imprudentemente avvicinato al mezzo ed era quindi stato violentemente investito dal braccio in estensione, venendo schiacciato contro il muro di cinta del cantiere), ha escluso che lo stesso abbia interrotto il nesso causale tra l'evento e la condotta omissiva del coordinatore, sulla base del rilievo che se il datore di lavoro fosse stato obbligato, con specifica previsione del piano operativo della sicurezza, a utilizzare un'area ben delimitata e inibita al transito dei non autorizzati, l'errata e imprudente manovra posta in essere dallo stesso con il radiocomando dell'autogru non avrebbe comportato alcun pericolo per l'incolumità di terzi.

 

La condotta del datore di lavoro quindi non è stata ritenuta configurare, secondo la suprema Corte, un rischio eccentrico (ossia esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia), idoneo a escludere la responsabilità del coordinatore rientrando nella sua posizione di garante prevedere l'adozione di tutte le cautele volte alla prevenzione e al governo del rischio derivante dall'altrui comportamento imprudente, cautele che, se esistenti e non osservate dal datore di lavoro avrebbero potuto consentire di attribuire solo a quest'ultimo la responsabilità esclusiva dell'evento mortale verificatosi.

 

Si tratta di considerazioni logiche e coerenti, ha aggiunto la Corte di Cassazione, con il consolidato orientamento interpretativo della stessa Corte di legittimità, secondo cui il datore di lavoro, e, in generale, il destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, è esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente, o di altro soggetto nei cui confronti vi sia un obbligo di vigilanza (come l'appaltatore), sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro, o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell'esecuzione del lavoro.

 

Perché la condotta colposa del lavoratore (o del soggetto cu cui deve essere svolta la vigilanza da parte del garante), infatti, possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario, dunque, non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia.

 

Nel caso in esame,ha così concluso la suprema Corte, la Corte territoriale ha correttamente escluso l'eccentricità della condotta colposa del datore di lavoro in quanto non estranea ai suoi compiti (trattandosi dello scarico di un ingente quantitativo di materiali destinati al cantiere affidato all'impresa da questi amministrata), né abnorme e imprevedibile (trattandosi dell'improprio e imprudente utilizzo di un'area di cantiere inidonea allo scarico di tale quantitativo di materiali e dell'imprudente utilizzo della autogru impiegata per tale attività, utilizzo che era prevedibile in ragione dell'entità della attività da svolgere, oltre che della mancata vigilanza in ordine alla presenza di terzi estranei alla attività di scarico), cosicché correttamente è stata ravvisata una relazione causale tra la condotta colposamente omissiva del coordinatore  e l'evento mortale, che avrebbe potuto essere prevenuto attraverso l'adozione delle opportune misure cautelari e prevenzionali da parte del responsabile della sicurezza della committente.

 

Il ricorso è stato in definitiva respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento.

 

 

Gerardo Porreca

 

 

 

 

Corte di Cassazione Penale Sezione III - Sentenza n. 37580 del 15 ottobre 2021 (u.p. 23 settembre 2021) - Pres. Petruzzellis - Est. Liberati -  PM Cuomo - Ric. M.P.. - Il coordinatore per la sicurezza è corresponsabile con il datore di lavoro per un infortunio sul lavoro occorso durante le operazioni di carico e scarico se ha omesso di prevedere un’area ad esse destinata e a verificare che fosse stata indicata nel POS.




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