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La responsabilità amministrativa se il vantaggio o l'interesse sono esigui

La responsabilità amministrativa se il vantaggio o l'interesse sono esigui
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

23/10/2023

La responsabilità amministrativa dell'ente non può essere esclusa se vantaggi o interessi sono esigui in quanto anche la mancata adozione di cautele di modesta spesa può essere causa di reati colposi di eventi per violazioni di norme antinfortunistiche.

Si commenta da sé questa breve sentenza della Corte di Cassazione emessa a seguito di un ricorso presentato da una società condannata in quanto responsabile dell'illecito amministrativo di cui all’art. 25-septies del D. Lgs. n. 231 del 2001 in relazione alla commissione, da parte del legale rappresentante della stessa del delitto di cui all'art. 590 c.p. per avere omesso, quale datore di lavoro, committente dei lavori e titolare del cantiere, di dotare la porta scorrevole presente all'ingresso del luogo di lavoro di un sistema di sicurezza al fine di impedire la fuoriuscita del cancello dalle guide o comunque di cadere in violazione dell’art. 64 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 81 del 2008, per colpa consistita in imperizia, negligenza, imprudenza nonché inosservanza delle norme in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro e per avere cagionato così a un dipendente della società stessa lesioni personali gravi dovute all’investimento da parte del cancello nel mentre cadeva in terra.

 

Avverso la sentenza di condanna la società, in persona del legale rappresentante, ha proposto ricorso chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge, erronea applicazione e inosservanza della legge penale in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. b), per avere ritenuto erroneamente sussistente la Corte di Appello il requisito dell'interesse o del vantaggio dell'ente alla commissione dell'illecito, senza tuttavia considerare che la società in concreto non si sarebbe giovata di alcun risparmio di spesa né di alcun incremento economico, in quanto la spesa per riparare il cancello sarebbe consistita in poche decine di euro.


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La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La stessa ha osservato in premessa che, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite ( sentenza n. 38343 del 24/04/2014 Espenhahn), in tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante da reati colposi di evento, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell’art. 5 del D. Lgs. n. 231 del 2001 all'"interesse" o al "vantaggio", sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell'interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito, da valutare entrambi avendo come termine di riferimento la condotta e non l'evento.

 

E’ stato chiarito, ha aggiunto la suprema Corte, che, in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall'interesse o dal vantaggio, da riferire entrambi alla condotta del soggetto agente e non all'evento, ricorrono, rispettivamente, il primo, quando l'autore del reato abbia violato la normativa cautelare con il consapevole intento di conseguire un risparmio di spesa per l'ente, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento, e, il secondo, qualora l'autore del reato abbia violato sistematicamente le norme antinfortunistiche, ricavandone oggettivamente un qualche vantaggio per l'ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso; i criteri di imputazione riferiti all'interesse e al vantaggio sono quindi giuridicamente distinti, ha ribadito la suprema Corte, giacché, mentre il primo è criterio soggettivo, da valutare ex ante, e consistente nella proiezione finalistica volta a far conseguire all'ente un profitto indipendentemente dall'effettiva realizzazione dello stesso, il secondo è criterio oggettivo, accertabile ex post e consistente nel concreto vantaggio derivato all'ente dal reato.

 

La Corte di Cassazione ha comunque evidenziato che “la responsabilità amministrativa dell'ente non può essere esclusa in considerazione dell'esiguità del vantaggio o della scarsa consistenza dell'interesse perseguito, in quanto anche la mancata adozione di cautele comportanti limitati risparmi di spesa può essere causa di reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica”. La stessa ha anche precisato che in tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante dal reato di lesioni personali aggravate dalla violazione della disciplina antinfortunistica, il criterio di imputazione oggettiva dell'interesse può sussistere anche in relazione a una trasgressione isolata dovuta ad un'iniziativa estemporanea, senza la necessità di provare la natura sistematica delle violazioni antinfortunistiche, allorché altre evidenze fattuali dimostrino il collegamento finalistico tra la violazione e l'interesse dell'ente.

 

Nel caso in esame, ha sottolineato la Sezione III, la Corte di Appello, facendo buon governo dei principi di diritto sopraindicati, ha ritenuto sussistente il criterio di imputazione oggettiva rappresentato dall'interesse, evidenziando che l'autore del reato aveva consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di conseguire un'utilità per l'ente, rimarcando anche che il risparmio di spesa avuto di mira, pur modesto, non era certo irrisorio. I Giudici di appello, in particolare, hanno valorizzato il collegamento esistente tra il risparmio di spesa ed il mancato rispetto delle regole cautelari, rimarcando che la violazione delle norme antinfortunistiche aveva riguardato una delle porte di accesso al cantiere e sottolineando la mancanza di segnaletica informativa e l'omissione di interventi di manutenzione, necessari da tempo ed omessi per non incidere sui tempi della attività. Trattandosi poi di un apprezzamento in fatto, sorretto da argomentazioni adeguate e non manifestamente illogiche, lo stesso si sottrae al sindacato di legittimità. La ricorrente, inoltre, non confrontandosi criticamente con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, ha proposto inammissibili rilievi in fatto, orientati a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità.

 

Essendo stato quindi ritenuto il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza n. 186 del 13.6.2000), la Corte di Cassazione ha condannato il ricorrente oltre al pagamento delle spese del procedimento anche al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.

 

 

Gerardo Porreca

 

 

Corte di Cassazione Penale Sezione III - Sentenza n. 39129 del 26 settembre 2023 (u.p. 12 luglio 2023) - Pres. Ramacci – Est. Di Stasi – PM Fimiani - Ric. (omissis). - La responsabilità amministrativa dell'ente non può essere esclusa se vantaggi o interessi sono esigui in quanto anche la mancata adozione di cautele di modesta spesa può essere causa di reati colposi di eventi per violazioni di norme antinfortunistiche.





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Rispondi Autore: raffaele scalese - likes: 0
23/10/2023 (07:20:11)
Tutto chiaro.
Ma adesso come si evolve la situazione di Oriana D'Orazio ???
Se ben ricordo i DL furono condannati (non mi ricordo se in primo o secondo grado di giudizio a pene esigue) proprio per il fatto che non avevano tratto un alto profitto dalla esclusione di alcune sicurezze essenziali ???

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