La posizione di garanzia del preposto e l’art. 19 del Dlgs 81/2008
La sentenza della Cassazione Penale n. 31863 del 18 luglio 2019 presenta interessanti spunti di riflessione sulla posizione di garanzia del preposto alla stregua dell’art. 19 TUSL e sulla portata esimente della condotta del lavoratore.
L’infortunio si verificava come segue. Nell’installare alcuni cartelli di segnalazione, attività comportante lavorazioni in quota, il lavoratore infortunato saliva su un muletto condotto da altro collega, perdeva l’equilibrio e cadeva a terra subendo lesioni al capo.
Le responsabilità degli imputati, entrambi preposti al lavoratore, “sarebbero state riconducibili al mancato esercizio della dovuta sorveglianza sulle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa del dipendente infortunato, in violazione dell'art. 19 d.lgs. 81/2008”. La condotta pertanto sarebbe consistita nel non avere accertato che la P.O. (persona offesa) “operasse nel rispetto della normativa antinfortunistica e che utilizzasse gli strumenti posti a sua disposizione dall'azienda” (sent., p. 2).
Avverso la sentenza della Corte territoriale, il ricorso era affidato a due motivi.
Il primo tendeva a circoscrivere la posizione che i preposti rivestivano nel contesto aziendale al reparto in cui operavano, di talché la posizione di garanzia “non opererebbe in rapporto a tutti i lavoratori che si trovano alle dipendenze dell'azienda ma solo nei confronti di coloro rispetto ai quali il preposto sia stato investito di poteri di sovraordinazione e controllo” (sent. p. 3).
Uno degli imputati lamentava di esser stato sì preposto nello stesso reparto, ma ciò “unitamente ad altri sette dipendenti” (sent. p. 3), mentre l’altro deduceva di esser stato “responsabile di funzione in qualità di project manager […] predisponendo specifiche istruzioni operative e svolgendo […] corsi a favore dei dipendenti, in qualità di formatore” (sent. p. 3).
La persona offesa, seppur addetta prevalentemente al reparto di produzione, svolgeva, anche al di fuori di questo, e, per quel che qui rileva, in occasione dell’infortunio, “piccoli lavori di manutenzione in limitata autonomia” per i quali era stato autorizzato dalla direzione in ragione del proprio livello retributivo e contrattuale.
Di qui l’invocato venir meno della qualità di preposto per gli imputati, in quanto rivolta esclusivamente ai dipendenti che operavano nell’ambito del reparto.
Per altro verso, era criticata la negazione dell'autonomia del lavoratore nell’esecuzione delle piccole manutenzioni, in contrasto rispetto al profilo del lavoratore ed ai placet della direzione.
Con il secondo motivo, la difesa degli imputati si appellava invece alla “condotta abnorme ed imprevedibile posta in essere dalla parte offesa nello svolgimento dell'attività di manutenzione a cui era stato adibito” (sent., p. 5), siccome contraria a tutte le norme di sicurezza ed alle direttive ricevute: in particolare il lavoratore, istruito in sede di corso somministrato dal project manager, “sull'uso della cesta porta persone per gli interventi in quota” sarebbe stato messo al corrente “dell'espresso divieto di farsi sollevare con il muletto per eseguire tali lavori” (sent., p. 5).
Le censure non erano accolte dalla Suprema Corte, che chiariva anzitutto come “l’autonomia”, nei termini della fattispecie, non facesse venir meno la posizione di lavoratore subordinato della persona offesa, né, tantomeno, la posizione di garanzia dei preposti.
Il Collegio ricordava come, ai fini del TUSL, la nozione di lavoratore fosse più ampia rispetto alla mera categoria dei lavoratori subordinati e suscettibile di abbracciare anche lavoratori autonomi o artigiani, avendo ad osservare che la riconduzione della fattispecie al lavoro autonomo o subordinato prescindesse da aspetti formali legati al contenuto del contratto, essendo necessario operare una verifica in concreto del rapporto.
Quali indici sintomatici, la Suprema Corte ricordava l’impiego di attrezzature datoriali sul luogo di lavoro, l’esecuzione di mansioni e processi tipici delle attività aziendali, la presenza di direttive datoriali, etc.
Nel caso di specie, peraltro, l’inquadramento della PO implicava che questa operasse “in condizioni di autonomia parzialmente vincolata, eseguendo compiti seguendo istruzioni specifiche, nell’ambito di procedure e di processi standardizzati; ricevono una supervisione sul modo di operare ed un controllo sul risultato delle attività"” (sent. p. 7). Di qui la conferma anche formale della funzione di garanzia, derivante dalle direttive impartite e dalla necessaria sorveglianza dell’attività del lavoratore.
Ciò premesso, la Suprema Corte rilevava come i ricorrenti rivestissero entrambi la qualifica di preposti per il reparto in cui era impiegata la PO, potendosi escludere la loro responsabilità solo in costanza di eccezionalità, abnormità ed esorbitanza della condotta del lavoratore rispetto ai compiti assegnati.
Tali circostanze non si verificavano nel caso di specie, non risultando sufficiente il fatto che al momento dell’incidente il lavoratore prestasse attività in un altro reparto.
Nel caso del responsabile di funzione, peraltro, i giudici stimavano come il lavoro di sostituzione della cartellonistica fosse stato da questi “commissionato al dipendente, sia pure in una forma implicita” in quanto “i cartelli da installare erano stati da lui ordinati in copisteria e lasciati sulla scrivania del suo ufficio affinché la persona offesa li prendesse.” (sent. p. 8).
Restava da verificare la rilevanza condotta del lavoratore.
La Corte, attingendo al proprio orientamento consolidato, affermava come la condotta colposa del lavoratore infortunato non potesse esimere i preposti ed “assurgere a causa sopravvenuta, da sola sufficiente a produrre l'evento” poiché sarebbe abnorme “soltanto la condotta del lavoratore che si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione della misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro e sia assolutamente estranea al processo produttivo o alle mansioni che gli siano state affidate” (sent. p. 9).
Nel caso di specie, pertanto, l’esimente era esclusa in quanto una vigile sorveglianza sul rispetto della normativa antinfortunistica da parte del lavoratore sarebbe stata idonea a spiegare efficacia impeditiva sul verificarsi del sinistro.
Avv. Arnaldo Maria Manfredi
Scarica la sentenza di riferimento:
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
Pubblica un commento
Rispondi Autore: Francesco Forte - likes: 0 | 29/08/2019 (08:10:51) |
Capisco che il linguaggio forense dia prestigio alla rivista ma talvolta ciò può portare alla totale incomprensione dell'articolo. La mia richiesta è che la sicurezza venga spiegata con concetti e parole più semplici in modo tale che venga capita anche dai non tecnici. Grazie |
Rispondi Autore: ANTONIO CHIANESE - likes: 0 | 29/08/2019 (12:04:28) |
concordo in pieno con Francesco Forte. Si può, e si deve, essere precisi nel linguaggio senza essere inutilmente ridondanti. ad es. " idonea a spiegare efficacia impeditiva sul verificarsi.." potrebbe essere scritto "idonea a impedire il verificarsi..." e così via... |
Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 30/08/2019 (10:58:15) |
Eccellente presentazione della sentenza. A volte il linguaggio della Cassazione puo' apparire criptico ai non giuristi, ma ogni disciplina ha le sue specificità. Leggere sentenze presentate da veri giuristi e' un piacere e un arricchimento giuridico. Chiedere al giurista di esprimersi a spanne mi pare un po' eccessivo. Ad ognuno il suo. E poi si capisce benissimo, basta un minimo sforzo. |
Rispondi Autore: Giovanni Bersani - likes: 0 | 30/08/2019 (13:06:19) |
In effetti, se si è interessati al settore, ci si deve abituare al linguaggio giuridico che è un po' più arduo rispetto all'italiano corrente. Da parte mia per fortuna riesco comunque a seguire abbastanza bene il testo, anche di questo articolo. Resta però il rammarico, lo confermo anch'io, sul fatto che spesso non si tratta di linguaggio 'tecnico' come nel caso di chi utilizza parole conosciute solo in quella disciplina (in economia si usano termini di economia, così in informatica, edilizia ecc. ecc. e solo se il pubblico è del mestiere non sono necessarie spiegazioni terminologiche). Qui cioè non si chiede di esprimersi 'a spanne', cosa che comporterebbe poca precisione e scarsa profondità, bensì in una lingua italiana più fluente, più corrente, usando parole e modi più attuali, salvo dove i termini giuridici hanno una loro valenza specifica (ad es: "esimente"), ma sono comunque singoli termini. L'esempio citato dal sig. Chianese è illuminante: la vigilanza sarebbe stata idonea "...a spiegare efficacia impeditiva sul verificarsi...". A volte l'impressione è che i giuristi si facciano belli del loro parlare 'impegnativo'. Ad ogni modo grazie e ci si accontenta così... |
Rispondi Autore: Paolo Giuntini - likes: 0 | 02/09/2019 (16:04:39) |
L'estratto della sentenza è chiaro, si poteva evitare l'espressione "spiegare efficacia impeditiva", che suscita qualche dubbio. A parte questo dettaglio secondario, nella realtà si riscontrano troppo spesso posizioni anche occasionali, non per questo meno importanti, di preposti di fatto totalmente ignorate dagli interessati e dai superiori. |
Rispondi Autore: Alessio Figini - likes: 0 | 03/09/2019 (12:06:05) |
In ogni caso, a prescindere dal linguaggio utilizzato, a mio parere è nella sostanza che la sentenza andrebbe criticata. Personalmente, da tecnico e non da giurista, non ravvedo alcun profilo di colpa a carico dei due preposti. |
Rispondi Autore: Arnaldo M. Manfredi - likes: 0 | 07/09/2019 (14:27:43) |
Ringrazio per i ringraziamenti e per i suggerimenti ricevuti. Effettivamente, l'orientamento della Cassazione lascia veramente poco spazio all'abnormità del comportamento del lavoratore come scusante per il datore di lavoro e/o i preposti. Circa la sostanza della sentenza commentata, proverei a a immaginare la scena: in un'azienda dove i lavoratori sono formati a dovere e dove i preposti, da ccnl, dovrebbero vigilare sui lavoratori, abbiamo che un dipendente riesce ad avere sufficiente margine temporale e operativo per prendere il muletto per far salire sulle forche il collega che deve montare un cartello, senza che nessuno abbia detto "ah" (o, almeno, la circostanza non emerge in sentenza). Non dev'essere stato per i Giudici un bello spettacolo immaginarselo, così come è brutta la scena che ne è seguita (la caduta e l'infortunio del lavoratore ) e probabilmente hanno dedotto che il sistema di sicurezza aziendale funzionava solo sulla carta, non già nella vita reale. Ora, un tema interessante, su cui si potrebbe discutere è "fino a quanto i preposti devono restare incollati ai sottoposti secondo la Cassazione?" che poi equivale a dire "fin dove arriva la posizione di garanzia del datore di lavoro e figure delegate?". Cordiali saluti |
Rispondi Autore: Massimo Ughi - likes: 0 | 24/10/2019 (09:15:53) |
Buongiorno. Comunque nella sostanza mi sembra di capire che uno dei due preposti è stato condannato perchè preposto "vero" o di fatto, non è che si capisca bene dall'estratto il rapporto del lavoratore, benchè tenda a giustificarsi che vi sono altri 7 preposti in quel reparto (probabilmente dall'intera dinamica dei fatti si capirebbe meglio). L'altro però mi sembra di capire che sia stato individuato come preposto di fatto perchè ha "commissionato" il lavoro (con la stampa dei cartelli e la posa sulla scrivania). Sinceramente è questa seconda ipotesi che mi lascia un po' perplesso sia perchè si prevede che un preposto abbia simultaneamente, nel senso più autentico della parola, due preposti, che organizzativamente è una assurdità (a chi do retta?) e sia perchè, se proprio la seconda persona "deve" essere condannata l'avrei vista più come un "datore di lavoro di fatto" (in fin dei conti, commissiona un lavoro senza effettuare la valutazione dei rischi). Al di là del linguaggio, a volte secondo me è proprio difficile capire la logica di alcune Sentenze. |