La Cassazione e il Truck Center: una sentenza esemplare?
Concludiamo, con questo articolo, il racconto dell’intera storia processuale, correlata al gravissimo incidente avvenuto il 3 marzo 2008 a Molfetta ( Truck Center), attraverso un lungo contributo dell’avvocato Rolando Dubini.
Il contributo è stato suddiviso in tre parti:
- prima parte: primo e secondo processo;
- seconda parte: terzo processo e decisioni della Corte d’Appello;
- terza parte: la sentenza della Cassazione che ha annullato con rinvio la pronuncia d’appello.
5. Giudizio di Cassazione e annullamento delle assoluzioni (sentenza Cassazione Penale, Sez. 4, 25 marzo 2019, n. 12876)
I giudici della IV Sezione Penale hanno annullato la sentenza emessa il 19 luglio 2017 dalla Corte d'Appello che ha assolto diversi gli imputati nel processo sulla morte di cinque lavoratori nell'impianto di lavaggio di Molfetta. La Suprema Corte ha definito gli argomenti assolutori della Corte d'Appello di Bari illogici e contraddittori, nonchè in contrasto con i principi della giurisprudenza di legittimità.
Il processo d'Appello per la tragedia avvenuta il 3 marzo 2008 al Truck Center di Molfetta dovrà essere rifatto: lo ha stabilito la Corte di Cassazione sezione IV penale con la sentenza 25 marzo 2019, n. 12876, accogliendo totalmente il ricorso presentato contro la sentenza del 19 luglio 2017 dal Procuratore generale. In particolare, la Procura contestava l'assoluzione per alcuni imputati con la motivazione di non avere commesso il fatto o per prescrizione, cancellando così la sentenza del primo grado. I giudici d'Appello assolsero anche tre società, tra cui FS Logistica, condannando solo la Truck Center per violazione delle norme sul lavoro. Il titolare di quest'ultima, Vincenzo Altomare, è una delle vittime dell'incidente, insieme con tre operai e l'autista del camion che trasportava il tank container al cui interno erano presenti le esalazioni letali che hanno causato la morte delle cinque vittime.
Questo gravissimo incidente sul lavoro ha causato tre processi di primo grado, due dei quali sono stati riuniti in quello d'Appello che è oggetto della sentenza della Cassazione.
La ricostruzione del fatto secondo la Cassazione e secondo i punti in comune delle sentenze di merito.
I punti della ricostruzione condivisi nelle sentenze di merito sono i seguenti.
1. Eni s.pa. forniva a la Nuova Solmine s.p.a, contratto 8.02.2007, dello zolfo derivante dalla desolforizzazione del petrolio, con il metodo Claus.
Lo zolfo settimanalmente veniva spedito dalla raffineria di Taranto a Scarlino (GR), con tank container, serbatoi da caricare o su pianale di autocarri o su carri ferroviari; il trasporto era a carico della Nuova Solmine che lo aveva affidato, contratto del 18.07.2006, a Cargo Chemical s.r.l. incorporata da FS Cargo s.p.a., denominata Fs logistica s.p.a. (legalmente rappresentante Castaldo Mario, e Buonapane Alessandro, addetto al settore commerciale di Fs logistica e coordinatore del c.d. traffico zolfo), ed era realizzato, per i tratti su gomma con la società barese La Cinque Biotrans (legale rappresente Campanile Pasquale), e, per i tratti su ferrovia, da Trenitalia s.p.a..
Si è accertato che la liquefazione ai fini del trasporto dello zolfo a temperatura elevata di 130° produceva un gas, in quantità variabile, specificamente idrogeno solforato ovvero acido solfidrico, il quale risulta letale per inalazione anche a concentrazioni minime e che, anche dopo lo svuotamento del tank container attraverso il bocchettone di uscita, l'aria sovrastante rimane sporca di sostanza gassosa tossica e, se rimane chiuso il "passo d'uomo" (apertura superiore destinata all'ispezione interna), la concentrazione del gas rimane inalterata.
Eni infatti aveva elaborato la scheda di sicurezza a 16 punti ad uso interno che conteneva la valutazione dei rischi a salvaguardia dell'ambiente e dei propri dipendenti.
Risulta che, per il trasporto, Fs Logistica aveva messo a disposizione i pianali e 75 tank container di nuova fabbricazione realizzati, secondo le caratteristiche concordate con il caricatore-riempitore, Eni, e il ricevitore, Nuova Solmine, e specificamente dedicati al trasporto di zolfo liquido; erano muniti di boccaporto superiore tale da consentire l'ingresso dell'uomo all'interno (passo uomo), resistenti nelle pareti interne alle aggressioni dell'acido solfidrico che si libera dallo zolfo liquido di raffineria e dotati di un sistema di immissione forzata di aria compressa da utilizzarsi anche per l'evacuazione dei gas deleteri trattenuti.
2. Con accordo in epoca prossima al novembre 2007, per far fronte a una minore produzione di zolfo da parte di Eni, (e per evitare oneri economici derivanti dal fatto che l'impegno contrattuale era per 40.000 tonnellate di zolfo liquido) e garantire comunque i profitti del trasportatore e gli obblighi del committente, Fs Logistica e La Nuova Solmine avevano pattuito il trasporto anche di acido solforico, prodotto dalla Nuova Solmine, dallo stabilimento di Scarlino a Barletta, presso la Timac, cliente della società toscana; i mezzi destinati al nuovo trasporto sarebbero stati in parte (9 containers) quelli già utilizzati per il trasporto di zolfo, previa modifica della flangia di attacco (valvole esterne di scarico) del conduttore del prodotto e la bonifica di sette cisterne, già di fatto utilizzate per trasportare zolfo, tra cui quella che diede causa all'incidente. Infatti la stessa Timac, dopo le prime forniture nel novembre 2007, in cui erano state utilizzate cisterne già adibite a trasporto di zolfo non bonificate, aveva rappresentato la difettosità del prodotto, poiché lamentava residui del carico precedente.
FS Logistica commissionò le operazioni di trasformazione delle cisterne e le operazioni di bonifica a La Cinque Biotrans, in quanto le cisterne si trovavano nel deposito Cemat s.pa., nello scalo di Ferruccio di Bari, dove La Cinque Biotrans era autorizzata ad operare in nome e per conto di Fs. Logistica; le cisterne infatti erano rientrate da Scarlino a seguito dello scarico di zolfo liquido per poi essere riutilizzate e convertite al trasporto di acido solforico.
La Cinque che, peraltro, si occupava come oggetto sociale di autotrasporto su gomma e piccole manutenzioni, individuò per il compimento di dette operazioni la ditta Truck Center di Molfetta (legale rappresentante era Altomare Vincenzo), ditta di autolavaggio priva di esperienza specifica nel settore e che aveva già provveduto tra il 12 e il 25 febbraio 2008 alla bonifica di sei cisterne.
Le operazioni condotte sull'ultima, la settima contrassegnata con il n.*527, dettero però luogo all'Infortunio mortale di cui è processo.
Risulta infatti che la Truck center, nell'insegna apposta all'ingresso, recava la dicitura "autolavaggio rimessaggio autoparco", non aveva nel suo oggetto sociale al 3.03.2008 lo svolgimento di attività del tipo assunto in carico ma solo "l'attività di manutenzione riparazione di autoveicoli in genere di autolavaggio e autoparco di autovetture e veicoli in genere"(fol 86 sentenza 2009); aveva comunicato l'attività di autolavaggio nel maggio 2007 ma aveva l'autorizzazione allo scarico di acque industriali e non per i rifiuti pericolosi e immissioni di gas tossici nell'atmosfera.
3. In particolare il 3.03.2008 giunse presso la Truck Center, prelevata dal piazzale Cemat s.p.a. e trasportata, su incarico di Fs logistica, da un autista di La Cinque, la cisterna SGCU 900527/5 che il 19.12.2007 aveva trasportato zolfo fuso a Scarlino alla Nuova Solmine, e che, dopo lo scarico, era stata riconsegnata vuota e non ripulita a Trenitalia e il 29.12.2007 era giunta allo Scalo di Ferruccio di Bari. Guglielmo Mangano Guglielmo, l'operaio a cui l'Altomare Vincenzo aveva affidato il lavaggio delle cisterne e di altri veicoli industriali - gli altri operai, Tasca Michele e Farinola Luigi e lo stesso Ventrella Cosimo, si dedicavano solo al lavaggio di autovetture - aveva avvertito il cattivo odore proveniente dal container SGCU 527, era sceso, come era solito fare con la scaletta, senza alcun dispositivo di protezione individuale per verificare e rimuovere manualmente (con raschietto, scopa e paletta) i residui di zolfo, prima di procedere al lavaggio automatico con lancia idraulica a testine rotanti.
Aveva quindi respirato le esalazioni di acido solfidrico, liberate dallo zolfo fuso al momento dello immagazzinamento e che comunque rimangono anche dopo lo scarico, e aveva perso la vita.
In successione erano poi entrati nella cisterna, nel tentativo di soccorrere i colleghi, gli operai Tasca Michele, Farinola Luigi e l'autista, frequentatore dell'autoparco, Sciancalepore Biagio e infine il titolare Altomare Vincenzo, nel frattempo avvisato e sopraggiunto, tutti deceduti come accertato dalle perizie medico legali a causa della intossicazione acuta di acido solfidrico; l'operaio Ventrella Cosimo si era salvato, riportando lesioni personali gravi, perché era rimasto sulla scala esterna ad osservare dal boccaporto, inebetito per le inalazioni del gas che, sia pure in minore misura, fuoriusciva dalla cisterna.
4. Non è controverso che l'Eni ha correttamente classificato secondo le previsioni dettate dall'ADR 2007 punto 5.4.3 la sostanza pericolosa trasportata, denominata zolfo liquido, e che sulla scorta di tale classificazione ha redatto quale soggetto riempitore la scheda di sicurezza per le informazioni al conducente; che gli spostamenti della cisterna sono avvenuti con le condizioni di marcatura zolfo fuso senza alcuna evidenziazione del pericolo tossicità per inalazione conseguente alla presenza di acido solfidrico e che nessuna violazione della normativa ADR è stata ravvisata in relazione al trasporto di zolfo fuso oggetto del primitivo contratto di trasporto e riguardante la tratta Bari-Scarlino iniziato il 19.12.2007 e concluso con lo scarico di zolfo da parte della Nuova Somine il 20.12.2007.
5. L'attuazione del nuovo accordo intercorso tra Nuova Solmine e Fs Logistica fu curata da Buonapane Alessandro che incaricò La Cinque Biotrans, per il tramite di certo Di Bari, responsabile, dell'ufficio operativo, di procedere alla conversione delle cisterne con la sostituzione delle flangie di attacco.
Ciò avvenne già dal 2.11.2007; tanto che iniziarono i primi trasporti di acido solforico diretti alla Timac e il 18.01.2008, secondo la versione offerta dallo stesso Castaldo Mario, vi fu l'incontro che perfezionò l'accordo tra i vertici di Fs logistica e Nuova Solmine; poiché per i nuovi trasporti erano state utilizzate cisterne che avevano in precedenza trasportato zolfo e che non erano state bonificate, la Timac di Barletta, acquirente della Nuova Solmine, contestò la difettosità del prodotto alla venditrice, richiamando la necessità che le cisterne fossero lavate prima del carico, per evitare contaminazioni con residui di altri prodotti chimici ; risulta accertato che sulla questione vi fu uno scambio di mail.
Tra queste hanno particolare rilievo:
- la mail del 25.01.2008, con cui Buonapane Alessandro per conto di Fs Logistica confermò al Di Bari dell'Ufficio operativo di La Cinque l'incarico di dare corso alla modifica delle valvole di ulteriori 5 "casse ex zolfo " da rendere idonee per il trasporto di acido solforico, raccomandando testualmente "la pulizia interna e che siano tutte di serie SGCU";
- le mail tra la Nuova Solmine dell'1.02.2008 e l'8.02.2008 e Fs Logistica, nella persona di Buonapane Alessandro, per ribadire da parte di Nuova Solmine la necessità di eliminare i residui di zolfo e procedere alla bonifica, prima del carico di acido solforico ("per procedere al carico attendiamo Vs dichiarazione relativa alla pulizia delle casse e quindi che il prodotto non potrà risultare inquinato da zolfo").
L'attività dei consulenti tecnici medici legali e del tossicologo ha consentito di individuare che la cisterna, ove avvenne il decesso, aveva tracce consistenti di zolfo soprattutto nel fondo; le suole delle scarpe indossate dalle vittime, in particolare dal Mangano Guglielmo, erano sporche di zolfo; nella parte interna della cisterna, quella più in prossimità dello scarico, vi erano 60 ml di liquido scuro costituito da acqua e solfati derivati dalla ossidazione dello zolfo; nella cisterna vi era stato acido solfidrico che aveva saturato il liquido acquoso.
Il Ct chimico Gagliano Candela ha dichiarato che "il dato storico, il dato clinico, i rilievi del cadavere, il rilievo di tiosolfato nel sangue, in concentrazioni che la letteratura scientifica individua come incompatibili con la vita, danno la certezza assoluta che i soggetti sono morti per l'assorbimento di acido solfidrico".
Risulta dagli atti processuali che quattro ore dopo gli eventi il dispositivo rilevatore del gas, calato all'interno della cisterna, andò in tilt con il livello massimo di 200 ppmm di acido solfidrico.
E' risultato che la produzione di zolfo liquido si origina dalla conversione in raffineria di gas idrogeno solforato, che utilizza un impianto appositamente dedicato, chiamato Claus, il quale opera la trasformazione da idrogeno solforato quindi zolfo, sotto forma gassosa in zolfo elementare, in forma liquida; fisiologicamente nel prodotto finale che viene commercializzato vi sono tracce di acido solfidrico; la concentrazione di acido solfidrico dipende dall'operazione di degassaggio ovvero strippaggio dell'idrogeno solforato .
L'idrogeno solforato è una componente ineliminabile dello zolfo di raffineria che dal 2000 costituisce lo zolfo commercializzato in tutto il mondo ed è stato dimostrato nel corso dell'istruttoria dibattimentale che non esiste un limite normativo,
Vi è invece un limite della buona pratica industriale di 10 PM (parti milione) di acido solfidrico nello zolfo fuso, che comunque non costituisce uno standard comunemente e stabilmente raggiunto.
Le concentrazioni di H2 S, inoltre, sono mutevoli e variano per una serie di fattori.
All'esito delle consulenze tecniche del Pm e delle difese si è riconosciuto che anche concentrazioni di acido solforico pari a 10 ppm/peso, che costituisce l'obiettivo di buona industria sebbene giudicato assai poco realistico ( fol 224 sentenza primo grado 2009), possono portare, in relazione al quantitativo di zolfo trasportato, nella specie circa 26.00 KG, all'immagazzinamento di un quantitativo di idrogeno solforato che rimane costante durante tutta l'operazione di svuotamento, sufficiente a provocare conseguenze letali per chi si fosse introdotto in quello spazio confinato.
Sicché, ove pure si dovesse ritenere che lo zolfo fuso caricato nella cisterna fosse stato rispondente alle regole raccomandate o suggerite dalla buona ingegneria industriale, si sarebbe comunque formata al suo interno un'atmosfera letale, stante la concentrazione di H2S pari a 1146 ppm, certamente superiore ai 700 mg/m 3 ( pari 501.90 ppm) riportati in letteratura come letali.
Risulta inoltre acquisito un dato rilevante ai fini della consapevolezza da parte di Nuova Solmine della presenza di acido solfidrico all'Interno delle cisterne che trasportavano zolfo liquido.
Tra il dicembre 2006 e il marzo 2007 si era svolto un contenzioso tra Nuova Solmine ed Eni proprio con riferimento all'elevato quantitativo di acido solfidrico presente nello zolfo che la prima vendeva alla seconda; nella comunicazione del 20.2.2007 Nuova Solmine contestava "un contenuto di idrogeno solforato di 65 ppm con punte di 80 ppm," non conforme alla specificità dell'impianto e dannoso per la salute e la sicurezza e del personale operante". Gli incontri si conclusero il 15.01.2008 in Roma con la riunione cui parteciparono i dirigenti della Nuova Solmine (Mansi Luigi, Lolini Ottorino e il consulente P.L.) e i dirigenti Eni allo scopo di definire le condizioni di fornitura per il 2008 di zolfo liquido. Con riferimento ai problemi qualitativi riguardanti il 2007, l'Eni aderì alla richiesta della Nuova Solmine di eliminare il premio qualità e al tempo stesso vi fu l'impegno reciproco di un costante monitoraggio, con analisi qualitative effettuate dalle raffinerie e dalla Nuova Solmine sui campioni del prodotto della fornitura.
Massima della sentenza
La sentenza confuta totalmente la sentenza assolutoria della Corte d'Appello di Bari, smentendone gli assunti su tutta la linea, e affermando che la decisione è del tutto in contrasto con la giurisprudenza della Cassazione medesima, nonché del tutto illogica e contraddittoria. Su questa base la difesa degli imputati avanti la Corte d’Appello di Bari che dovrà procedere ad un nuovo giudizio, in composizione completamente diversa, sarà davvero difficilissima, per non dire quasi impossibile.
Si tratta di una sentenza magnifica, davvero esemplare, perché ribadisce principi di diritto in materia di sicurezza del lavoro e rifiuti pericolosi davvero fondamentali e imprescindibili.
Qui di seguito la massima della sentenza, che riproduce estratti letterali di questa importantissima sentenza.
«MASSIMA
Il sistema di sicurezza aziendale si configura come procedimento di programmazione della prevenzione globale dei rischi e tale logica riguarda anche la gestione dei rischi in caso di affidamento dei lavori a singole imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno dell'azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito del ciclo produttivo dell'azienda medesima.
Grava sul datore di lavoro, committente, l'obbligo di predisporre il documento di valutazione dei rischi derivanti dalle possibili interferenze tra le diverse attività che si svolgono in successione o contestualmente all'interno di un'area.
Grava specularmente sugli stessi datori di lavoro, ai quali sono stati appaltati segmenti dell'opera complessa, l'obbligo di collaborare all'attuazione del sistema prevenzionistico globalmente inteso, sia mediante la programmazione del rischio specifico della singola attività in ordine alla quale la posizione di garanzia rimane a carico del singolo datore di lavoro, sia mediante la cooperazione nella prevenzione dei rischi generici derivanti dall' interferenza tra le diverse attività rispetto a cui la posizione di garanzia si estende a tutti i datori di lavoro ai quali siano riferibili le plurime attività coinvolte nel processo causale che ha dato origine all'infortunio (Sez. 4 n. 30557 del 7.06.2016 rv 267686- 01; Sez. 4 n. 5420 del 15.12.2011: sez. 4 n. 36605 del 5.05.2011; sez. 4 n 32219 del 25.03.2011).
Fermo restando l'obbligo della valutazione dei rischi di cui all'art. 4 d. Lgs 626/1994 e fermi restando gli obblighi di cooperazione e di coordinamento previsti dall'art. 7 d.lgs citato, confermati dalla nuova disciplina - art. 26 comma 1 D.lgs 81/2008 -, il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice non può più essere ritenuto responsabile - in applicazione dell'art. 2 quarto comma cod.pen - dell'omessa redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 7 comma 1 citato, gravando tale obbligo sul datore di lavoro committente, e cioè su colui che ha la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo (Sez. 4 n. 14167 del 12.03.2015 Marzano,rv. 263150).
Se sono più i titolari della posizione di garanzia come nel caso di specie, ciascun garante risulta per intero destinatario dell'obbligo di impedire l'evento fino a che non si esaurisca il rapporto che ha originato la singola posizione di garanzia (Sez.4 n. 46849 del 3.11.2011 rv 252149; Sez. 4 n.8593 del 22.01.2008 rv.238936).
Quando l'obbligo di impedire un evento ricade su più persone che debbano intervenire o intervengano in momenti diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di altro soggetto, parimenti destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, configurandosi un concorso di cause ex art. 41 comma primo cod. pen ( Sez. 4 n. 244455 del 22.04.2015 rv 263733-01;sez. 4 n. 37992 del 11.07.2012 rv 254368-01; sez. 4 n.1194 del 15.11.2013 rv 258232).
Ai fini dell’attività di valutazione di coordinamento e cooperazione connessa al rischio interferenziale secondo quanto previsto dall'art. 7 D.lgs 626/1994 ( ora art. 26 D.lgs 81/08), occorre avere riguardo inoltre, non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro -contratto di appalto, d'opera o di somministrazione-, ma all'effetto che da tale rapporto origina, vale a dire alla concreta interferenza e coesistenza - nella specie, la bonifica della cisterna recante rifiuti pericolosi - di più organizzazioni, che genera la posizione di garanzia dei datori di lavoro ai quali fanno capo le distinte organizzazioni (sez. 4 n. 44792 del 17.06.2015 rv 264957-01).
Tale coinvolgimento, funzionale nella procedura di lavoro di diversi plessi organizzativi, non esclude poi la necessità di adottare le misure previste per i diversi rischi specifici, a meno che non risultino inefficaci o dannose ai fini della sicurezza dell'ambiente di lavoro (Sez. 4 n.18200 del 7.01.2016 rv 266640-01).
Gli obblighi di cooperazione e coordinamento gravanti a norma dell'art. 7 del D.lgs 626/1994 sui datori di lavoro rappresentano la "cifra" della loro posizione di garanzia e sono rilevanti anche per delimitare l'ambito della loro responsabilità.
L'assolvimento di tali obblighi risponde all'esigenza antinfortunistica - avvertita come primaria anche dal legislatore europeo - di gestire preventivamente tale categoria di rischio.
La vigente tutela penale dell'integrità psicofisica dei lavoratori risente, infatti, della scelta di fondo del legislatore di attribuire rilievo dirimente al concetto di prevenzione dei rischi connessi all'attività lavorativa e di ritenere che la prevenzione si debba basare sulla programmazione globale del sistema di sicurezza aziendale, nonché su un modello collaborativo e informativo di gestione del rischio da attività lavorativa, dovendosi così ricomprendere nell'ambito delle omissioni penalmente rilevanti tutti quei comportamenti dai quali sia derivata una carente programmazione dei rischi.
La identificazione dell'area di rischio e dei soggetti deputati alla sua gestione serve ad arginare la potenziale espansività della causalità condizionalistica, consentendo di imputare il fatto solo a coloro che erano chiamati a gestire il rischio concretizzatosi.
Secondo un principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, che, l'imprenditore, quand'anche frazioni il ciclo produttivo avvalendosi di strumenti contrattuali finalizzati ad alleggerire sul piano burocratico-organizzativo la struttura aziendale, non perde la sua posizione di garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità di tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione del suo programma lavorativo e produttivo, (così Sez. 4, n. 37588 del 05/06/2007 Ud. (dep. 12/10/2007 ) Rv. 237771 - 01 che in applicazione di tale principio ha ritenuto la responsabilità dell'imprenditore che aveva subappaltato i lavori in luoghi esterni all'impresa).
In tema di aggravante speciale della violazione di norme antinfortunistiche va altresì ricordato che in materia di reati colposi derivanti da infortunio sul lavoro, per la configurabilità dell'aggravante speciale della violazione delle norme antinfortunistiche (rilevante per la procedibilità di ufficio in caso di lesioni gravi e gravissime e per il raddoppio della prescrizione ai sensi dell'art. 157 cod. pen) non occorre che sia integrata la violazione di norme specifiche dettate per prevenire infortuni sul lavoro, giacché per l’addebito di colpa specifica, è sufficiente che l’evento dannoso si sia verificato a causa della violazione del citato art. 2087, che fa carico all'imprenditore di adottare nell'esercizio dell'impresa tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori (Sezione 4, del 4 luglio 2006,Civelli).
Il datore di lavoro e gli altri soggetti investiti della posizione di garanzia devono in proposito ispirare la loro condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza, per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza. In sintesi, sussiste una posizione di garanzia a condizione che: un bene giuridico necessiti di protezione, poiché il titolare da solo non è in grado di proteggerlo; una fonte giuridica - anche negoziale - abbia la finalità di tutelarlo; tale obbligo gravi su una o più persone specificamente individuate sulla base di un'investitura formale o l'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante; queste ultime siano dotate di poteri atti ad impedire la lesione del bene garantito, ovvero siano ad esse riservati mezzi idonei a sollecitare gli Interventi necessari ad evitare che l'evento dannoso sia cagionato (Sez. 4, n. 9855 del 27/01/2015, Chiappa, Rv. 262440; Sez 4,n.2536 del23/10/2015, Rv. 265797;Sez.4, n.38991 del 10/06/2010, Quaglierini, Rv. 248849).
L'obbligo posto a carico dei titolari delle posizioni di garanzia individuate, da ultimo, nel D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 2, comma 1, lett. b), d) ed e), di attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro è di tale spessore che non potrebbe neppure escludersi una responsabilità colposa dei medesimi allorquando non abbiano assicurato tali condizioni, in quanto, al di là dell'obbligo di rispettare le prescrizioni specificamente volte a prevenire situazioni di pericolo o di danno, sussiste pur sempre quello di agire in ogni caso con la diligenza, la prudenza e l'accortezza necessarie ad evitare che dalla propria attività derivi un nocumento a terzi, in quanto l'obbligo di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro si estende anche nei confronti di terzi non dipendenti dall'impresa.
E' da rilevare inoltre che, secondo assunto pacifico e condivisibile, le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i lavoratori possano subire danni nell'esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi, cioè di tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono in luoghi di lavoro che, non muniti dei presidi antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere causa di eventi dannosi (v., tra le altre, Sezione 4, 6 novembre 2009, Morelli).
Le disposizioni prevenzionali sono quindi da considerare emanate nell'interesse di tutti, finanche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell'impresa. Con la conseguenza che, in caso di lesioni e di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, è necessario e sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale, il quale ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile alla inosservanza delle norme stesse secondo i principi dettati dagli artt. 40 e 41 cod.pen.
Incombe sul giudice di appello che riformi una decisione di condanna del giudice di primo grado un particolare dovere di motivazione, il quale non può limitarsi a inserire nella struttura argomentativa della decisione impugnata delle notazioni critiche di dissenso essendo necessario che esamini sia pure in sintesi il materiale probatorio vagliato dal prima giudice considerando quello eventualmente sfuggito alla sua valutazione e quello ulteriore eventualmente acquisito per dare una completa e compiuta struttura che dia conto della difformi conclusioni (cfr in motivazione Sez. U. n.14800, Troise, del 21.12.2017 dep.304.2018).
In materia di infortuni sul lavoro, ai fini della configurabilità di una responsabilità del committente per "culpa in eligendo" nella verifica dell’idoneità tecnico professionale dell'impresa affidataria di lavori, non ritiene neppure necessario il perfezionamento di un contratto di appalto, essendo sufficiente un accordo per una mera prestazione d'opera.( Sez. 3, n. 10014 del 06/12/2016 Ud. (dep. 01/03/2017 ) Rv. 269342 - 01). La culpa in eligendo, cioè la verifica dell'idoneità tecnico professionale della ditta appaltatrice, in relazione all'entità e alla tipologia della prestazione richiesta, inerisce - è bene rammentare - alla posizione di garanzia propria dell'imprenditore e agli obblighi di valutazione del rischio specifico che scaturiscono dall'art.2087, 2050 cod.civ. e trova il proprio fondamento anche nell'alt. 7 D.lgs 626/1994 [oggi art. 26 D. Lgs. n. 81/2008).
In tema di prevenzione infortuni, se il datore di lavoro è una persona giuridica, destinatario delle norme è il legale rappresentante dell'ente imprenditore, quale persona fisica attraverso la quale il soggetto collettivo agisce nel campo delle relazioni intersoggettive, così che la sua responsabilità penale, in assenza di valida delega, è indipendente dallo svolgimento o meno di mansioni tecniche, attesa la sua qualità di preposto alla gestione societaria, Sez. 3, n. 28358 del 04/07/2006 Ud. (dep.08/08/2006 ) Rv. 234949-01 (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato che il legale rappresentante non può esimersi da responsabilità adducendo una propria incapacità tecnica, in quanto tale condizione lo obbliga al conferimento a terzi dei compiti in materia antinfortunistica).
In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, destinatario delle normativa antinfortunistica in una impresa strutturata come persona giuridica, è il suo legale rappresentante, persona fisica attraverso cui l'ente ha agito e agisce nel campo delle relazioni intersoggettive; ne consegue che la responsabilità penale del predetto, ad eccezione delle ipotesi di valida delega, deriva proprio dalla sua qualità di preposto alla gestione societaria ed è indipendente dallo svolgimento, o meno, di mansioni tecniche ( Cfr.Sez. 3, n. 17426 del 10/03/2016 Ud. (dep. 28/04/2016 ) Rv. 267026.
I committenti in relazione agli obblighi di coordinamento e cooperazione connessi al rischio interferenziale, dettati dall'art. 7 D.lgs 626/1994 ( ora art. 26 D.lgs 81/08), [somo] tutti senz'altro tenuti a informare gli affidatari del rischio .... Tale dovere informativo prescinde dalla contingenza e fa riferimento ai rischi strutturalmente insiti nell'operazione relativa allo svolgimento di un'attività da considerarsi pericolosa in ragione della pericolosità dei rifiuti gestiti ( art. 2087 e 2050 cod.civ.).
L'omessa classificazione da parte del produttore o comunque detentore ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. f D.gls 152 /06, di rifiuto pericoloso derivante [ad esempio da] residui di zolfo solido e acido solfidrico, contenuti [ad esempio in una] cisterna vuota dove si [sia] verificato il tragico incidente, oltre che all'omessa imprudente vigilanza sulle operazioni di bonifica delle cisterne in conformità della normativa medesima.
È pacifico che la responsabilità per la gestione dei rifiuti in relazione alle disposizioni nazionali e comunitarie gravi su tutti i soggetti coinvolti nella produzione o nella detenzione di beni dai quali originano i rifiuti pericolosi e che la normativa di riferimento è posta a protezione della salute umana per tutti coloro, quindi anche i lavoratori, che vengono in contatto con i rifiuti nelle attività di gestione degli stessi. .
La giurisprudenza in tema di rifiuti ha affermato ( Sez. 3 n. 41582 del 9.10.2007 rv 238010-01 in motivazione) che possono costituire rifiuto le sostanze gassose qualora ai fini dello smaltimento siano immesse da sole o insieme ad altra sostanza in contenitori oppure quegli effluenti gassosi che vengono stoccati o smaltiti a mezzo di impianto indipendente diverso da quello in cui sono stati prodotto nel corso dell'attività produttiva. Cosi come deve intendersi produttore o detentore di rifiuto non solo chi svolge l'attività materiale ma colui al quale è riferibile l'attività giuridica e quindi qualsiasi intervento che determina in concreto la produzione di rifiuti e da cui deriva la posizione di garanzia dell'adempimento di determinati obblighi in materia di smaltimento,( Sez. 3 n. 4957 del 21.01.2000 rv 215942-01).
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai fini dell'individuazione del garante nelle strutture complesse occorre far riferimento al soggetto deputato alla gestione del rischio essendo comunque riconosciuto come riconducibile alla sfera del preposto, il rischio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, a quella del dirigente, il sinistro riconducibile al dettaglio dell'organizzazione dell'attività lavorativa, al datore di lavoro l'incidente derivante da scelte gestionali di fondo ( Sez. 4 n. 22606 del 4.04.2017).
fine terza parte
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Rolando Dubini, avvocato in Milano, cassazionista
Nota bene: Questa è la terza parte della ricostruzione delle vicende processuali relative al grave incidente di Molfetta. La prima parte è stata pubblicata con l’articolo “ Truck Center di Molfetta: prosegue la vicenda processuale” e la seconda parte con l’articolo “ Truck Center: un altro caso di rimpallo di responsabilità?”.
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Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 24/04/2019 (14:40:24) |
Una sentenza clamorosa perchè ha annullato interamente la sentenza della Corte d'Appello di Bari con argomenti estremamente pesanti nei confronti della Corte del merito, che ha violato tutti i principi giuridici fondamentali in materia di sicurezza sul lavoro. |