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L’indicazione nel DVR di procedure e ruoli con competenze e poteri
Un’importante innovazione introdotta nel 2008 dal decreto 81 - rispetto al precedente D.Lgs.626/94 - è rappresentata dal precetto contenuto nell’attuale art.28 c.2 lett.d), che prevede che il documento di valutazione dei rischi debba “contenere: […] d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri”.
Il legislatore ha così superato - pur mantenendolo fermo come base di partenza - il modello normativo precedente, rappresentato dal tradizionale “triplice contenuto del documento”, ancora attualmente incarnato dalle lettere a), b) e c) del comma 2 dell’art.28 del D.Lgs.81/08, secondo cui il DVR deve contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati e l’elaborazione del programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
Come si diceva, il Testo Unico ha - nel 2008 - aggiunto a tali contenuti fondamentali del documento di valutazione dei rischi anche l’obbligatoria individuazione, da parte del datore di lavoro, delle procedure necessarie affinché le misure di prevenzione e protezione indicate nel DVR (lettera b) citata sopra) vengano concretamente attuate, nonché l’identificazione dei ruoli aziendali che a ciò devono provvedere, “a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri”.
Peraltro, uno sguardo - anche non troppo attento o non troppo esperto - alla giurisprudenza di legittimità degli ultimi anni mostra in maniera evidente il fatto che viene sempre più frequentemente contestata ai datori di lavoro, a seguito di infortunio o di malattia professionale, la mancata individuazione nel DVR delle procedure necessarie a dare attuazione alle misure indicate nel medesimo documento (su questo, esamineremo oltre una interessante sentenza dell’anno scorso).
Ciò detto, allorché ci troviamo a dover identificare nel DVR i “ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere”, ovverosia che devono provvedere all’attuazione delle misure da realizzare, non possiamo non considerare che il richiamo alle “adeguate competenze e poteri” che tali ruoli devono detenere rimanda implicitamente alle definizioni e agli obblighi dei principali soggetti chiamati, ai sensi del D.Lgs.81/08, all’attuazione delle misure stesse.
In tal senso si pensi, ad esempio, ai criteri da sempre adottati dal legislatore nel distribuire gli obblighi tra il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti, laddove - ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.Lgs.81/08 - sul datore di lavoro e sui dirigenti gravano gli obblighi previsti dall’articolo 18 “secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite”, così come sui preposti gravano gli obblighi previsti dall’articolo 19 “secondo le loro attribuzioni e competenze”. Ovvero: distribuiti secondo ciò che “compete” loro (sulla base della distribuzione delle competenze, degli ambiti di competenza etc.) e al contempo secondo ciò su cui sono e devono “essere competenti”.
Il pensiero corre, poi, ai poteri decisionali e di spesa di cui deve essere dotato il datore di lavoro (mentre, sul tema delle competenze di tale soggetto, rinvio ai recenti articoli “Che implicazioni avrà la nuova formazione rivolta ai datori di lavoro”, pubblicato su PuntoSicuro del 12 dicembre 2024 n.5754, e “ Quando del DVR è responsabile il direttore di struttura e non il CdA”, pubblicato su PuntoSicuro del 3 luglio 2025 n.5883).
Si pensi poi, ancora, alla definizione di “dirigente”, che prevede che questi eserciti le proprie prerogative “in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli […]”, nonché alla definizione di “preposto”, secondo cui tale soggetto svolge la propria attività “in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli”.
Non si dimentichi, infine, la figura del delegato, laddove la delega di funzioni conferita dal datore di lavoro, che annovera tra le proprie “condizioni” la circostanza “che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate” (art.16 c.1 lett.b) D.Lgs.81/08) e che prevede il trasferimento al delegato dei poteri di organizzazione, gestione e controllo e l’autonomia di spesa necessari, ha l’attitudine, ove utilizzata come strumento organizzativo, di ridefinire le aree di competenza finalizzate al governo del rischio da parte dei garanti.
In buona sostanza, l’art.28 c.2 lett.d) del D.Lgs.81/08 richiama espressamente il binomio competenze-poteri, che è al centro dell’impianto normativo dei ruoli soggettivi del Testo Unico.
In questo senso, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione Penale sul caso Thyssenkrupp aveva sottolineato che “un’ulteriore indicazione normativa per individuare in concreto i diversi ruoli deriva dall’art.28, relativo alla valutazione dei rischi ed al documento sulla sicurezza, che costituisce una sorta di statuto della sicurezza aziendale. La valutazione riguarda «tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori». Il documento deve contenere la valutazione dei rischi, l’individuazione di misure di prevenzione e protezione, l’individuazione delle procedure, nonché dei ruoli che vi devono provvedere, affidati a soggetti muniti di adeguate competenze e poteri. Si tratta quindi di una sorta di mappa dei poteri e delle responsabilità cui ognuno dovrebbe poter accedere per acquisire le informazioni pertinenti.”
In tale ottica, secondo la Suprema Corte, “ruoli, competenze e poteri segnano le diverse sfere di responsabilità gestionale ed al contempo definiscono la concreta conformazione, la latitudine delle posizioni di garanzia, la sfera di rischio che deve essere governata” ( Cassazione Penale, Sezioni Unite, 18 settembre 2014 n.38343).
Sotto il profilo delle ricadute operative, va da sé che, a partire dal 2008, un documento di valutazione dei rischi che si limiti ad individuare le misure di prevenzione e protezione e non identifichi le conseguenti procedure funzionali a realizzare tali misure, nonché il “chi fa che cosa” sotto il profilo di tale attuazione, è da ritenersi mancante di un contenuto fondamentale del medesimo documento, con tutte le conseguenze penali del caso sia in termini di responsabilità contravvenzionali che per reati di evento in caso di infortunio o malattia professionale (in quest’ultimo caso, peraltro, oltre che con riferimento al datore di lavoro anche eventualmente con riferimento all’RSPP e al Medico Competente, nell’ambito delle proprie competenze specialistiche).
Prendiamo a questo punto in esame una interessante sentenza emanata l’anno scorso dalla Suprema Corte ( Cassazione Penale, Sez.III, 22 gennaio 2024 n.2557), la quale ci offre un esempio concreto di applicazione giurisprudenziale dell’obbligo - contenuto nell’art.28 c.2 lett.d) del D.Lgs.81/08 a carico del datore di lavoro - di prevedere nel DVR “l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri”.
In questo caso, la Corte ha confermato la condanna di A., “nella qualità di legale rappresentante della S.P. Srl, ditta che svolge attività di verniciatura di manufatti, […] per aver commesso plurime violazioni della normativa a tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro, di cui al d.lgs.n.81 del 2008, e precisamente dell’art.17, comma primo, lettera a), art.28, comma secondo, lettera d) e art.55, comma terzo, del d.lgs. n.81 del 2008 per aver omesso di indicare una procedura operativa che consenta ai lavoratori di svolgere in sicurezza le attività di imbracatura del carico e aver omesso di indicare i ruoli dell’organizzazione aziendale che debbono provvedere per l’attuazione delle misure da realizzare (capo a).”
Con il suo ricorso in Cassazione, A. “evidenzia che non è chiaro se la condanna dell’imputato si fondi sulla omessa predisposizione di una procedura di gestione del rischio relativo alla fase di imbracatura del manufatto ovvero sulla inadeguatezza di tale procedura.”
Inoltre, secondo il ricorrente, “l’analisi della documentazione prodotta in giudizio consente di affermare in modo chiaro e palese la sussistenza di una procedura volta a regolare la fase di imbracatura dei materiali ed i rischi ad essa connessi, in quanto disciplinata e descritta contenuta nella sezione 10.”
A parere di A., “il giudice a quo, invero, fa un uso improprio del termine “carico dei materiali”, espressione che descrive una fase di lavoro che, nel documento di valutazione rischi, assume un significato diverso. Infatti, il giudice, quando parla di “carico” si riferisce “all’appesa del materiale”, fase della lavorazione che non si ritiene adeguatamente regolamentata e procedimentalizzata.”
A tale proposito, “precisa il ricorrente tuttavia che la scelta dei ganci da utilizzare non rientra nella fase di “carico o scarico” della merce, mappata e disciplinata nella sezione 9 del D.V.R., ma in quella di “appesa dei materiali”, i cui rischi sono valutati nella sezione 10 del D.V.R.”
La Cassazione rigetta il ricorso.
La Corte chiarisce che, “nel caso di specie, il giudice a quo ha richiamato, con riferimento al capo di imputazione sub A), quanto affermato dall’ispettore del lavoro dell’Azienda Sanitaria di T che, sopraggiunto presso il luogo di lavoro a seguito di un infortunio, ha rilevato che il D.V.R. non prevedeva alcuna specifica procedura volta a prevenire il rischio di caduta del carico da movimentare mediante trasportatori a rotaia.”
La sentenza precisa che “il D.V.R., infatti non disciplinava nel dettaglio come orientare la scelta, da parte degli operai, del gancio da utilizzare in relazione al peso dei pezzi che dovevano essere agganciati, considerato che la tipologia di ganci è assai ampia e variabile in relazione al peso da sollevare.”
Pertanto “ne segue che, rilevata l’assenza della valutazione di questo profilo di rischio “da caduta del carico”, il datore di lavoro veniva invitato ad individuare la metodologia da applicare per rendere visibile chiaramente il peso del carico da lavorare e per selezionare il mezzo di sollevamento del carico più idoneo, anche utilizzando ganci, purché dotati di sicura e con forma tale da impedire lo sganciamento di funi o di catene.”
Dagli accertamenti effettuati è risultato che, “con riferimento a tale specifica fase della lavorazione (attività di imbragatura del carico anche detta attività di appesa materiali) il documento di valutazione rischi fosse inadeguato e generico, richiamando i rilievi effettuati dall’ispettore del Lavoro, che aveva evidenziato che, a fronte dell’elevato numero di articoli lavorati e della numerosa tipologia di ganci e sotto-ganci utilizzati in relazione al peso e alle dimensioni del carico da lavorare, occorreva individuare e descrivere una procedura operativa per la fase di carico dei pezzi da lavorare onde evitare lo specifico rischio relativo alla accidentale fuoriuscita delle funi e dei bilancieri dai ganci, che avrebbero dovuto, tra l’altro, essere forniti di linguetta a molla come sicura.”
A fronte di tale quadro, “il giudice di merito ha quindi ritenuto che, a norma della lettera d) dell’art.28 del D.Lgs.81 del 2008, la previsione di tale procedura deve ritenersi sicuramente obbligatoria”, mentre nel caso di specie “non solo il D.V.R. non prevedeva alcuna specifica disciplina in relazione alla scelta del tipo di gancio da utilizzare (aperto o chiuso, di maggiore o minore resistenza in relazione al carico) in relazione al rischio di fuoriuscita del mezzo da lavorare dal gancio, ma anche che tale inesistenza di una simile procedura volta a mappare e disciplinare questo specifico rischio emerge da quanto riferito dagli stessi testi e consulenti indicati dalla difesa.”
In particolare, a tale proposito, “il teste B. aveva confermato che in azienda vi erano molteplici tipi di ganci e sotto ganci che variavano nella forma e nella misura; alla domanda se nel piano di sicurezza fosse individuato che tipo di gancio utilizzare in relazione alle forme e al peso dei pezzi da lavorare, il teste ha riferito che tale scelta era affidata all’esperienza del dipendente, considerato che occorreva scegliere il gancio che lasciasse il minor segno possibile sul pezzo dopo aver effettuato la verniciatura.”
Un passaggio interessante della sentenza è quello in cui si esamina il rapporto tra le procedure individuate (o, come nel caso di specie, non individuate) nel DVR e la formazione dei lavoratori, che il ricorrente assume come “compensativa”.
Nel suo ricorso, infatti, l’imputato “afferma che all’interno dell’azienda era a disposizione del personale un manuale d’uso e di manutenzione dei macchinari e che gli operai, adeguatamente formati in ordine a questa procedura e ad essa appositamente adibiti, erano perfettamente in grado di selezionare il gancio più idoneo da utilizzare per ogni singolo carico.”
Inoltre, “anche il consulente della difesa, ingegner C., ha confermato che tale procedura non era prevista nel DVR ma che gli operai erano stati formati adeguatamente in proposito.”
Tuttavia, la Cassazione dà ragione al Giudice di primo grado, allorché ha affermato che “un’eventuale attività di formazione del lavoratore in ordine al suddetto specifico rischio, non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di prevedere, a monte, tale fonte di rischio e di disciplinare ogni singola attività lavorativa in modo da escludere il più possibile la discrezionalità del lavoratore.”
In tale ottica, per la Corte è “inconferente il richiamo alla formazione allo svolgimento delle mansioni concretamente affidate ai lavoratori, posto che la norma richiede che il documento contenente la valutazione dei rischi abbia ad oggetto tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori”.
La Cassazione ritiene infondato, infine, l’addebito mosso dal ricorrente in ordine alla presunta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, dal momento che “nell’imputazione è, infatti, enunciata, con precisione, la contestazione relativa alla violazione dell’art.17, comma primo, lettera a), art.28, comma secondo, lettera d) e art.55, comma terzo, del d.l.n.81 del 2008 per aver omesso di indicare una procedura operativa che consenta ai lavoratori di svolgere in sicurezza le attività di imbracatura del carico e aver omesso di indicare i ruoli dell’organizzazione aziendale che debbono provvedere per l’attuazione delle misure da realizzare.”
Ed “è proprio questo l’addebito che è stato confermato nella sentenza impugnata, dalla motivazione della quale emerge come il giudice a quo abbia posto in rilievo che il DVR deve individuare le procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, tra cui, sicuramente, rientrano le procedure operative relative al carico dei pezzi da lavorare, che erano invece assenti.”
Anna Guardavilla
Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro
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| Rispondi Autore: fausto pane | 16/01/2026 (10:18:52) |
| Buongiorno. Due considerazioni: 1) Una procedura di carico di materiali non è una procedura della sicurezza. E' una procedura di produzione. Punto. La procedura della sicurezza a riguardo, è quella che regola i controlli periodici degli accessori di sollevamento (brache, funi, catene, golfari, ganci, ecc.), come la verifica periodica delle attrezzature di sollevamento con portata superiore a 200KG. Queste sono le procedure 'della sicurezza', non la descrizione di come effettuare l'operazione di carico, attività di produzione. Non fosse come dico io, chi redige il DVR dovrebbe scrivere procedure e istruzioni per ogni attività aziendale, solo perchè in ogni attività vi è una componente 'di sicurezza'? ciò è assurdo ed illogico. Come RSPP redattore di DVR, nel mio curriculum non ho studi inerenti flussi produttivi in ogni settore industriale. E non intendo averne, di tali conoscenze. Mi occupo di come gestire i DPI, la sorveglianza sanitaria,proporre, progettare ed erogare fomrazione inerente la SALUTE e la SICUREZZA (non la produzione...), proporre le procedure per la verifica dell'attuazione delle misure per il MIGLIORAMEMTO della salute e della sicurezza, mi occupo di valutazione e rivalutazione dei rischi, e di molto altro inerente la SALUTE e la SICUREZZA, non il carico e lo scarico dei pezzi o dei bancali.... o come tornire una barra senza contropunta, come mi è stato rischiesto, iscrivendomi nel registro degli indagati, da un PM! 2) Non dobbiamo lasciare alcuna discrezionalità al lavoratore? Con buona pace della informazione, formazione ed addestramento. Ti do una procedura, ti dico: 'fai come sta scritto' e voilà, la sicurezza è fatta! Deprimente ed illegale! "More the skill, less the paper" dovrebbe essere un mantra, ma invece no, per evitare di chiamare a rispondere chi EFFETTIVAMENTE ha sbagliato nell'agire (l'operatore), i giudici di merito prima e la cassazione poi, nel caso di specie, rivolgono lo sguardo verso la carta, la quale, ci fosse stata, avrebbe quasi certamente evitato l'evento. Mi fermo qui: gli ultimi dati sulle morti 'bianche' mi paiono esplicativi di come questa strategia risulti efficace e vincente. Saluti a tutti. Fausto Pane | |
| Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini | 18/01/2026 (11:31:04) |
| L’ideadel commentatore di separare rigidamente una “procedura di produzione” da una “procedura di sicurezza” non regge a un’analisi giuridica seria ed è frutto di una lettura riduttiva del sistema prevenzionistico. Il decreto legislativo 81 del 2008, in particolare l’articolo 28, comma 2, lettera d), non conosce né legittima una simile dicotomia. La norma non chiede di classificare le procedure in base alla loro funzione produttiva o organizzativa, ma impone che il documento di valutazione dei rischi individui le procedure necessarie per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione in relazione ai rischi concretamente presenti. Il criterio adottato dal legislatore non è funzionale, ma finalistico: ciò che conta è se una determinata fase di lavoro espone il lavoratore a un rischio per la salute o per la sicurezza. Se una fase operativa, come l’imbracatura e il carico di manufatti, comporta un rischio di caduta del carico, di schiacciamento, di urto o di perdita di stabilità del sollevamento, quella fase diventa giuridicamente rilevante ai fini prevenzionistici, a prescindere dal fatto che sia anche una fase produttiva. Non esistono attività lavorative ontologicamente estranee alla sicurezza, perché il decreto tutela la salute del lavoratore durante l’attività lavorativa nel suo complesso, non durante una ipotetica attività “di sicurezza” separata e astratta. È esattamente questo il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità: ogni fase del lavoro che genera un rischio deve essere governata dal sistema di prevenzione. Altrettanto infondata è l’obiezione secondo cui, seguendo questa impostazione, il DVR dovrebbe contenere tutte le procedure aziendali. Si tratta di una classica reductio ad absurdum, priva di qualsiasi appiglio normativo. La legge non richiede la descrizione di ogni flusso produttivo né la redazione di manuali operativi di tipo industriale. Richiede, più semplicemente ma in modo inderogabile, l’individuazione delle procedure necessarie a rendere effettive le misure di prevenzione nei punti in cui la discrezionalità operativa incide direttamente sul livello di rischio. Nel caso esaminato dalla Cassazione, erano disponibili molteplici ganci e sottoganci, la scelta era rimessa all’esperienza del lavoratore e l’errore di scelta esponeva a un rischio grave e tipizzato, quale la caduta del carico. In un contesto simile, la procedura richiesta non è una procedura produttiva, ma una procedura di prevenzione di un rischio specifico, volta a ridurre una variabilità pericolosa senza annullare né svilire la professionalità del lavoratore. La Corte non pretende che si spieghi come svolgere l’attività in sé, ma che si indichi come evitare che un carico cada sulla testa di qualcuno. È altrettanto errata la concezione secondo cui l’RSPP non dovrebbe occuparsi di carico, scarico o imbracatura. Qui si confonde il ruolo consulenziale del responsabile del servizio di prevenzione e protezione con il contenuto giuridico minimo del DVR, che resta un atto datoriale obbligatorio ai sensi degli articoli 17 e 28 del decreto. Il DVR non è il curriculum dell’RSPP né riflette i limiti soggettivi delle sue competenze professionali, ma rappresenta la mappa dei rischi aziendali e delle misure organizzative necessarie a governarli. Se una fase lavorativa genera un rischio non adeguatamente gestito, il problema non è che l’RSPP “non ha studiato quel flusso”, ma che il datore di lavoro deve dotarsi delle competenze necessarie, internamente o esternamente. La sicurezza non si modella sulle competenze disponibili, ma sulle esigenze di tutela imposte dall’ordinamento. Non è neppure corretto sostenere che la Cassazione voglia eliminare la discrezionalità del lavoratore. La giurisprudenza afferma un principio ben diverso e ormai consolidato: la discrezionalità individuale non può sostituire l’organizzazione del rischio. Il lavoratore non è il progettista della sicurezza, non è il garante primario e non può essere lasciato solo di fronte a scelte che incidono sulla soglia di rischio accettabile. La formazione non è alternativa alle procedure, non supplisce alla loro assenza e non sana un DVR carente, ma opera all’interno di un quadro organizzativo previamente definito. Questo è un principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità. Parimenti infondata è l’idea che questa impostazione serva a deresponsabilizzare l’operatore per colpire il datore di lavoro. Il sistema prevenzionistico italiano non esclude affatto la responsabilità del lavoratore, come dimostra l’articolo 20 del decreto, ma la colloca a valle, non a monte. Il lavoratore risponde quando viola una procedura corretta, quando elude una misura idonea o quando agisce imprudentemente nonostante un sistema adeguato. Non può invece rispondere per colmare un vuoto organizzativo. Questo non è buonismo giudiziario, ma applicazione coerente del diritto penale della colpa organizzativa, in linea con l’articolo 2087 del codice civile, con il decreto legislativo 81 del 2008, con il decreto 231 del 2001 e con una giurisprudenza della Cassazione ormai costante. In conclusione, la posizione criticata confonde sicurezza e produzione, riduce il DVR a un adempimento meramente formale, sovraccarica il lavoratore di responsabilità improprie e si pone in contrasto frontale con la norma, con il sistema e con la giurisprudenza di legittimità. La sentenza richiamata non impone burocrazia, ma riafferma un principio fondamentale: la sicurezza non nasce dall’esperienza individuale, ma da un’organizzazione consapevole del rischio. Ed è esattamente questo ciò che l’articolo 28, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 81 del 2008 richiede. | |
