Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

L’estinzione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all’art. 24 del D. Lgs. n. 758/1994

L’estinzione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all’art. 24 del D. Lgs. n. 758/1994
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

03/06/2024

Per l’estinzione dei reati di cui all’art. 24 del d.lgs. 758/1994 il contravventore deve eliminare le violazioni secondo quanto indicato dall’organo di vigilanza e poi provvedere al pagamento della sanzione amministrativa nel termine di trenta giorni.

 

Alla fine di quest’anno saranno passati trent’anni dall’entrata in vigore della legge 19 dicembre 1994 n. 758, contenente “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”, e siamo ancora qui a parlarne per commentare una sentenza con la quale la Corte di Cassazione ha fornito dei chiarimenti per una sua corretta applicazione, con particolare riferimento all’applicazione dell’articolo 24 in essa contenuto secondo cui una contravvenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede poi, entro trenta giorni, al pagamento in sede amministrativa di una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

 

Mai visto una legge che dopo tanto tanto tempo fa parlare ancora di sé e che tra l’altro non ha mai subito nel tempo delle modifiche nel suo testo come invece si è verificato proprio per il D. Lgs. 9 aprile 2008 contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

 

Nel caso in esame la suprema Corte è intervenuta per deridere su di un ricorso presentato dal datore di lavoro di una azienda che era stato condannato dal Tribunale per avere violato alcune disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 e riguardanti la sicurezza dei lavori sotto tensione e quella dei luoghi di lavoro che devono essere conformi ai requisiti indicati nello stesso decreto legislativo. L’Organo di vigilanza aveva impartite alcune prescrizioni finalizzate alla rimozione delle violazioni contestate e aveva attivate le procedure di estinzione previste dagli articoli 20 e 21 del D. Lgs. n. 758/1994; aveva quindi ammesso il contravventore al versamento in sede amministrativa di una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. che lo stesso però non ha provveduto a versare.

 

Ricorso alla Corte di Cassazione alla quale ha chiesto, adducendo alcune motivazioni, l’annullamento della sentenza, quest’ultima ha ribadito, quanto più volte sostenuto in passato, che per l’estinzione del reato di cui all’art. 24 del D. Lgs. n. 758/1994 il contravventore deve eliminare la violazione secondo le modalità prescritte dall'organo di vigilanza nel termine assegnatogli e poi provvedere al pagamento della sanzione amministrativa nel termine di trenta giorni e inoltre che il mancato rispetto anche di una sola di queste due condizioni impedisce la realizzazione dell'effetto estintivo. La suprema Corte, ritenuti fondati gli altri motivi di ricorso, ha comunque disposto il rinvio degli atti al Tribunale di provenienza per un nuovo esame.

Pubblicità
RSPP-ASPP - Modulo A - 28 ore
Corso online di prima formazione per Responsabile o Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione.

 

Il caso, la condanna da parte del Tribunale. il ricorso per cassazione e le motivazioni.

Il Tribunale ha dichiarato il datore di lavoro di una azienda responsabile dei reati di cui agli art. 64, comma 1 (capo a) e 82, comma 1 lett. a) (capo b) del D. Lgs. n. 81/2008 e lo ha condannato alla pena di 2200 euro di ammenda. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore munito di procura speciale, chiedendo l’annullamento della sentenza e articolando il ricorso con tre motivazioni.

 

Con un primo motivo lo stesso ha dedotto una violazione dell'art. 581, comma 1 lett. b) e vizio di motivazione per omessa valutazione delle prove testimoniali assunte a difesa in una delle udienze tenute nell’ambito del processo. Ha lamentato in particolare una omessa valutazione delle dichiarazioni rese da alcuni testi dalle quali era emerso che, con riferimento al reato contestato al capo a) relativo alla regolarità dei luoghi di lavoro, non vi era stata prova che lo stesso fosse stato commesso e che neanche fosse stato commesso il reato di cui al capo b).

 

Con un secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 581, comma 1 lett. b) e d) e vizio di motivazione per omessa valutazione di prove orali e documentali. Ha lamentato in particolare l'omessa valutazione del primo verbale di accesso e del secondo verbale di consegna della documentazione sostenendo che l'affermazione di responsabilità era stata basata solo con riferimento alle prescrizioni impartite e al mancato pagamento dell'oblazione, profilandosi, conseguentemente, una motivazione illogica e solo apparente.

 

Con un terzo motivo ha dedotto violazione dell'art. 581, comma 1 lett. c) e vizio di motivazione per omessa valutazione della richiesta ex art. 131-bis cod. pen. avanzata dalla difesa della ricorrente, anche in considerazione della nuova formulazione dell'art. 131-bis cod. pen. a seguito dell'entrata in vigore della Riforma Cartabia.

 

Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione.

I due primi motivi di ricorso, trattati congiuntamente perché oggettivamente connessi, sono stati ritenuti dalla Corte di Cassazione infondati. Secondo la stessa la ricorrente, attraverso una formale denuncia di vizio di motivazione, ha richiesto sostanzialmente una rivisitazione delle risultanze processuali non consentita in sede di legittimità. Nei motivi di ricorso, infatti, sono state esposte censure le quali si sono risolte in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione.

 

La Corte suprema ha ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dall’art. 8 della legge n. 46 del 2006, non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito e in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; occorre, infatti, che gli elementi probatori indicati in ricorso (ignorati, inesistenti o travisati, non solo diversamente valutati) siano per sé decisivi in quanto dotati di una intrinseca forza esplicativa tale da vanificare l'intero ragionamento del giudice del merito, decisività che deve essere oggetto di specifica e non assertiva deduzione della parte, in esito al confronto con tutta la motivazione della decisione impugnata, pena l'immediata "contaminazione" del rilievo in termini di preclusa censura di merito.

 

Il Tribunale, ha sostenuto ancora la Sezione III penale, ha fondato l'affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni rese da una dei testi e sul verbale di accertamento delle irregolarità contestate (artt. 64 e 82 D. Lgs. 81/2008) nonché sul rilievo che il verbale di prescrizioni regolarmente notificato aveva verificato l'eliminazione delle violazioni riscontrate ed ammesso il contravventore al pagamento di un'oblazione per l'estinzione dei reati nel termine di giorni trenta dalla notifica del verbale, pagamento non era avvenuto.

 

Ha ricordato inoltre la suprema Corte che, in tema di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro, per la realizzazione dell'effetto estintivo previsto dall'art. 24 del D. Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758 “il contravventore deve eliminare la violazione secondo le modalità prescritte dall'organo di vigilanza nel termine assegnatogli e poi provvedere al pagamento della sanzione amministrativa nel termine di giorni trenta. Il mancato rispetto anche di una sola delle due citate condizioni impedisce la realizzazione dell'effetto estintivo” e ha citato come precedente alcune sentenze emanate dalla stessa Corte fra cui la sentenza della Sez. III n. 46462 del 17/09/2019, pubblicata e commentata dallo scrivente nell’articolo “ Le condizioni di estinzione delle contravvenzioni in materia di SSL”.

 

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato anche il terzo motivo. La stessa ha precisato che, pur avendo la difesa dell'imputata formulata, in sede di conclusioni, la richiesta di applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131 bis cod. pen., il Tribunale aveva omesso il giudizio sulla tenuità dell'offesa, da effettuarsi con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen. e non aveva giustificate con adeguata e congrua motivazione le ragioni del relativo diniego. E’ risultata così integrata la dedotta carenza motivazionale che ha viziato parzialmente l'atto decisorio che impone l'annullamento con rinvio sul punto, investendo il rilievo un ambito della decisione rimesso all'esclusivo apprezzamento fattuale del giudice di merito.

 

La Corte di Cassazione ha ritenuto inoltre opportuno rimarcare in merito che con il nuovo art. 131-bis, cod. pen., entrato in vigore il 30 dicembre 2022, è stata prevista l'applicabilità generalizzata dell'istituto a tutti i reati puniti con pena detentiva minima pari o inferiore a due anni e che lo stesso è applicabile anche ai fatti di reato commessi prima dell'entrata in vigore della riforma, per cui di tale principio dovrà tenere conto il Giudice del rinvio.

 

La suprema Corte, in definitiva, ha quindi annullata in parte la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di provenienza, in diversa persona fisica, affinché valutasse l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., con la precisazione che tale annullamento con rinvio impedisce l'applicabilità della eventuale causa di estinzione del reato per prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale.

 

 

Gerardo Porreca

 

 

Corte di Cassazione Sezione III penale - Sentenza n. 18028 del 8 maggio 2024 (u. p. 7 febbraio 2024) -  Pres. Galterio  – Est. Di Stasi – P.M. Molino - Ric. omissis.  - Per l’estinzione dei reati di cui all’art. 24 del d.lgs. 758/1994 il contravventore deve eliminare le violazioni secondo quanto indicato dall’organo di vigilanza e poi provvedere al pagamento della sanzione amministrativa nel termine di trenta giorni.

 

 





I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!