Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
L’esercizio di fatto dei poteri direttivi ex art. 299 del D.Lgs. 81/08
Commento a cura di G. Porreca.
Oggetto di questa sentenza è l’art. 299 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, sull’esercizio di fatto dei poteri direttivi secondo il quale le posizioni di garanzia relative ai datori di lavoro, dirigenti e preposti gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti stessi. L’art. 299 del D. Lgs. n. 81/2008 sull’esercizio di fatto di poteri direttivi non ha fatto altro, secondo la Corte suprema, che ribadire il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della stessa Corte e da tempo consolidato, principio in base al quale l'individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate le quali prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto ed alla sua funzione formale. La cosiddetta “clausola di equivalenza” contenuta nell’art. 299 del citato D. Lgs. n. 81/2008, in altre parole, non ha introdotto alcuna modifica in ordine ai criteri di imputazione della responsabilità penale concernente il datore di lavoro di fatto, i quali, pertanto, sono applicabili anche ai fatti precedenti all'introduzione dello stesso art. 299 senza che ciò comporti alcuna violazione del principio di irretroattività della norma penale.
Il caso, la condanna e il ricorso in Cassazione
Il Tribunale ha condannato un dipendente di una società perché ritenuto responsabile, nella sua qualità di datore di lavoro di fatto, del reato di lesioni colpose in danno di un lavoratore rimasto infortunato presso l’azienda della società medesima. Era risultato che la macchina batti-stoccafisso utilizzata dal lavoratore infortunato non era conforme ai requisiti di sicurezza e non era stata adeguatamente tenuta in manutenzione e che inoltre, a causa di tali evenienze, il braccio destro del lavoratore era stato risucchiato fino all'altezza della spalla dai rulli della macchina, provocando allo stesso lavoratore gravissime lesioni con esiti permanenti.
La Corte di Appello ha confermata la sentenza di condanna e avverso la stessa l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione. Fra le motivazioni addotte nel ricorso l’imputato ha posto in evidenza, con riferimento all’art. 299 del D. Lgs. n. 81/2008 contestatogli, che il fatto di cui al procedimento era avvenuto prima dell’emanazione del D. Lgs. n. 81/2008 per cui il citato art. 299 non trovava applicazione. Ha osservato inoltre il ricorrente che la Corte di Appello gli aveva attribuita la qualifica di preposto, di cui all’art. 4 del D. Lgs. 19/9/1994 n. 626, qualifica che non gli era stata mai assegnata e che la stessa inoltre non era presente nel capo di imputazione né nella sentenza di primo grado per cui in sostanza la Corte di Appello aveva modificato il capo di imputazione, introducendo un fatto nuovo non contestato, con grave lesione del diritto di difesa. Con una ulteriore motivazione il ricorrente ha sostenuto che i giudici di merito avessero errato nel qualificarlo come datore di lavoro di fatto. Infatti, ha sottolineato l’imputato, pur ricoprendo mansioni superiori rispetto a quelle assegnate ad altri dipendenti dell’azienda, lo stesso non ricopriva comunque funzioni gestionali o di spesa che facevano capo invece al padre quale titolare dell’azienda. Secondo l’imputato, inoltre, gli interventi di sicurezza sui macchinari utilizzati dai dipendenti potevano essere effettuati solo dal titolare che aveva la complessiva gestione dell'azienda.
Le decisioni della Corte di Cassazione
Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione. In merito alla applicazione dell’art. 299 del D. Lgs. n. 81/2008 a fatti accaduti prima della sua emanazione la suprema Corte ha fatto osservare che “La disposizione in commento ha formalizzato la ‘clausola di equivalenza’, che risultava da anni utilizzata in sede giurisprudenziale, nella individuazione dei soggetti in concreto destinatari della normativa antinfortunistica e quindi possibili responsabili delle relative violazioni”.
“Con l'art. 299, cit.”, ha proseguito la Sez. IV, “il legislatore ha cioè codificato il principio di effettività, elaborato dalla giurisprudenza, al fine di individuare i titolari della posizione di garanzia, secondo un criterio di ordine sostanziale. Invero, il principio funzionalistico, in base al quale occorre fare riferimento alle mansioni disimpegnate in concreto e non alla qualificazione astratta del rapporto, è stato affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione sin dal 1992 e tale teoria è stata seguita in maniera costante dalla giurisprudenza successiva”. “Le Sezioni Unite”, ha ribadito ancora la suprema Corte, “hanno, infatti, chiarito che l'individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sull'igiene del lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9874 in data 01/07/1992, dep. 14/10/1992, Rv. 191185)”.
Il D. Lgs. n. 81/2008 quindi, ha sostenuto la Sez. IV, “non ha pertanto comportato alcuna modificazione, rispetto ai criteri di imputazione della responsabilità penale, atteso che il panorama giurisprudenziale risultava già consolidato nel dare prevalenza alle funzioni in concreto esercitate, rispetto alla qualifica formale, ai fini della individuazione del soggetto responsabile, secondo la teoria del ‘datore di lavoro di fatto’". Una volta chiarito, pertanto, che la norma di cui all’art. 299 del D. Lgs. n. 81/2008 con la quale si prevede che la posizione di garanzia gravi anche su colui che, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al datore di lavoro o ad altri garanti, la Corte suprema ha concluso che la disposizione di cui all’art. 299 “ha natura meramente ricognitiva, rispetto ad un principio di diritto consolidato per cui il riferimento alla nozione di datore di lavoro di fatto, contenuto nella imputazione elevata all'imputato non determina alcuna applicazione retroattiva della disposizione di cui all'art. 299, cit., rispetto a fatti commessi prima della entrata in vigore del testo unico del 2008, atteso che la nozione di datore di lavoro di fatto - funzionale alla selezione del soggetto titolare dell'obbligazione di sicurezza - risultava già acquisita al diritto vivente, come sopra evidenziato.”
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
Pubblica un commento
Rispondi Autore: benito piemontino - likes: 0 | 12/10/2012 (09:02:57) |
un circolo bar privato e' obbligato ad avere gli estintori? |