L’assenza del preposto e la sua mancata sostituzione: responsabilità
Proponiamo di seguito, come sempre senza alcuna pretesa di esaustitività, una selezione di casi giurisprudenziali (le cui sintesi sono proposte in ordine cronologico a partire dal caso più recente fino al più risalente) le quali, a parere di chi scrive, evidenziano in maniera particolarmente chiara i principi e gli orientamenti della Cassazione Penale nella materia in oggetto.
Infortunio durante l’assenza per ferie del caporeparto (preposto) sostituito da soli 5 giorni da un altro soggetto: la conoscenza/conoscibilità o meno da parte di quest’ultimo delle prassi disapplicative che erano praticate sul luogo di lavoro
Una sentenza del mese scorso ( Cassazione Penale, Sez.IV, 13 gennaio 2021 n.1096) ha annullato senza rinvio la precedente pronuncia della Corte d’Appello con cui era stato condannato V.F. per il reato di lesioni personali colpose “perché, - in qualità di responsabile del supermercato …, in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.Lgs.n.81 del 2008, art.19, comma 1, lett.a) - non provvedeva a sovrintendere e vigilare affinché il dipendente R.G. utilizzasse i mezzi di protezione collettivi della macchina sega-ossi in conformità alle istruzioni d’uso del fabbricante” cagionando così una ferita lacero-contusa al lavoratore R.
V.F. era responsabile del supermercato da soli 5 giorni.
Nell’accogliere i motivi di ricorso dell’imputato, la Cassazione chiarisce che “la Corte di merito ha ritenuto sussistente, in capo all’imputato, la violazione della D.Lgs. n.81 del 2008, art.19, comma 1, lett.a), che fa obbligo al preposto di sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, di informare i loro superiori diretti. Afferma la Corte territoriale che, trovandosi il caporeparto M. in ferie al momento dell’infortunio, la posizione di garanzia gravava sul V., a nulla rilevando che egli avesse assunto l’incarico da pochi giorni.”
Inoltre la Suprema Corte precisa che, “sentita in dibattimento, la persona offesa, addetta al reparto macelleria della … dal 1991, aveva riferito che l’elusione dei dispositivi di protezione, di cui pure quella specifica macchina era dotata, era una prassi inveterata” e che “tutti ne erano a conoscenza”.
Tuttavia, “ciò detto, il Collegio osserva che […] non si ricava in alcun modo la certezza che il V., il quale rivestiva l’incarico di preposto a quell’esercizio commerciale da soli cinque giorni, fosse realmente (o potesse essere) a conoscenza di tale prassi, anche ammettendo che essa fosse davvero così frequente come affermato dalla persona offesa. Invero, l’anzidetto brevissimo lasso temporale appare al Collegio non privo di significatività quanto alla concreta esigibilità di una specifica condotta di vigilanza da parte del preposto.”
E’ interessante notare come la Corte sottolinei qui che “nel caso di specie, viene infatti in rilievo il c.d. principio di esigibilità. La colpa ha, infatti, un versante oggettivo, incentrato sulla condotta posta in essere in violazione di una norma cautelare, e un versante di natura più squisitamente soggettiva, connesso alla possibilità dell’agente di osservare la regola cautelare”.
Pertanto, “la veste di “ preposto di fatto” che il giudice di appello attribuisce al V., attesa l’assenza per ferie del M., non costituisce di per sé prova né della conoscenza né della conoscibilità, da parte di quest’ultimo, di prassi comportamentali, più o meno ricorrenti, contrarie alle disposizioni in materia antinfortunistica.”
Secondo la Corte, infatti, “è pur vero che il preposto è soggetto agli obblighi di cui al citato D.Lgs.n.81 del 2008, art.19, ma un’eventuale condotta omissiva al riguardo non può essergli ascritta laddove non si abbia la certezza che egli fosse a conoscenza della prassi elusiva o che l’avesse colposamente ignorata. Tale certezza può, in alcuni casi, inferirsi da considerazioni di natura logica, laddove, ad esempio, possa ritenersi che la prassi elusiva costituisca univocamente frutto di una scelta aziendale, finalizzata, in ipotesi, ad una maggiore produttività. Ma quando, come in questo caso, non vi siano elementi di carattere logico per dedurre la conoscenza o la conoscibilità di prassi aziendali incaute da parte del garante - che, nel caso in esame, proprio perché preposto non vantava uno specifico interesse al riguardo - è necessaria l’acquisizione di elementi probatori certi ed oggettivi che dimostrino tale conoscenza o conoscibilità.”
Capocantiere assente da giorni dal cantiere e non rimpiazzato da alcuno: le conseguenze
In Cassazione Penale. Sez.IV, 15 novembre 2018 n.51530 la Corte ha confermato la condanna di un datore di lavoro per le “gravi lesioni e fratture riportate dai lavoratori dipendenti L.M. e G.T., precipitati dall’altezza di sei metri mentre lavoravano sulla copertura di un tetto, dopo che si era sfondate alcune lastre”, avendo l’imputato “consentito che i due, il giorno dell’infortunio, lavorassero in quota provvisti sì - dell’imbracatura ma non assicurati alle linee-vita”.
E’ stato precisato “nelle sentenze di merito che il capocantiere e responsabile della sicurezza, G.B., era assente da giorni e che non era stato rimpiazzato da alcuno; alla richiesta della A.S.L. successiva all’infortunio, la ditta il 10 luglio 2012 trasmetteva un documento con la nomina proprio dell’infortunato G.T., che, però, risultava non avere competenze adeguate.”
Peraltro “sotto il profilo della sostituzione di G.B., lo stesso G.B. dichiarava che sapeva che qualcuno, di pari esperienza, avrebbe dovuto sostituirlo, ma non sapeva che cosa in concreto si fosse deciso, mentre gli altri operai escussi dichiaravano che non vi era stata alcuna nomina del sostituto del capo cantiere e che, quindi, si erano organizzati tra loro. Oltre a non avere nominato il sostituto di G.B., R.F. [il datore di lavoro, n.d.r.], secondo la ricostruzione del Tribunale e della Corte di appello, non era presente in cantiere al momento dell’infortunio.”
Nell’affermare la responsabilità penale del datore di lavoro, la Cassazione sottolinea che “il quadro di insieme che emerge dalle sentenze di merito e persino dal contenuto dello stesso ricorso dell’imputato è quello di un cantiere in cui l’aspetto della sicurezza dei lavoratori era del tutto trascurato”.
Come già emerso, “il capo cantiere e responsabile della sicurezza, assente da giorni, non era stato sostituito, sicché gli operai presenti sul luogo di lavoro si auto-organizzavano, quanto alla sicurezza, e il datore di lavoro non era mai presente sul cantiere.”
In materia di mancata sostituzione del preposto la Corte ricorda che “secondo tradizionale e sempre valido insegnamento della S.C., nel caso di infortunio sul lavoro, qualora il capocantiere […] sia assente, deve essere ascritta a colpa del legale rappresentante della società, datrice di lavoro, la mancata previsione della supplenza di tale soggetto, eventualmente anche con la diretta e personale assunzione del suddetto compito, anche quando l’infortunio sia eventualmente riconducibile alla omessa adozione, da parte del lavoratore, delle misure di sicurezza obbligatoriamente prescritte; né ad escludere la responsabilità del legale rappresentante della società varrebbe l’eventuale ignoranza dell’assenza dal luogo di lavoro della persona addetta al compito in questione, atteso che egli, quale destinatario delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ha l’obbligo di accertarsi della relativa presenza in cantiere”.
A quest’ultimo proposito non si dimentichi il seguente principio espresso già a suo tempo da Cassazione Penale, Sez.IV, 11 giugno 2008 n.23505: “il datore di lavoro, indipendentemente dalla continuità della sua presenza sul luogo di lavoro, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici e del fatto che il lavoratore possa prestare la propria opera in condizioni di sicurezza, vigilando altresì che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata l’opera […]. Detta posizione di garanzia non viene meno nell’ipotesi di “temporanea” assenza del datore di lavoro [….]”.
Errato montaggio di opere provvisionali, assenza del preposto, decesso di tre lavoratori e lesioni ad un quarto: applicazione anche del D.Lgs.231/01 per “assenza di un modello organizzativo che stabilisse i meccanismi di sostituzione del preposto e, in caso di impossibilità di sostituzione, l’interruzione dei lavori di montaggio”
Concludiamo questo breve contributo citando Cassazione Penale, Sez.IV, 30 ottobre 2018 n.49593, con cui la Corte si è pronunciata sulle responsabilità (anche della persona giuridica ai sensi del D.Lgs.231/01) connesse al decesso di tre lavoratori e alle lesioni personali occorse ad un quarto.
Sinteticamente, “la caduta della passerella su cui si trovavano gli operai si era verificata a causa dell’errato montaggio del suo sistema di ancoraggio, denominato PERI CB240, in particolare a causa dell’utilizzo di pezzi difettosi e conseguentemente montati in maniera errata.”
La “causa principale di questi errori veniva ritenuta la mancanza di idonea formazione del personale” cui si aggiungeva “anche la mancata fornitura dei pezzi prescritti e non usurati e l’impiego di modalità costruttive non conformi al manuale di istruzioni.”
Secondo la Cassazione, “quanto all’art.123 (Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali), il quale impone che le operazioni di montaggio e smontaggio delle opere provvisionali siano compiute sotto la diretta sorveglianza di un preposto, la Corte ha adeguatamente argomentato richiamando il contenuto della deposizione dell’assistente di cantiere F. secondo cui, il giorno dell’infortunio, il preposto caposquadra C. risultava assente; nonché l’indiscussa circostanza che il predetto F. era del tutto impreparato sul funzionamento del sistema PERI, tanto da non preoccuparsi che il montaggio avvenisse correttamente né di interrompere i lavori, stante l’assenza del preposto.”
Dunque “ha sottolineato la Corte che è preciso obbligo del datore di lavoro quello di prevedere l’eventuale assenza dei propri preposti, di disporne la sostituzione, ove possibile, ovvero, in caso contrario, l’interruzione dei lavori.”
Ma “a fronte di tali ineccepibili affermazioni, il ricorrente si limita ad affermare […] che egli aveva designato la figura del preposto, che non era stato informato della sua assenza e che la decisione di proseguire i lavori da parte del F. era stata una decisione autonoma di quest’ultimo. Correttamente, sul punto, la Corte fiorentina ha invece posto l’accento sulla assenza di un modello organizzativo che stabilisse i meccanismi di sostituzione del preposto e, in caso di impossibilità di sostituzione, l’interruzione dei lavori di montaggio.”
Anna Guardavilla
Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro
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