Il dirigente, il preposto e l’RSPP in ambito sanitario: sentenze
Alcune sentenze emanate dalla Cassazione Penale sui criteri di individuazione, gli obblighi e le responsabilità del dirigente e del preposto e sul ruolo dell’RSPP in ambito sanitario, pubblico e privato, ai sensi del D.Lgs.81/08, si segnalano per il loro particolare interesse.
Vediamone qualcuna senza pretese di esaustività.
Quando il dirigente in una struttura sanitaria ha potere di spesa: responsabilità della dirigente della Struttura Complessa Acquisti e gestione beni e servizi di un’Azienda Ospedaliera. Gli obblighi “diretti” in virtù dell’esercizio di una funzione e dei poteri correlati.
La sentenza Cass. Pen., Sez. IV, 27 settembre 2010 n. 34804 ha condannato una dirigente della Struttura Operativa Complessa - S.O.C. - Acquisti e gestione beni e servizi di un’Azienda Ospedaliera per lesioni personali gravi in danno di una lavoratrice addetta al magazzino scorte.
L’imputata era accusata di avere messo a disposizione dei dipendenti, tra cui la S., un carrello adibito al trasporto privo di dispositivi di frenatura, di non avere messo a disposizione dei lavoratori il libretto relativo all’uso, alla manutenzione ed alle norme di sicurezza del pianale di carico montato sugli autocarri e di non avere assicurato la formazione e l’addestramento del personale operante presso il magazzino.
La Corte d’Appello “osservava che, in base alla legislazione nazionale e regionale, l’organizzazione delle aziende ospedaliere era strutturata in modo da prevedere una suddivisione di poteri in materia di prevenzione infortuni tale da consentire ed imporre ai dirigenti posti a capo delle singole unità operative di assolvere ai relativi obblighi non in forza di delega ma della legge stessa, così rendendo superflua ogni ulteriore attività di individuazione o delega per l’attribuzione di competenze già facenti capo a quello che sarebbe il delegato.”
In termini di esercizio delle funzioni, nella fattispecie, infatti, “costei in fatto, all’epoca dell’incidente, esercitava le funzioni dirigenziali nella struttura Acquisti e gestione beni e servizi (attività già svolta dalla collega L. M.R. che aveva avuto il nuovo incarico di direttore amministrativo dell’Azienda Ospedaliera), come affermato da diversi testi, il che attribuiva sicuramente alla M. [la dirigente, n.d.r.] autonomi poteri gestionali, di decisione e spesa, nell’ambito delle risorse economiche assegnate a tale struttura dalla direzione generale dell’Azienda, nonché poneva a carico della stessa i connessi obblighi “iure proprio” di attuazione dei precetti antinfortunistici.”
La Cassazione, confermando l’impostazione della Corte d’Appello, precisa ulteriormente che “la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha ripetutamente affermato che nelle strutture pubbliche (come quella ospedaliera in questione) di una certa rilevanza e complessità ricorre una suddivisione dell’attività funzionale in distinti settori, rami, servizi, in ordine a ciascuno dei quali vengono preposti soggetti qualificati ed idonei, dotati della necessaria autonomia e dei poteri indispensabili per la gestione completa degli affari inerenti a quel servizio. Dal che discendono i connessi obblighi in materia antinfortunistica […]
In altre parole, le funzioni espletate […] comportano di per sé obblighi di assunzione delle misure per la sicurezza e la salute dei lavoratori, a prescindere anche da atti formali di individuazione dei singoli soggetti gravati dall’obbligo di garanzia.”
E conclude, con riferimento al caso di specie, che “i Giudici di merito hanno in fatto evidenziato la posizione apicale attribuita e svolta da M.A.M. [la dirigente, n.d.r.] nel settore “Acquisti e gestione beni e servizi” dell’Azienda Ospedaliera con i correlativi poteri gestionali, decisionali e di spesa.
Invero, nell’organigramma della struttura organizzativa dei servizi dell’Ospedale, per il settore “Acquisti e gestione beni e servizi” di competenza della M. viene espressamente contemplato, tra gli altri, il compito di provvedere alla gestione diretta dei servizi erogati con risorse interne: manutenzione giardini, trasporto interno ed esterno ad esclusione dei pazienti, cucina e mense, ecc..”
Quando il dirigente in una struttura sanitaria non ha poteri di spesa: il dirigente di una ASL e l’obbligo di comunicare al servizio tecnico le condizioni di pericolo dell’area di sua competenza. Il criterio “topografico” legato allo specifico settore di pertinenza.
Con la pronuncia Cass. IV Pen. 7.6.2010 n. 21519 (in ISL n.10/2010, Rassegna di Giurisprudenza a cura di Raffaele Guariniello, p.541-542), la Cassazione ha condannato un dirigente del dipartimento di salute mentale di una ASL. In particolare, era accaduto che una dipendente dell’ospedale, nel cortile antistante i locali di alcuni dipartimenti, nel recarsi verso l’uscita inciampò su di un mattone divelto cadendo rovinosamente a terra.
Per il delitto di lesione personale colposa fu condannato il dirigente del dipartimento su richiamato per avere omesso “di comunicare tempestivamente al competente servizio tecnico lo stato di sconnessione delle piastrelle costituenti la pavimentazione del cortile interno di passaggio adiacente al luogo di lavoro, di tal che la dipendente si provocava lesioni inciampando su di una mattonella sconnessa e cadendo a terra.”
A sua discolpa, l’imputato nel ricorso aveva fatto presente - tra le altre argomentazioni - che “non poteva essere considerato quale datore di lavoro della parte offesa né responsabile del rispetto delle norme antinfortunistiche perché privo di delega specifica rilasciata dal datore di lavoro [… ] e non dotato di mezzi finanziari per eliminare le condizioni di pericolo” e che “la nota con la quale era stato nominato responsabile del servizio […] escludeva che fosse stato nominato responsabile della tutela antinfortunistica, cosa che invece era stata fatta 17 mesi dopo l’evento con apposita nota”.
Ma la Cassazione rigetta il ricorso osservando che “era del tutto inutile una delega espressa circa le funzioni di controllo del rispetto delle norme antinfortunistiche nel caso di specie” e che, “pur nella rappresentata assenza di mezzi economici”, ciò che rilevava sul piano omissivo era “la mancata tempestiva richiesta d’intervento degli uffici competenti (cioè l’ufficio tecnico, e ciò a prescindere dall’eventuale pregressa segnalazione effettuata da terzi, ai fini dell’integrazione della colpa).”
La Corte sottolinea inoltre “l’irrilevanza della nomina a dirigente del dipartimento […] solo 3 mesi prima dell’incidente, in quanto sull’imputato incombeva comunque l’obbligo di prendere cognizione dei luoghi del predetto dipartimento per metterlo in sicurezza onde salvaguardare l’incolumità dei suoi dipendenti ed il detto periodo di 3 mesi è stato apprezzato dai Giudici di merito come sufficiente ad eliminare eventuali inconvenienti esistenti”.
Per quanto riguarda poi l’individuazione del dirigente responsabile secondo il criterio della competenza, la sentenza chiarisce che “l’amministratore o il legale rappresentante di un ente pubblico o privato non può essere automaticamente, ed in via esclusiva, ritenuto responsabile, a causa della carica ricoperta, di tutti gli eventi penalmente rilevanti verificatisi nella gestione dell’ente qualora l’attività del medesimo sia stata preventivamente suddivisa in settori ai cui preposti [n.d.r. nel senso di soggetti preposti ai settori: i dirigenti] sia stata attribuita autonomia organizzativa e di esecuzione almeno sufficienti a prevenire il verificarsi di eventi ricadenti topograficamente nello specifico settore di pertinenza di ciascuno”.
Responsabilità del dirigente responsabile della manutenzione e dell’RSPP di un ospedale per lesioni colpose ad un paziente (scossa elettrica durante l’esecuzione di una terapia mediante apparecchio elettromedicale)
In Cassazione Penale, Sez. IV, Sent. 11 marzo 2013 n. 11492 la Corte si pronuncia sulle responsabilità dell’RSPP e del dirigente responsabile della manutenzione di un ospedale per il reato di lesioni personali colpose in danno di un paziente. In particolare, un paziente sottoposto ad una terapia mediante apparecchio elettromedicale, a causa di una sovratensione dell’impianto elettrico aveva ricevuto una forte scossa elettrica a seguito della quale era caduto dal letto, perdendo i sensi e riportando anche una lesione lacero-contusa al capo, con ricovero in ospedale per tre giorni.
Come già ricordato, “l’addebito era stato contestato al G., quale RSPP dell’azienda sanitaria, ed al C., quale direttore del servizio manutenzioni della stessa ASL con qualifica, quindi, di dirigente, secondo il giudicante.”
La Corte d’Appello aveva individuato in capo a questi soggetti sia una colpa generica (negligenza, imprudenza o imperizia) sia una colpa specifica (inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline): “in sintesi, sotto quest’ultimo profilo, si addebitava di avere omesso di installare o di fare installare e di mantenere in modo adeguato l’impianto elettrico del locale adibito a terapia, di avere omesso di garantire l’adeguato isolamento tra i conduttori dell’impianto elettrico, di avere omesso di predisporre la messa a terra delle parti metalliche, di avere omesso gli opportuni accorgimenti per proteggere l’impianto da sovraccarichi, di avere omesso di predisporre in modo visibile la tabella recante le istruzioni da seguire per i soccorsi da prestare a persone eventualmente folgorate.”
Il nesso di causalità tra le omissioni e l’evento era stato accertato in concreto: infatti “a supporto della condanna, il giudice di appello poneva come dimostrata, alla luce dei controlli anche tecnici eseguiti sull’impianto, l’irregolarità dello stesso, che risultava tra l’altro non a norma” e “poneva altresì come dimostrato il collegamento causale tra l’impianto e le relative condizioni pregiudicate e la verificazione dell’occorso.”
I due imputati ricorrono in Cassazione ma la Suprema Corte ritiene infondati i ricorsi.
Per quanto riguarda il ricorso dell’RSPP, la Corte ricorda che i giudici di merito hanno affermato, in conformità agli esiti di relazioni tecniche in atti, che “la responsabilità dell’imputato risiede nella negligente sottovalutazione dei rischi, collegati alla presenza nei locali di un impianto elettrico non a norma, che provocava situazioni repentine di sovratensione, con conseguente malfunzionamento degli apparecchi medicali ed un aumento rapido della corrente erogata dagli elettrodi, idonee a generare nel paziente una sensazione dolorosa e delle contrazioni più forti che potevano generare panico (e giustificare così la contestuale caduta della parte offesa e le relative lesioni, sia pure di carattere lieve) e nella imperizia dimostrata dallo stesso ad affrontare la situazione di pericolo.”
Secondo la Corte d’Appello, “il G., nella qualità anzidetta, avrebbe dovuto diligentemente ravvisare e segnalare il problema al responsabile AUSL, affinché questi procedesse in tempi ordinari, senza attendere l’erogazione dell’ingente finanziamento occorrente per la totalità dei lavori necessari nell’edificio. Come evidenziato nelle conclusioni di uno dei consulenti tecnici, riportate nella sentenza impugnata, sarebbe stato sufficiente attuare il collegamento delle apparecchiature potenzialmente pericolose a dei gruppi di continuità e stabilizzatori di tensione, in modo tale da non consentire variazioni rapide delle tensioni in linea.”
Secondo la sentenza, in qualità di “responsabile del servizio di prevenzione e protezione”, quegli era infatti “tenuto non solo a segnalare l’effettività del rischio ma anche a proporre concreti ed idonei sistemi di prevenzione e protezione per evitare gli eventi, come quello verificatosi.”
La Cassazione ricorda che “il responsabile del servizio di prevenzione e protezione qualora, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l’adozione di una doverosa misura prevenzionale, risponderà insieme a questi dell’evento dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale che può assumere anche un carattere addirittura esclusivo (Sezione 4, 15 luglio 2010, Scagliarini).”
Secondo la sentenza, poi, “infondato è anche il motivo con il quale si sostiene l’inapplicabilità della normativa antinfortunistica alla parte offesa in quanto non compresa tra i soggetti dalla stessa tutelati” dal momento che, sottolinea la Corte, “in tema di prevenzione nei luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori nell’esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi che si trovino nell’ambiente di lavoro, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell’impresa.”
Pertanto “ove in tali luoghi vi siano macchine non munite dei presidi antinfortunistici e si verifichino a danno del terzo i reati di lesioni o di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l’ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, di cui all’art. 589 c.p., comma 2, e art. 590 c.p., comma 3, nonché la perseguibilità d’ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex art. 590 c.p., u.c., è necessario e sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l’evento dannoso un legame causale, il quale ricorre se il fatto sia ricollegabile all’inosservanza delle predette norme secondo i principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., e cioè sempre che la presenza di soggetto passivo estraneo all’attività ed all’ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell’infortunio non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico tra l’evento e la condotta inosservante, e la norma violata miri a prevenire l’incidente verificatosi, tutte condizioni sussistenti nel caso in esame ( v. da ultimo in tal senso Sez. 4, 17 aprile 2012, De Lucchi, rv. 253322).”
Per quanto riguarda invece la posizione del direttore del servizio manutenzione, “i giudici di merito hanno correttamente posto in risalto che il C. era pacificamente un dirigente, preposto al settore manutenzioni, quindi destinatario specifico, per chiaro dettato legislativo e per i principi consolidati di questa Corte, delle norme antinfortunistiche”
Infatti, “come il datore di lavoro, anche il dirigente ed il preposto sono indubbiamente destinatari diretti (iure proprio) delle norme antinfortunistiche, prescindendo da una eventuale "delega di funzioni" conferita dal datore di lavoro.”
E prosegue: “certamente quella del dirigente è un livello di responsabilità intermedio: tale soggetto non porta le responsabilità inerenti alle scelte gestionali generali, ma ha poteri posti ad un livello inferiore, solitamente rapportati anche all’effettivo potere di spesa (cfr. in tal senso, Sez. 4, 8 aprile 2008, De Santis ed altri, che, intervenuta sulla figura dei “dirigenti”, ha definito tali quei dipendenti che hanno il compito di impartire ordini ed esercitare la necessaria vigilanza, in conformità alle scelte di politica d’impresa adottate dagli organi di vertice che formano la volontà dell’ente: essi rappresentano, dunque, l’alter ego del datore di lavoro, nell’ambito delle competenze loro attribuite e nei limiti dei poteri decisionali e di spesa loro conferiti).”
Responsabilità del primario del reparto malattie infettive, qualificato preposto, per lesioni personali gravissime per culpa in eligendo e in vigilando
Cassazione Penale, Sez. IV, 15 maggio 1998 n.5689 ha ritenuto responsabile per il delitto di lesione personale colposa gravissima il primario del reparto malattie infettive che abbia omesso d'impedire mediante apposite istruzioni e vigilanza l'impiego, nell'assistenza di malati affetti da particolari patologie infettive, di personale paramedico non adeguatamente preparato per gli interventi su tali malati, sempreché da tale omissione sia dipesa l'esecuzione della manovra inopportuna e pericolosa da parte dell'altro infermiere (nel caso di specie: la manovra inopportuna di un infermiere non adeguatamente preparato ha causato le predette lesioni ad un’infermiera professionale.)
Responsabilità del datore di lavoro, dell’RSPP, del dirigente e del preposto di un’azienda ospedaliera per il decesso di un paziente causato da un incendio sprigionatasi da un’apparecchiatura gas-medicale
La sentenza Cassazione Penale, 6 marzo 2013 n.10327 si è pronunciata sulle responsabilità connesse al decesso di un paziente il quale, ricoverato presso il reparto di rianimazione di un ospedale, “è stato investito da fiamme, improvvisamente sprigionatesi da un’apparecchiatura gas-medicale posta in prossimità del letto ove lo stesso si trovava, che hanno provocato al paziente delle gravissime ustioni, di terzo e quarto grado, riportate sul 90% del corpo, che ne hanno determinato la morte. L’incendio, dovuto, secondo quanto successivamente accertato, a compressione adiabatica dell’ossigeno contenuto in una bombola, con rottura dell’attrezzatura, fuoriuscita del dardo e rottura del corpo del riduttore, si è verificato in occasione del trasferimento del paziente presso altro reparto per l’esecuzione di una TAC, nel corso delle operazioni di collegamento dell’ammalato ad un’apparecchiatura gas-medicale composta da una bombola e da un riduttore di pressione per la somministrazione temporanea di ossigeno durante il trasporto.”
Sono stati condannati il direttore generale dell’azienda AUSL, il direttore del presidio ospedaliero, il direttore del reparto di rianimazione, “nominato “preposto” con delib. del 1996 e 1997, in tale qualità gravato degli obblighi in materia di sicurezza, per avere omesso di impartire al personale medico e paramedico adeguate disposizioni ed istruzioni e di predisporre adeguate misure perché le stesse venissero osservate” e l’RSPP in quanto aventi “qualità che ponevano gli imputati in posizione di garanzia rispetto alla normativa di sicurezza”.
Secondo la Cassazione, “le coerenti argomentazioni svolte dalla corte territoriale nella sentenza impugnata escludono qualsiasi possibilità di proscioglimento nel merito” (tuttavia il reato è estinto per prescrizione.)
Anna Guardavilla
Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro
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Rispondi Autore: ferrari piero - likes: 0 | 28/02/2017 (16:11:26) |
Complimenti per i riferimenti e le puntuali sentenze; noto che vari punti di responsabilità potrebbero esser applicabili anche alle Associazioni di Volontariato, in capo ai loro dirigenti, anche se i volontari sono considerati "autonomi" o terzi, da tutelare comunque. Una conferma? Al momento molte associazioni eludono tali obblighi con proprie interpretazioni interne. |