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Il datore di lavoro di diritto e il datore di lavoro di fatto

Il datore di lavoro di diritto e il datore di lavoro di fatto
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

12/01/2015

L’individuazione dei destinatari degli obblighi imposti dalle norme di prevenzione degli infortuni deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita bensì sulle funzioni in concreto esercitate che prevalgono sulle funzioni formali. A cura di G. Porreca.

 
Commento a cura di Gerardo Porreca.
 
È un chiaro richiamo all’applicazione dell’art. 299 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 quello che emerge da questa sentenza della Corte di Cassazione la quale si è espressa in merito ad un ricorso presentato da due coniugi, l’una, la moglie, nella qualità di rappresentante legale di una società e l’altro, il marito, quale dirigente di un cantiere edile presso il quale era accaduto un infortunio sul lavoro ad un dipendente della società medesima verificatosi per non avere rispettato le norme di sicurezza sul lavoro. L’individuazione dei destinatari degli obblighi imposti dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ha sostenuto la suprema Corte nella sentenza, deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita dai soggetti interessati bensì sulle funzioni in concreto dagli stessi esercitate che comunque prevalgono sulle funzioni formali. Sostanzialmente nella circostanza la responsabile legale della società, in applicazione del citato articolo 299 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., è stata individuata quale datore di lavoro ex lege di diritto ed il coniuge quale  datore di lavoro di fatto essendo emerso dagli atti che questi effettivamente ed in concreto provvedeva a dirigere i lavori in cantiere.

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Datore di lavoro R.S.P.P.
Formazione del Datore di lavoro RSPP - Classe di rischio BASSO (art. 34, D. Lgs. 81/2008, Accordo Stato Regioni 21/12/2011)
 
Il fatto e il ricorso in cassazione
La Corte di appello ha confermata una sentenza con la quale il Tribunale ha ritenuti la rappresentante legale di una ditta, quale datore di lavoro, e il responsabile della sicurezza della ditta medesima colpevoli del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica in danno di un lavoratore dipendente dell’impresa stessa e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, li ha condannati alla pena di due anni e sei mesi di reclusione. Dal capo di imputazione e dalla sentenza impugnata è emerso che il giorno del'infortunio, mentre il lavoratore si trovava a livello del sesto piano a smontare i singoli elementi metallici di un ponteggio per poi rimontarli in un’altra parte del cantiere e con la mano destra cercava di afferrare il braccio della carrucola, distante circa 70 cm, che doveva trasportare l'elemento al piano terra, si sporgeva troppo, e, perso l'equilibrio, precipitava al suolo da un'altezza di circa 14 metri, decedendo quasi nella immediatezza.
 
Ad entrambi gli imputati, marito e moglie, veniva contestato di avere omesso di vigilare e di pretendere che il lavoratore utilizzasse i presidi antinfortunistici, in particolare la cintura di sicurezza con bretelle collegate alla fune di trattenuta. Entrambi gli imputati, tramite i rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione. L’imputata., a propria difesa, ha sostenuto che i giudici di merito non avevano tenuto conto del suo legittimo affidamento sulla condotta del marito coimputato, responsabile della sicurezza e gestore effettivo dell'impresa, ai sensi dell’art. 299 del D. Lgs. n. 81/2008 con il quale è stato codificato il principio di effettività in base al quale occorre fare riferimento alle mansioni svolte in concreto e non alla qualificazione astratta del rapporto.
 
Il coimputato da parte sua ha impostata la propria difesa su diversi motivi; con il primo dei quali ha lamentata la contraddittorietà della motivazione laddove la Corte di merito gli aveva attribuito la qualità di dirigente di fatto che lo stesso avrebbe assunto mantenendo una autonomia decisionale e gestionale inerente all'attività della ditta, mentre lo stesso ricopriva invece, il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e di addetto, come impiegato tecnico, alle funzioni di raccordo tra la società ed i lavoratori. Lo stesso ha contestata la  motivazione che aveva individuato un suo profilo di colpa nella omessa formazione ed informazione del lavoratore senza consentire l'escussione del teste a difesa sul punto, e di non avere fornito allo stesso una idonea cintura di sicurezza che aveva invece utilizzata nei giorni precedenti all'incidente. Ha messo in evidenza, altresì, il comportamento abnorme del lavoratore infortunato che avrebbe deciso di smontare il ponteggio verso la fine della giornata lavorativa senza aver ricevuto alcuna disposizione in tal senso.
 
Le decisioni della Corte di Cassazione
I ricorsi sono stati ritenuti dalla Corte di Cassazione infondati e quindi rigettati. Giustamente, secondo la Sez. IV, la Corte di Appello ha affermato, con motivazione conforme ai principi della giurisprudenza di legittimità, la sussistenza della posizione di garanzia di entrambi gli imputati, l’una come legale rappresentante della ditta alle cui dipendenze lavorava l’infortunato deceduto e l’altro, coniuge della prima, come datore di lavoro di fatto, in conformità agli elementi probatori emersi dagli atti processuali. La motivazione, ha sostenuto la suprema Corte, è stata in linea con la giurisprudenza della Corte stessa secondo la quale in tema di infortuni sul lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascun garante risulta per intero destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, fino a che non si esaurisca il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia.
 
Nel contesto della sicurezza del lavoro, ha precisato la Corte di Cassazione,  diverse sono le posizioni di garanzia e quindi di responsabilità collegate ai diversi rischi che si presentano in relazione alle differenti situazioni lavorative. Certamente la prima e fondamentale figura è quella del datore di lavoro, il quale ha la responsabilità della organizzazione aziendale o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa, come definito dall’art. 2, lett. b) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in vigore dal 15 maggio 2008, il quale ha recepita la definizione contenuta nel precedente assetto normativo e quella fatta propria dalla giurisprudenza.
 
Di rilievo, ha precisato la Sez. IV, è l'obbligo imposto al datore di lavoro di fornire al prestatore d'opera dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui questi è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, nonché l'ulteriore obbligo di promuovere la cooperazione ed il coordinamento ai fini dell'attuazione delle misure precauzionali, attraverso l'elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi da allegare al contratto d'opera che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. In tal senso, ha proseguito la Sez. IV, il datore di lavoro ha l’espresso obbligo di formare e di addestrare il lavoratore all'impiego delle attrezzature e di informarlo dei rischi ai quali questi è esposto durante il relativo uso, obbligo che gli deriva dagli artt. 36 e 37 del citato decreto legislativo.
 
Di grande interesse e rilevante nel caso in esame, ha ancora sostenuto la Sez. IV, è l'art. 299 del citato decreto legislativo sull’esercizio di fatto di poteri direttivi il quale contiene una delle più importanti novità introdotte nel sistema penale. La norma prevede, infatti, che titolari delle posizioni di garanzia individuate nell'art. 2, comma 1, lett. b), d) ed e) debbono essere considerati anche i soggetti i quali, pur sprovvisti di regolare investitura, esercitino in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi menzionati. Le qualifiche richiamate nell’art. 299 sono quelle di datore di lavoro, dirigente e preposto, già nominate senza però essere bene delineate nel D.P.R. n. 547/1955 oggi abrogato, che incarnano distinte funzioni e distinti livelli di responsabilità. La Corte ha sottolineato in merito che la previsione di cui al citato art. 299 ha natura meramente ricognitiva del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite e consolidato, secondo il quale “l'individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale”.
 
Alla luce di tali principi, ha quindi concluso la suprema Corte, ed alla luce delle significative prove acquisite in merito alla esistenza all'interno del cantiere, ove si è verificato l'incidente, di un grave e concreto rischio afferente l'omessa informazione dei lavoratori e l'omessa adozione da parte degli stessi delle cinture di sicurezza sui ponteggi, è agevole arrivare alla conclusione della indubbia responsabilità del datore di lavoro. Con riferimento invece alla responsabilità del coimputato i giudici di merito hanno ritenuto che lo stesso si fosse ingerito attivamente nella gestione della sicurezza del lavoro e che la circostanza, emergente dal documento di valutazione dei rischi che fosse anche stato nominato responsabile del servizio di prevenzione e protezione avesse costituito una ulteriore conferma della gestione in sostanza della impresa.
 
 
 
 
 
 
 
 

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Rispondi Autore: MB - likes: 0
13/01/2015 (10:12:21)
quanta confusione tra il concetto di "datore di lavoro di fatto" e il ruolo di "dirigente"...

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