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D.Lgs. 81/08: il lavoro in locali sotterranei o semisotterranei

Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Sentenze commentate

23/04/2010

I concetti giuridici di locali chiusi, locali sotterranei e locali sotterranei chiusi nel d.p.r. n. 303/56-d.lgs. n. 81/2008: commento ad una sentenza incredibile. A cura di R.Dubini.

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A cura di avv. Rolando Dubini del foro di Milano

La breve sentenza di assoluzione del giudice monocratico presso il Tribunale penale di Lanciano del 19 gennaio 2010 - composizione monocratica - n. 35, depositata in cancelleria in data 25/01/2010 e comunicata al P.M. in data 29/01/2010, nel procedimento penale contro un imputato cui era stata attribuita la violazione dell'art. 8 dell'abrogato D.p.r. 15 marzo 1956 n. 303, reato attualmente previsto dall'art. 65 D.Lgs. [non D.P.R. come erroneamente riporta la sentenza] n. 81/2008 di contenuto sostanzialmente identico, è una sentenza decisamente preoccupante per chi ha a cuore la tutela della salute e igiene sul posto di lavoro.




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Questa la definizione di locali chiusi e sotterranei come presente nel D. Lgs. n. 81/2008.
 
Articolo 65 - Locali sotterranei o semisotterranei
1. È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
3. L’organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2.

Art. 68 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: ...
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 64, comma 1, e 65, commi 1 e 2; ...


Detta sentenza liquida (o meglio, decide di abrogare) con una superficialità disarmante l'art. 65 D.Lgs. n. 81/2008, ricorrendo al presunto significato corrente del vocabolo “chiusi”: nella sentenza, afferma il decidente, si sostiene che la disposizione in oggetto “presuppone necessariamente la presenza di locali privi di aperture”, senza rendersi conto dell'autocontradditorietà radicale dell'affermazione, perché vuol dire locale non solo senza finestre, ma anche senza porte, dunque totalmente inaccessibile.

Questa interpretazione vanifica totalmente, la possibilità di contestare la violazione del diviet o penalmente sanzionato di adibire al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.

La decisione presenta una aporia fondamentale in quanto fondata su un presunto “significato corrente”, peraltro tutto da dimostrare, e non desunta dal contesto definitorio desumibile dalla lettura sistematica di tutte le pertinenti norme del d.p.r. n. 303/56 [e ora le corrispondenti e coincidenti norme del d.lgs. n. 81/2008] che trattano la nozione di locali chiusi, locali sotterranei, locali chiusi e sotterranei, e del tutto estranea alla elaborazione giurisprudenziale di merito e di legittimità che offre una definizione di locali sotterranei chiusi diametralmente opposta a quanto affermato nella citata decisione del giudice monocratico di Lanciano.

Premesso che i locali sotterranei di cui all'art. 8 del D.P.R. 303/1956, e ora di cui all'articolo 65 del D.Lgs. n. 81/2008, differiscono dai "sotterranei" di cui all'art. 1 del D.P.R. 320/1956, e difatti questi ultimi sono particolari luoghi quali gallerie, caverne, pozzi e simili in cui vengono eseguiti solo lavori di costruzione, manutenzione e riparazione, va invece sottolineato con forza che sono invece "locali sotterranei" di cui all'art. 8 del D.P.R. 303/1956 [e ora di cui all'articolo 65 del D.Lgs. n. 81/2008] i locali chiusi sotterranei o semisotterranei "circondati su ogni lato da pareti, pur se provvisti di porte di accesso e finestre, quando tali locali risultino, lungo tutto il loro perimetro, interamente o per più della metà sotto il livello di superficie" (Pretura Milano 13 novembre 1979, Boschi, v. anche Cass. pen. sez. III, 24/03/1969, Curto). In tal senso la sentenza della pretura citata chiarisce che “non può, pertanto, considerarsi locale chiuso semisotterraneo, per il cui impiego in attività produttiva è necessaria l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro, quello che, pur essendo per più della metà della sua altezza sotto il livello stradale, presenti tuttavia un lato completamente aperto su un largo spazio libero e abbia una superficie complessiva aerata ed illuminata direttamente superiore a quella chiusa”.

Era poi lo stesso art. 7 del D.p.r. n. 303/56 (Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico) a chiarire che in realtà sono locali chiusi, nei qual non è vietato lavorare, solo quelli che hanno “aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria”:

“1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità della lavorazione, è vietato adibire a lavori continuativi locali chiusi che non rispondono alle seguenti condizioni:
a) essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento termico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dell'attività fisica dei lavoratori;
b) avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria;
c) essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidità;
d) avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene”.

Il testo unico prevede esattamente la stessa cosa, con continuità normativa assoluta grazie all'allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008:
1.3. Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico - 1.3.1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità della lavorazione, è vietato adibire a lavori continuativi locali chiusi che non rispondono alle seguenti condizioni: 1.3.1.1. essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento termico e acustico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dell'attività dei lavoratori; 1.3.1.2. avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria; 1.3.1.3. essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidità; 1.3.1.4. avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene.

Dunque non è per nulla vero, come sostiene il decidente, che il significato corrente di locali chiusi è incompatibile con la presenza di finestre, è la legge stessa ad affermare in modo molto chiaro e incontrovertibile, che i locali chiusi sono anche quelli con aperture quali le finestre, anzi i locali chiusi che è legalmente lecito utilizzare sono solo quelli con aperture sufficienti, perché ogni violazione a tutte le disposizioni citate è sanzionata penalmente con la pena dell'arresto o dell'ammenda a titolo di reato contravvenzionale colposo di pericolo.

Va infine ricordato che accedendo alla nozione di locali chiusi del decidente, sarebbe praticamente inapplicabile il divieto vigente di fumare nei locali chiusi (mentre in realtà vale in tutti i locali chiusi con finestre, e non certo solo in quelli senza finestre):
 
Legge 16 gennaio 2003, n. 3 - Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione. (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2003 - Suppl.Ord. n. 5)
Articolo 51 - Tutela della salute dei non fumatori.
1. È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:
a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati. 



Dunque la sentenza di assoluzione del Tribunale penale di Lanciano del 19 gennaio 2010 - composizione monocratica - n. 35, è totalmente contra legem, emessa in palese violazione di legge, un esempio per fortuna isolato di come si possa decidere ignorando completamente la norma da applicare.



Tribunale penale di Lanciano - Sentenza n. 35 del 19 gennaio 2010 - I concetti giuridici di locali chiusi, locali sotterranei e locali sotterranei chiusi nel d.p.r. n. 303/56-d.lgs. n. 81/2008.



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Rispondi Autore: Renata Fregonese - likes: 0
24/01/2012 (10:57:36)
ma, per "...lato completamente aperto su un largo spazio libero..." si intende lato con, ad es., una porta o una porta-finestra, non alla lettera immagino e forse non basta una finestra (perchè allora non è completamente libero, se per quest'ultimo si intende fino al pavimento) ma deve esserci una porta? Ciò in rif. alle uscite di sicurezza, e non per illuminazione e aereazione per cui potrebbe bastare una finestra.
Inoltre, leggendo per la prima volta questo art. 65, osservo che una virgola in più o in meno secondo me ne cambierebbe l'interpretazione e vi chiedo quale è la corretta. Così come scritta secondo me il locale vietato deve essere sotterraneo o smisotteraneo ma anche chiuso, se invece ci fosse una virgola dopo chiuso, i locali vietati potrebbero essere anche solo chiusi, ma ad es. ai piani alti. Infatti esistono tali locali, senza finestre (ma naturalmente con una porta). Scusate, mi sto avvicinando da poco alla materia sicurezza, ma spero di essere stata chiara. Grazie, cordiali saluti

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