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Che grado di specificità deve raggiungere l’analisi dei rischi nel DVR
Una domanda che definirei “cruciale” e che ricorre di frequente tra gli operatori del settore della prevenzione sui luoghi di lavoro è la seguente: fino a quale grado o livello di specificità deve spingersi il DVR nell’individuazione e nell’analisi dei rischi?
In termini di principi generali, la Cassazione ha costantemente risposto a tale quesito affermando che “lo strumento della adeguata valutazione dei rischi è un documento che il datore di lavoro deve elaborare con il massimo grado di specificità, restandone egli garante: l’essenzialità di tale documento deriva con evidenza dal fatto che, senza la piena consapevolezza di tutti i rischi per la sicurezza, non è possibile una adeguata politica antinfortunistica (così, Sez.4, 13.12.2010, n.43786, Cozzini)” ( Cassazione Penale, Sez.IV, 31 gennaio 2017 n.4706).
Dunque l’obiettivo che il legislatore ha posto a suo tempo e pone a tutt’oggi al datore di lavoro con l’art.28 del D.Lgs.81/08, così come interpretato dalla giurisprudenza e, nell’ambito delle loro prerogative consulenziali e delle rispettive competenze, all’RSPP e al Medico Competente, è quello del raggiungimento del “massimo grado di specificità” nella valutazione dei rischi e quindi nella elaborazione del DVR.
Peraltro, in quest’attività di valutazione dei rischi - che deve ispirarsi a tale criterio di specificità - “il datore di lavoro ha il dovere di rilevare eventuali rischi non evidenziati dal responsabile dei servizio di prevenzione e protezione ovvero l’adeguatezza della modalità di prevenzione dei rischi pur in effetti correttamente individuati, ove ciò emerga con la ordinaria diligenza sulla base di competenze tecniche di diffusa conoscenza ovvero di regole di comune esperienza nel caso di specie” ( Cassazione Penale, Sez.IV, 15 aprile 2024 n.15406).
Inoltre, non è da sottovalutare, sempre nell’ottica della specificità del DVR, anche il fatto che la Suprema Corte abbia costantemente affermato che l’ausilio che l’RSPP presta per la “redazione di suddetto documento non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di verificarne l’adeguatezza e l’efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi alle lavorazioni in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata (Sez.4, n.27295 del 2/11/2016, Rv.270355), con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni (Sez.4, n.22147 del 11/2/2016, Rv.266859)” ( Cassazione Penale, Sez.IV, 20 luglio 2018 n.34311).
Ora, per comprendere a fondo come si declini concretamente nelle varie situazioni l’obbligo di valutare (tutti) i rischi nel DVR con il massimo grado di specificità, è necessario far riferimento ai principi di diritto e ai casi giurisprudenziali più significativi in tale ambito (si vedano, su questo, i precedenti articoli “Il DVR e i rischi “riconoscibili” al tempo in cui è stato elaborato”, pubblicato su PuntoSicuro del 6 dicembre 2023 n.5519 e “Il DVR quale “strumento operativo di pianificazione degli interventi””, pubblicato su PuntoSicuro del 14 marzo 2019 n. 4426).
In passato, ad esempio, il criterio di specificità nell’analisi dei rischi è stato applicato da Cassazione Penale, Sez.IV, 15 luglio 2022 n.27605, che si era pronunciata su un caso in cui era stato “accertato che il macchinario sul quale operava il lavoratore infortunato era destinato principalmente alla raffinazione di metalli preziosi e che poteva essere impegnato - pur con particolari cautele - anche per la riduzione di spessore di componenti in acciaio.”
Nel caso di specie, era “stato appurato che la lavorazione dell’acciaio sul laminatoio in questione non poteva seguire le procedure utilizzate per la raffinazione dei metalli preziosi, e di tale diversa modalità di trattamento non vi era traccia nel documento per la valutazione dei rischi.”
Per la Corte, “tale deficit in punto di gestione del rischio, per il caso di lavorazione dell’acciaio, è stato legittimamente valutato dal Tribunale quale violazione delle regole prevenzionali [art.28, comma 2, lett.a), d.lgs.n.81/2008), integrante un’ipotesi di colpa specifica imputabile al datore di lavoro”, il quale “avrebbe dovuto valutare il rischio in questione, in maniera tale da eliminarlo o, quantomeno, ridurlo: ad esempio, […] facendo girare i rulli del macchinario in un solo senso di marcia, cautela che avrebbe evitato una fuoriuscita “anomala” del metallo” e, in ogni caso, interdicendo “l’utilizzo del macchinario in disamina per altri scopi, vista l’assenza di particolari dispositivi di protezione e arresto automatico.”
Ancora più incisivamente, l’esigenza di specificità nell’individuazione e analisi dei rischi contenuta nel DVR è stata espressa da Cassazione Penale, Sez.III, 4 agosto 2021 n.30308, con cui un datore di lavoro è stato ritenuto “responsabile del reato di cui al combinato disposto degli artt.28, comma 2, lett.a), e 55, comma 4, d.lgs.n.81 del 2008, perché il documento di valutazione dei rischi della ditta dell’imputato […], era privo di indicazioni in ordine ai rischi connessi al montaggio della sella per il trasporto dello scafo, pur costituendo questa operazione l’oggetto specifico del contratto di cui la medesima impresa era parte, […] sulla base delle dichiarazioni del teste della A.S.L. e dei documenti acquisiti.”
La sentenza ha sottolineato, “nella specie, la necessità di specifiche indicazioni sulla valutazione dei rischi relativa alla fase di lavoro concernente la “realizzazione montaggio delle selle per il trasporto dello scafo”, […] confermata dal dato normativo.”
Secondo la Corte, “invero, il primo periodo dell’art.28, comma 2, lett.a), d.lgs n.81 del 2008 richiede una «valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa»”, laddove “il riferimento ad una valutazione di «tutti i rischi» rende palese l’inidoneità di indicazioni generiche, prive di riferimenti allo specifico tipo di lavorazione da svolgere.”
E - prosegue la Cassazione - “questo, poi, a maggior ragione, se il tipo di lavorazione cui si riferiscono i rischi non specificamente esaminati costituisce l’oggetto specifico del contratto da cui discende l’obbligo di procedere alla redazione del documento di valutazione dei rischi.”
Una volta richiamate - solo in via esemplificativa - tali applicazioni, analizziamo a questo punto una sentenza emanata dalla Suprema Corte due settimane fa ( Cassazione Penale, Sez.IV, 19 giugno 2026 n.22780), con cui sono state confermate le condanne di B., in qualità di datore di lavoro della società C. S.p.a. e di A., quale delegato alla sicurezza, per il reato di omicidio colposo ai danni del lavoratore D.
In particolare, era stata contestata al B. (datore di lavoro) la violazione del’art.16 c.3 del D.Lgs.81/08 “per avere omesso di vigilare in ordine al corretto espletamento da parte del delegato A. delle funzioni trasferite, nonché l’inosservanza all’art.28, comma 2, lett.a) e lett.f) stesso testo, per avere omesso di valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori durante l’attività lavorativa, nonché unitamente al A. di individuare le mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed adeguata formazione ed addestramento.”
Inoltre, ad entrambi gli imputati veniva altresì addebitato “di avere omesso di assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dall’art.37, comma 1, D.P.R. [D.Lgs., n.d.r.] 81/2008; nonché di adottare i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, ai sensi dell’art.45, comma 1, D.P.R. [D.Lgs.] 81/2008.”
Ricordo, peraltro, che solo a partire da una valutazione dei rischi condotta secondo il criterio della massima specificità è possibile, a seguire, pianificare ed erogare una formazione specifica che sia realmente esaustiva e aderente a quanto richiesto dalla normativa del settore (ora, dall’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025).
Tornando al caso di specie oggetto della sentenza, secondo la Corte, “gli imputati avrebbero dovuto impedire l’accesso dei lavoratori all’interno della vasca destinata alla fermentazione delle vinacce, dove era probabile il rilascio di anidride carbonica (CO2), senza una preliminare verifica dell’assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero previo risanamento dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei (in violazione dell’art.66 D.Lgs. cit.).”
Così, gli imputati “avevano concorso a causare la morte del lavoratore D. il quale, in fase di riempimento della vasca ove venivano scaricate le vinacce depositate sul piazzale, dopo essere salito all’interno della vasca, si era posizionato in prossimità della parete posta di fronte al piazzale, onde direzionare con una pulsantiera lo scarico delle vinacce caricate sul nastro trasportatore e, a causa dell’alta concentrazione di anidride carbonica nell’ambiente, perdeva i sensi e cadeva in coma post anossico.”
Era stato accertato da parte del Tribunale e della Corte d’Appello che, “nella consapevolezza dell’imputato A., delegato alla sicurezza, si era instaurata una prassi ultraventennale che prevedeva che il lavoratore addetto a sovraintendere alle operazioni di riempimento e di colmatura della vasca in cui veniva scaricata la vinaccia, invece di operare dall’esterno mediante la pulsantiera che regolava la gittata del nastro distributore, si ponesse all’interno della vasca stessa onde assicurare, con strumenti di lavoro tradizionali (pala o forcone e tavola di legno) la regolare e omogenea distribuzione delle vinacce, correggendo le eventuali disomogeneità”.
Risultava anche dimostrato che “tale pratica, realizzata in parziale violazione delle procedure codificate nel DVR, non solo era pericolosa per la salute dei lavoratori, ma era particolarmente insidiosa in quanto non era preceduta da un’analisi del rischio chimico esistente, così da delimitare le aree in cui l’operatore avrebbe dovuto spostarsi, nonché non era accompagnata da una procedura di sicurezza per evitare che il lavoratore, una volta intossicato dalle esalazioni di anidride carbonica, fosse prontamente assistito e messo in salvo.”
Quindi, “pur avendo il D. segnalato immediatamente la propria condizione di disagio determinata dalla inalazione dei gas tossici, non era stato immediatamente assistito e posto in salvo a causa delle caratteristiche ambientali e dell’assenza di immediati presidi di sicurezza.”
Si tenga conto, a fronte di tale quadro, che il delegato A. “già in epoca antecedente all’infortunio aveva avuto modo di fronteggiare una analoga situazione di emergenza occorsa al lavoratore E. e che era stato investito dell’incarico di predisporre un piano di miglioramento della sicurezza per il rischio asfissia, che poi aveva portato a una integrazione del DVR in epoca immediatamente successiva all’infortunio”.
Alla posizione del delegato A., poi, come già precisato, “si aggiungeva la responsabilità, per colpa, del B. il quale, come datore di lavoro, aveva omesso di vigilare sull’operato del delegato alla sicurezza pur avendone la possibilità in quanto aveva personalmente partecipato alle riunioni settimanali sull’implemento del piano di sicurezza, che contemplava anche il tema del rischio di asfissia, in presenza di prassi consolidate della sua azienda che prevedevano la presenza in vasca dei lavoratori in assenza di strumenti tecnici di rilevazione dei gas e di respirazione autonoma.”
Come anticipato, la Cassazione ha rigettato i ricorsi degli imputati.
Nella fattispecie, sussisteva infatti piena “evidenza dell’esistenza di una prassi elusiva, risalente nel tempo, tollerata se non incentivata dal delegato alla sicurezza, in base alla quale il lavoratore faceva ingresso nella vasca per assicurare la omogenea distribuzione della vinaccia.”
Inoltre, “in relazione ai dispositivi di protezione e agli strumenti di lavoro, era emersa una palese divaricazione tra quanto indicato nel documento di valutazione dei rischi e il concreto atteggiarsi delle lavorazioni in virtù di tali prassi risalenti nel tempo, derogatorie agli standard di sicurezza”.
In ordine alla mancata valutazione dei rischi da parte del B., la Corte ha ribadito il principio secondo cui “il datore di lavoro “ha l’obbligo di analizzare e individuare con la massima specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro e, all’esito deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art.28 del D.Lgs.n.81 del 2008, all’interno del quale è tenuto ad indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori” (sez.4, n.20129 del 10/03/2016, Serafica, Rv.267253.01; n.27295 del 2/12/2016, Furlan, Rv.270355-01).”
Secondo la Cassazione, nel caso di specie, la sentenza d’appello ha fornito la dimostrazione delle “carenze del documento di valutazione dei rischi dell’azienda gestita dal B., stigmatizzando il carattere meramente compilativo e cartolare delle procedure segnalate nel documento, prive di qualsiasi specifica pratica operativa e misura di salvaguardia nel caso di lavoratore impegnato all’interno della vasca, ipotesi peraltro pure contemplata dal DVR, seppure nella fase in cui la vinaccia aveva raggiunto il colmo.”
Con riferimento a questo aspetto, la Corte ha richiamato l’ulteriore principio secondo cui “il contenuto qualificante e minimo del documento di valutazione dei rischi deve essere costituito, oltre che dalla relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, anche dalla indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione adottati”, che, “nella specie, non poteva risolversi nella descrizione delle diverse fasi delle lavorazioni senza considerare, nello specifico, il rischio chimico connesso allo stazionamento del dipendente in ambiente lavorativo caratterizzato da esalazioni tossiche o comunque nocive.”
La sentenza chiarisce, in proposito, che “tale rischio, invero, non era previsto nel DVR, che si limitava ad affermare un generico divieto di ingresso, senza individuare una condotta alternativa e senza neppure riportare il possibile rischio di “anossia”, derivante dall’inalazione di sostanze nocive (elevatissime concentrazioni di CO e CO2) a cui si sarebbero potuti esporre i lavoratori entrando nella vasca senza alcuna protezione.”
Per quanto concerne, infine, la posizione di responsabilità del delegato A., la Cassazione ricorda che “la valutazione dei rischi ed il relativo documento costituiscono efficaci strumenti al servizio della sicurezza, consentendo la messa a fuoco della situazione pericolose e, conseguentemente, l’adozione delle adeguate misure di sicurezza”, ma, “con tutta evidenza, le valutazioni e prescrizioni contenute nel detto documento non limitano la responsabilità dei garanti che, nella maggior parte dei casi, trovano il loro fondamento prescrittivo nella articolata disciplina di settore.”
Infatti - prosegue la Corte - “le omissioni o carenze del documento non possono per ciò solo far venire meno gli ulteriori obblighi previsti dalla legge”, dal momento che “la constatazione del rischio impone comunque ai garanti medesimi, nell’ambito delle loro rispettive competenze, di adottare le misure appropriate che attengono alla illustrazione dei rischi e all’adozione di procedure adeguate, compiti ai quali il A. […] si era sottratto.”
Sotto tale profilo, la sentenza specifica che “la giurisprudenza, infatti, ha sul punto affermato che le omissioni o le carenze del documento di valutazione dei rischi adottato dal datore di lavoro non esonerano da responsabilità, per le lesioni occorse ai lavoratori, gli ulteriori garanti della sicurezza sul lavoro, atteso che la constatazione dell’esistenza di un rischio impone loro, nell’ambito delle rispettive competenze, di adottare le misure appropriate per rimuoverlo”.
Da tutto ciò consegue, in conclusione, che “era pertanto compito del delegato alla sicurezza di procedere alla individuazione delle criticità riscontrate sul luogo di lavoro e a segnalarle al datore di lavoro”.
Un profilo omissivo, quello, che si è aggiunto al “non avere intercettato ed eradicato una prassi ultra ventennale che prevedeva la presenza di un dipendente in piedi sulle vinacce sprovvisto di un dispositivo anti esalazioni, ma munito soltanto di un casco e di una pala.”
Anna Guardavilla
Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro
Scarica la normativa e le sentenze di riferimento:
Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 - Sentenza n. 22780 del 19 giugno 2026 - Morte per asfissia in vasca di fermentazione: responsabilità del datore di lavoro e del delegato per omessa valutazione del rischio e omessa vigilanza sulle prassi aziendali e carenze di sicurezza.
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