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Una sentenza della corte europea che merita di essere letta con attenzione

Una sentenza della corte europea che merita di essere letta con attenzione
Adalberto Biasiotti

Autore: Adalberto Biasiotti

Categoria: Security

15/10/2018

Sempre più spesso le cronache si occupano di grandi fratelli, che tengono sotto controllo le comunicazioni della popolazione. Questa sentenza fa il punto su un argomento assai delicato.


Nel mese di settembre 2018 la corte europea dei diritti umani ha pubblicato una sentenza, nella quale fa presente che molti aspetti del programma di sorveglianza segreta del Regno Unito, violano l'articolo 8-il diritto al rispetto della vita privata- e l'articolo 10-libertà della stampa, della convenzione europea sui diritti umani.

Questa iniziativa giudiziaria è stata avviata, a seguito delle rivelazioni delle attività di intercettazione, fatte da Edward Snowden. La sentenza riguarda le tecniche di sorveglianza, che vengono usate dal governo del Regno Unito:

  • intercettazione all'ingrosso di tutti i tipi di comunicazione,
  • scambio di informazioni di intelligence con governi stranieri e
  • acquisizione di dati afferenti alle comunicazioni da parte dei gestori delle reti di comunicazione.

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È questa la prima volta che la corte europea dei diritti umani, che già in passato si è occupata dell'argomento, affronta in profondità la dimensione che può legittimamente raggiungere un programma di intercettazione ed esame dei dati afferenti alle comunicazioni, senza interferire con la vita privata di una persona. È bene precisare che stiamo parlando di metadati, vale a dire i dati intercettati non riguardano il contenuto stesso delle comunicazioni.

Nel raggiungere questa decisione, la corte europea ha analizzato un gran numero di leggi nazionali ed europee, che cercano di mettere sotto controllo il funzionamento delle reti di sorveglianza delle comunicazioni.

 

Esaminando in particolare le leggi in vigore nel Regno Unito, la corte ha esaminato una legge del 2000.

La corte ha anche analizzato gli obblighi che hanno i paesi dell'unione europea nel consentire questo tipo di attività.

 

Nella sua sentenza, la corte ha ritenuto che qualsiasi disposizione giudiziaria che prevede l'intercettazione all'ingrosso di metadati, afferenti alle comunicazioni, viola gli articoli 8 e 10 della convenzione sui diritti umani, soprattutto perché manca un soggetto terzo indipendente, che possa garantire l'adozione di adeguate salvaguardie.

 

Secondo la corte, l'intercettazione della comunicazione rappresenta una gravissima intrusione nella vita privata dell'individuo ed è consentita solo se esistono dei solidi motivi oggettivi, cercando di limitare al minimo questo tipo di intercettazioni.

In realtà, le tecniche di intercettazione lavorano esattamente al contrario, perché intercettano un grandissimo numero di comunicazioni, alla caccia di quelle che potrebbero essere interessanti.

La mancanza di un criterio selettivo nell'individuare le comunicazioni da intercettare rappresenta una carenza intollerabile.

 

Parimenti interessante è l'analisi del fatto che le richieste che vengono inoltrate ai gestori di servizi di comunicazione non sempre sono sostenute da un collegamento ad una grave attività criminosa; inoltre manca un controllo preliminare da parte di un ente terzo indipendente.

Il fatto che vengano catturati solo i metadati, come ad esempio l'ubicazione del telefono cellulare del soggetto sotto controllo, gli indirizzi IP, le informazioni sul mittente e destinatario di messaggi e via dicendo non è sufficiente per affermare che la intrusione nella vita privata dei soggetti coinvolti non è particolarmente incisiva.

 

Ecco perché la differenza fra il contenuto di una comunicazione e i metadati relativi è meno sfumata di quanto il governo del Regno Unito riteneva fosse.

Per quanto riguarda la violazione dell'articolo 10, il problema affrontato dalla corte riguardava in particolare il fatto che le comunicazioni potessero essere utilizzate nel quadro di un'indagine giornalistica. In questo caso la intercettazione è possibile solamente se vi è un interesse pubblico dominante, che anch'esso deve essere valutato da un soggetto terzo indipendente.

In sintesi, la relazione esistente fra il contenuto della comunicazione ed i metadati relativi sembra essere assai più stretta di quanto sino ad oggi si riteneva possibile.

Adesso tutti i paesi europei dovranno attivare i propri servizi di intelligence per inquadrare in modo più garantistico queste diffusissime attività di intercettazione.

 

 

 

Adalberto Biasiotti

 



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