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Un’ordinanza del tribunale di Firenze interessa anche i security manager

Un’ordinanza del tribunale di Firenze interessa anche i security manager
Adalberto Biasiotti

Autore: Adalberto Biasiotti

Categoria: Security

14/04/2025

Il 14 marzo 2025 è stata emessa un’ordinanza che esamina alcuni problemi circa l’utilizzo di applicativi di intelligenza artificiale da parte di uno degli avvocati, coinvolti in un contenzioso afferente a merci potenzialmente contraffatte.

Il difensore della società, i cui prodotti erano stati contraffatti, ha citato nella sua memoria tutt’una serie di riferimenti giurisprudenziali, “frutto della ricerca effettuata da una collaboratrice di studio mediante lo strumento dell’intelligenza artificiale ChatGPT, del cui utilizzo il patrocinatore in mandato non era a conoscenza. La IA avrebbe dunque generato risultati errati che possono essere qualificati con il fenomeno delle cosiddette allucinazioni di intelligenza artificiale, che si verifica allorché la IA inventi risultati inesistenti ma che, anche a seguito di una seconda interrogazione, vengono confermati come veritieri.”

 

Nella fattispecie, lo strumento di intelligenza artificiale avrebbe inventato dei numeri asseritamente riferibili a sentenze della corte di cassazione, inerenti all’acquisto di merci contraffatte. La controparte ha rilevato l’errore di verifica della veridicità delle ricerche effettuate ed ha sottolineato l’abusivo utilizzo processuale; di conseguenza ha chiesto la condanna della controparte per avere in questo modo influenzato la decisione del collegio.

 

È bene che i security manager, ma anche tutti gli altri professionisti, che, anche occasionalmente utilizzano applicativi di intelligenza artificiale nella stesura delle valutazioni e documentazioni tecniche, prestino estrema attenzione a quanto messo in evidenza dal tribunale di Firenze.




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L’esperienza ha dimostrato come più volte gli applicativi di intelligenza artificiale cercano di “far contenti” gli utilizzatori, dando risposte che, secondo l’applicativo, soddisfano le esigenze del ricercatore, ma che nella fattispecie non corrispondono a situazioni o fatti reali.

 

Poiché appare evidente come la responsabilità dell’elaborazione un documento sia esclusivamente a carico di chi lo ha firmato, e non certo dell’applicativo di intelligenza artificiale, che pure ha messo a disposizione elementi che nel documento sono stati inseriti, lo scrivente si permette di raccomandare a tutti i lettori, potenzialmente interessati a situazioni simili, a comportarsi in maniera estremamente prudenziale.

 

Non è opportuno giungere ad una impostazione estrema, che consiste nel proibire l’utilizzo di questi applicativi, che in certi casi sono estremamente utili, ma un atteggiamento di estrema prudenza è oltremodo raccomandato.

 

Non dimentichiamo che, nell’affidarsi a questi applicativi, potrebbe essere possibile elaborare documenti che, come nella fattispecie, costituiscono un potenziale atto di accusa, oppure un atto di scusa a fronte di comportamenti potenzialmente illeciti. Come giustamente mette in evidenza il tribunale di Firenze, si può giungere ad una alterazione dei documenti processuali, che può indurre il magistrato giudicante ad errata valutazione; in alternativa, il risultato di questa indagine potrebbe portare a attivare una procedura penale nei confronti di un soggetto coinvolto, per calunnia od ingiuria.

 

Ci permettiamo di ricordare ancora una volta ai lettori la raccomandazione, più volte avanzata, di inserire in tutti i capitolati di gara uno specifico articolo, che interdice agli offerenti, in fase di elaborazione delle offerte, di inserire in tali offerte testi e riferimenti provenienti da applicativi di intelligenza artificiale, anziché da specifiche personali indagini svolte dall’elaboratore dell’offerta.

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE SEZIONE IMPRESE - Procedimento per reclamo iscritto al n. 11053/2024 R.G 


Adalberto Biasiotti




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