La legge sul cyberbullismo
Questa legge nasce dall’abbinamento di due proposte di legge di iniziativa parlamentare ed è al centro del lavoro svolto dalla commissione straordinaria per la tutela e promozione dei diritti umani, il ministero dell’istruzione, la polizia postale, il garante per l’infanzia e l’adolescenza e quello per la protezione dei dati personali, ed altri enti.
La legge si rivolge esclusivamente alla tutela del minore, prevedendo forme specifiche di prevenzione e contrasto al fenomeno, di segnalazione di condotte e di repressione delle stesse, rigorosamente al di fuori della sfera penale.
Giova infatti sottolineare come i fenomeni di bullismo in genere sono già oggetto di sanzione penale, in diversi casi.
I social network costituiscono la modalità di attacco preferita, e l’attacco si materializza attraverso la diffusione di foto, immagini denigratorie o anche la creazione di gruppi “contro”. Questo attacco nasce da una condizione di diversità del soggetto attaccato, che discende dall’aspetto fisico, dall’orientamento sessuale, dall’essere straniero e da altre caratteristiche specifiche del soggetto attaccato.
La legge si rende ben conto che lo strumento principale per contrastare il fenomeno sta nell’attività educativa, attraverso il confronto diretto con i minori, soprattutto in ambito scolastico.
Il testo di legge delinea una strategia di azione integrata, volta a proteggere le vittime, creando procedure ed istituti nuovi e specifici per elevare il livello di tutela dei minori.
Ecco perché l’articolo 1 introduce la già menzionata ampia ed articolata definizione di cyberbullismo. Un comma dell’articolo 1 definisce anche il gestore del sito Internet, attraverso il quale possono essere perpetrati gli atti, che hanno attirato l’attenzione del legislatore.
L’articolo 2 istituisce una procedura semplificata, davanti al garante per la protezione dei dati personali, che permette di attivare provvedimenti di tutela.
L’articolo 3 è dedicato alla istituzione di un tavolo tecnico per la prevenzione e contrasto di questi fenomeni. La presenza di un comitato di monitoraggio permette di tenere sotto controllo l’efficienza ed efficacia delle misure di prevenzione e di contrasto.
In considerazione della grande importanza che alla scuola in queste attività, l’articolo 4 prevede, da parte delle istituzioni scolastiche, linee di orientamento per la prevenzione e contrasto del cyberbullismo nelle scuole. Non solo il personale scolastico dovrà essere specificamente preparato, ma si prevede un ruolo attivo degli stessi studenti nel contrastare il fenomeno.
L’articolo 5 è dedicato alle misure che incentivano e sostengono l’attività della polizia postale, che può efficacemente contrastare le violazioni di legge commesse in rete.
Infine l’articolo 6 prevede che nella o il questore, fino a quando non sia stata proposta querela presentata denuncia, possa rivolgere un ammonimento verbale al minorenne, con più di 14 anni, che sia stato individuato come responsabile di atti di cyberbullismo nei confronti di altro minorenne.
Se il giovane rispetterà l’ammonimento, potrà evitare di essere sottoposto a processo penale. L’ammonimento ovviamente cessa di avere conseguenze quando l’ammonito raggiunge la maggiore età, perché allora si cominciano ad applicare diverse disposizioni di legge.
L’autorità garante della protezione dei dati personali ha espresso la sua più viva approvazione nei confronti di questo dettato legislativo, che unisce un approccio preventivo ad uno riparatorio, grazie anche alla procedura di rimozione dei contenuti lesivi della dignità del minore.
Adalberto Biasiotti
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