La complessità del mondo normativo
Nella scrittura di un capitolato, oppure nella richiesta di una fornitura di beni o prestazione di servizi, il riferimento ad una norma italiana od europea rappresenta un elemento di garanzia pressoché assoluto, per il richiedente. Il nostro codice civile infatti sottolinea come una fornitura oppure una prestazione effettuata in conformità a una norma italiana oppure europea è automaticamente classificata come rispondente alla “regola d’arte”.
Si tratta evidentemente di un prezioso aiuto per committente ed appaltatore, in quanto esiste un riferimento oggettivo che definisce se e come devono essere attuate le pattuizioni contrattuali.
Per dare un’idea della complessità di questo mondo, oggi sono più di 30.000 le norme esistenti, in Italia in Europa, applicate ad una moltitudine di settori. Queste norme possono avere origine nazionale, oppure possono avere origine europea. Quando la norma di origine europea ha terminato il suo percorso di elaborazione ed approvazione, ogni comitato nazionale competente deve provvedere a recepirla nel proprio ordinamento, magari traducendola nella propria lingua.
Ricordo che le norme europee sono disponibili, presso il comitato europeo di normazione- CEN, in inglese, francese e tedesco. Per le altre lingue, ogni comitato nazionale si assume la responsabilità di elaborare il testo tradotto.
Periodicamente giungono ai comitati nazionali delle segnalazioni, proveniente al comitato europeo di normazione, che elencano le norme, per le quali si richiede il recepimento a livello nazionale.
In allegato a questo breve memorandum riporto l’elenco di tutte le norme europee, afferenti principalmente alla sicurezza, con lo stadio di evoluzione specifico, che sono in attesa di essere recepite in Italia.
Al proposito, è bene ricordare a tutti i lettori che una norma di valenza europea, anche se non ancora ufficialmente recepita in Italia, costituisce comunque un prezioso punto di riferimento, in caso di contenziosi afferenti all’oggetto della norma.
Questo è motivo per cui, quando vengo chiamato in causa come perito dalla magistratura inquirente e giudicante, chiedo al magistrato, che mi ha chiamato in causa, di porre il quesito in termini di rispondenza o meno, ad esempio, di un impianto di videosorveglianza ad una norma italiana oppure europea, piuttosto che porre un quesito più ambiguo del tipo: “dica il consulente tecnico se l’impianto di videosorveglianza, oggetto del contendere, è stato correttamente progettato e realizzato”.
Nella risposta al quesito, posto in questi termini, vi è ampio spazio per criteri discrezionali, mentre se il quesito viene posto in termini di conformità o meno a una norma italiana oppure europea, lo spazio discrezionale è praticamente nullo. Se l’impianto è conforme alla norma è automaticamente fatto bene; se non è conforme alla norma potrebbe essere fatto bene, ma l’affermazione è tutta da dimostrare!
Vedi elenco di norme in attesa di approvazione (PDF)
Adalberto Biasiotti
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