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IA Act: le Linee Guida UE sulla trasparenza per fornitori e utilizzatori
La Commissione Europea ha pubblicato le Linee Guida ufficiali volte ad assistere i fornitori (provider) e gli utilizzatori professionali (deployer) di sistemi di intelligenza artificiale nell'adempimento degli obblighi di trasparenza sanciti dall'Articolo 50 della legge europea sull'IA (AI Act). Il documento fornisce chiarimenti operativi, definizioni e perimetri d'applicazione per garantire che cittadini ed enti possano distinguere in modo chiaro le interazioni e i contenuti veicolati da algoritmi artificiali, riducendo i rischi di manipolazione o inganno e promuovendo la fiducia nell'ecosistema digitale.
Gli obblighi di trasparenza previsti dall'AI Act diventeranno vincolanti a partire dal 2 agosto 2026. Le nuove Linee Guida offrono un quadro di riferimento omogeneo e proporzionato affinché le autorità di vigilanza nazionali, l'Ufficio per l'IA (AI Office) e tutti i soggetti della catena del valore applicino le norme in maniera coerente all'interno del mercato unico.
I quattro ambiti principali degli obblighi di trasparenza
Le Linee Guida declinano in modo puntuale le quattro categorie di obblighi di trasparenza previste dalla normativa europea:
Interazione diretta con sistemi di IA (Art. 50, comma 1): I fornitori di sistemi progettati per interagire direttamente con le persone fisiche (es. chatbot, assistenti virtuali e risponditori automatici) devono progettarli e svilupparli in modo tale da informare chiaramente l'utente che sta comunicando con una macchina. Tale obbligo non si applica qualora la natura artificiale dell'interazione risulti del tutto ovvia a una persona ragionevolmente informata, accorta ed avveduta, o nel caso di sistemi autorizzati dalla legge per la prevenzione e repressione dei reati.
Marcatura tecnica e rilevabilità dei contenuti sintetici (Art. 50, comma 2): I fornitori di sistemi di IA (compresi quelli a scopi generali) che generano contenuti sintetici audio, immagine, video o testo devono garantire che i prodotti siano marcati in un formato leggibile dalle macchine (machine-readable) e rilevabili come generati o manipolati artificialmente. Tale obbligo fa capo al processo tecnico di marcatura (watermarking e metadati). Sono escluse le funzioni di mero supporto all'editing (es. correzione ortografica e grammaticale) che non alterano in modo sostanziale i dati di input o la semantica.
Riconoscimento delle emozioni e categorizzazione biometrica (Art. 50, comma 3): Gli utilizzatori (deployer) che impiegano sistemi di IA per rilevare le emozioni o categorizzare biometricamente le persone fisiche hanno l'obbligo di informare preventivamente i soggetti esposti al trattamento. L'impiego di tali sistemi deve rimanere pienamente conforme al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR).
Etichettatura visibile di Deepfake e informazione pubblica (Art. 50, comma 4): I deployer che generano o manipolano contenuti che costituiscono deepfake (immagini, audio o video che simulano persone, oggetti o eventi reali) devono mostrare un'etichettatura chiaramente visibile all'utente finale. L'obbligo sussiste anche per i testi generati da IA pubblicati con lo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico, a meno che tali testi non siano stati sottoposti a revisione umana o controllo editoriale con assunzione di responsabilità da parte di una persona fisica o giuridica. Per le opere d'arte, satiriche o creative, la trasparenza si limita a una segnalazione adeguata che non comprometta la fruizione dell'opera.
Conformità, Codici di Pratica e strumenti di supporto
Le Linee Guida chiariscono le modalità con cui fornitori e utilizzatori possono dimostrare la propria conformità (compliance) ai requisiti normativi.
L'applicazione delle regole di vigilanza farà capo alle autorità nazionali di controllo del mercato, all'Ufficio per l'IA dell'Unione Europea e al Garante Europeo della Protezione dei Dati (EDPS) per quanto riguarda le istituzioni europee. L'entrata in vigore generale del 2 agosto 2026 prevede inoltre specifiche tempistiche e periodi transitori per i sistemi di IA generativa già immessi sul mercato prioritariamente a tale data.
EUROPEAN COMMISSION - 20 luglio 2026 - Approval of the content of the draft Communication from the Commission - Guidelines on the implementation of the transparency obligations for certain AI systems under Article 50 of Regulation (EU) 2024/1689 (the ‘AI Act’) - Linee guida sull'attuazione degli obblighi di trasparenza per determinati sistemi di IA ai sensi dell'articolo 50 della legge sull'IA
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