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Sistemi di sicurezza antincendio e antintrusione: non basta progettare bene

Sistemi di sicurezza antincendio e antintrusione: non basta progettare bene
Adalberto Biasiotti

Autore: Adalberto Biasiotti

Categoria: Security

21/09/2018

I gestori di impianti di safety e security, che desiderano garantire una lunga vita ai propri impianti, debbono fare affidamento su tecnici di progettazione e manutenzione, dotati di specifiche competenze: la norma EN 16763.


Purtroppo in Italia l’attenzione che viene posta a norme di dimensione italiana, europea od internazionale, non è ancora sufficientemente elevata. Ad esempio, ben di rado nei capitolati di gara vedo riferimenti a norme, afferenti alla qualificazione del personale incaricato di progettare e mantenere impianti critici, come ad esempio gli impianti antincendio, quelli afferenti alla safety e quelli afferenti alla security. Ecco la ragione per la quale ritengo che una breve illustrazione della norma in questione possa essere utile per attirare l’attenzione dei committenti sulle modalità, con cui è possibile accertarsi che il personale di progettazione e manutenzione sia dotato delle appropriate competenze.

 

La norma cui faccio riferimento è intitolata EN 16763:2017, ed ha il titolo “servizi per i sistemi di prevenzione dell’incendio e sistemi di sicurezza”. Questa norma è stata preparata dal comitato tecnico CEN/CENELEC TC 4 “servizi per i sistemi di prevenzione incendio e sicurezza anticrimine”.

Molte autorità nazionali e regionali, in ambito europeo, pubblicano delle norme sulla qualità dei servizi applicabili alla pianificazione, al progetto, alla installazione, alla messa in servizio, alla verifica, presa in carico ed alla manutenzione di sistemi afferenti alla protezione dall’incendio e dall’intrusione.

 

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Questa norma europea ha l’obiettivo di creare un livello comune di qualità dei servizi, che devono essere offerti ai committenti, da parte delle aziende incaricate della progettazione e manutenzione e del personale coinvolto.

 

È significativo rilevare che il parlamento europeo ed il consiglio nel 2006 hanno approvato la direttiva 2006/123/C, intitolata “servizi del mercato interno”. Tale direttiva sui servizi tendeva a introdurre delle norme armonizzate, che potessero permettere alle aziende europee di avere a disposizione dei riferimenti, per prestazione di servizi, validi in tutta Europa. Era così possibile agevolare il libero movimento dei servizi all’interno dell’Europa, pur mantenendo un’elevata qualità dei servizi stessi.

 

Per questa ragione questa norma europea stabilisce requisiti minimi per le prestazioni fornite dalle aziende, incaricate di progettare e mantenere sistemi critici da un punto di vista della sicurezza ambientale e della sicurezza anticrimine.

 

In particolare, questa norma si applica alle seguenti tipologie di servizi:

  • sistemi afferenti alla sicurezza antincendio, inclusi i sistemi di rivelazione incendio, di lancio dell’allarme incendio, di sistemi fissi di estinzione e sistemi di controllo del fumo e del calore;
  • sistemi di security, che comprendono sistemi antintrusione, sistemi antirapina, sistemi di controllo accessi, sistemi di protezione perimetrale esterna e sistemi di videosorveglianza;
  • una combinazione qualsiasi di tali sistemi, ivi comprese quelle porzioni dei sistemi che provvedono alla trasmissione dell’allarme agli organi competenti per intervenire.

 

I sistemi di allarme sociale e le centrali ricezione allarmi non sono inclusi in questa norma.

Per una ottimale applicazione di questa norma, occorre esaminarla anche in un contesto allargato, quando ad esempio l’azienda incaricata della progettazione e manutenzione è anche certificata in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

 

Resta inoltre inteso che una corretta pianificazione prevede anche l’utilizzo di materiali conformi a specifiche norme europee, in modo da garantire una soddisfacente omogeneità dell’intera prestazione, fornita al committente.

 

Raccomando caldamente ai lettori di esaminare questa norma e, dove possibile, inserirla in capitolati di appalto e bandi di gara, in modo da raggiungere un livello sufficientemente elevato di qualità dei servizi, che dovranno essere resi, da parte delle aziende che vinceranno la gara di appalto.

 

Adalberto Biasiotti

 

 

 



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