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Quando un dato personale è davvero anonimo? Le nuove linee guida UE
Nei primi di luglio il supervisore europeo per la protezione dei dati ha pubblicato un documento, che cerca di fare chiarezza su un concetto, che sino ad oggi poteva essere interpretato in vari modi: quando un dato personale è reso davvero anonimo? Ricordiamo ai lettori che un documento emesso dal supervisore europeo ha valore immediato in tutti paesi europei e facilita quindi l’attività dei titolari e dei responsabili della protezione dei dati personali.
Il supervisore europeo, dopo aver letto attentamente una sentenza della corte di giustizia dell’unione europea, in data 4 settembre 2025, ha ritenuto opportuno emanare una linea guida, destinata a tutti i titolari e responsabili del trattamento, sulle modalità con cui un dato anonimo può essere ritenuto davvero tale.
Ricordiamo ai lettori che il trattamento di un dato personale anonimo richiede assai minori garanzie, rispetto a un dato personale riconducibile a un soggetto specifico. Ecco il motivo per cui in molte applicazioni l’utilizzo di dati resi anonimi facilita l’impiego delle applicazioni stesse, da parte dei soggetti coinvolti.
Questo documento è importante perché non solo chiarisce la definizione di dato anonimo, ma stabilisce anche delle chiare indicazioni normative, che facilitano l’uso del dato anonimo, proteggendo al contempo i diritti fondamentali degli interessati.
Ricordiamo ai lettori che un dato personale è ritenuto anonimo, se non è correlabile a una persona fisica identificata o identificabile.
Il documento stabilisce che un individuo è considerato “identificato od identificabile”, se può essere differenziato da altri, e si trovi in un contesto specifico, utilizzando strumenti ragionevolmente applicabili.
Il documento fornisce anche delle indicazioni pratiche per la valutazione se l’operazione di trasformazione anonima del dato ha avuto successo. Questa verifica può essere effettuata in due modi, vale a dire:
- l’approccio contestuale, che fa riferimento alla capacità di possibile identificazione del soggetto,
- l’approccio semplificato, in cui il titolare del trattamento utilizza strumenti più semplici, per impedire la ricostruzione del collegamento fra il dato interessato.
Le linee guida utilizzano tre criteri per verificare se il dato è davvero anonimo:
- il distacco da basi di dati esistenti,
- la cancellazione dei collegamenti a base dei dati esistenti,
- il blocco di possibili inferenze nel ritrovare il dato.
Se tutti e tre questi criteri sono soddisfatti, si può ritenere che il dato sia da considerare anonimo.
Al proposito, ricordiamo a tutti i lettori che queste linee guida sono state sottoposte a consultazione pubblica fino a ottobre 2026; raccomandiamo pertanto che tutti i lettori interessati a questo argomento leggano il documento allegato ed inviino il proprio contributo per un eventuale possibile miglioramento.
Guidelines 02/2026 on Anonymisation Version 1.0 Adopted on 07 July 2026 (pdf)
Adalberto Biasiotti
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