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Indicazioni pratiche per la custodia della documentazione sanitaria in azienda

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Indicazioni pratiche sulla custodia delle cartelle sanitarie e di rischio e della documentazione sanitaria in azienda, con salvaguardia del segreto professionale, sono state fornite in un documento elaborato dall’ASL di Bergamo.

L’art. 4 comma 8 del D.Lgs. 626/94 prescrive che il datore di lavoro custodisca, presso l’azienda ovvero l’unità produttiva, “la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale”, e che ne consegni copia al lavoratore stesso “al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta”.

Le norme vigenti tuttavia non forniscono indicazioni pratiche su come assolvere tale obbligo.
L’Asl di Bergamo fornisce, quindi, tre esempi di modalità di custodia con le quali si ritiene sia assolto, da parte del datore di lavoro e da parte del medico competente, l’obbligo di salvaguardia del segreto professionale.

Tale obbligo si ritiene assolto se le cartelle sanitarie e di rischio e tutta la documentazione sanitaria del lavoratore sono conservati nell’ambulatorio di fabbrica (se presente), oppure in altro locale aziendale
1.in un armadio o archivio chiuso a chiave con collocazione della chiave in una busta chiusa, sigillata con timbro e firma leggibile del medico competente;
oppure
2.in un armadio o archivio chiuso a chiave con apposizione, da parte del medico, di sigilli con timbro e firma leggibile sullo sportello e chiave a disposizione;
oppure
3.in un armadio o archivio chiuso a chiave con apposizione, da parte del medico, di sigilli con timbro e firma leggibile, sui faldoni contenenti tutta la documentazione sanitaria e chiave a disposizione.

“Sono possibili ovviamente altre modalità di custodia della documentazione sanitaria – sottineano gli autori del documento dell’Asl di Bergamo -  purchè venga chiaramente mantenuta la salvaguardia del segreto professionale, ovvero il principio che l’accesso a suddetta documentazione deve essere possibile solo da parte del medico competente o del personale sanitario nell’ambito del Servizio Sanitario Aziendale (infermiere di fabbrica), dell’Autorità Giudiziaria e dell’Organo di Vigilanza.”

Le indicazioni dell’ASL si soffermano inoltre sui casi specifici (es. cantieri edili).

Il documento è consultabile qui.

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