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Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'Decreto 81/08: il nuovo sistema sanzionatorio
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Riportiamo di seguito un approfondimento relativo al nuovo sistema sanzionatorio previsto dal Decreto Legislativo 81/08 pubblicato nel numero di giugno del “Bollettino Regionale sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro “Io scelgo la sicurezza” a cura della Direzione Sanità, Prevenzione Sanitaria ambienti di vita e di lavoro della Regione Piemonte.
L’articolo è a cura di G. Porcellana e M. Montrano.
Il Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è stato scritto in fretta per raggiungere l’obiettivo della sua approvazione nei tempi fissati dalla legge delega (Legge n. 123/07) e dall’agenda politica. Il risultato è francamente deludente. Limitandoci ad analizzare l’apparato sanzionatorio e senza avere la pretesa di essere esaustivi, si rileva che il nuovo Decreto stabilisce sanzioni di tipo penale contravvenzionale, di tipo amministrativo e ripropone la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Leggendo il testo della Legge Delega che prevede la conferma e la valorizzazione del sistema del Decreto legislativo 19 dicembre 1994 n. 758, ci si attendeva dal nuovo provvedimento una impronta rivolta a “premiare” l’adempimento alle prescrizioni e a “scoraggiare” il loro inadempimento. Posto che la mancata applicazione della norma di prevenzione, al di là dell’applicazione della sanzione, costituisce una condizione di potenziale pericolo per le lavoratrici e i lavoratori, sarebbe stato importante valorizzare l’istituto della prescrizione previsto dall’art. 20 del D.L.vo n. 758/94. Purtroppo il Decreto legislativo n. 81/08 sembra andare nella direzione opposta. Il nuovo decreto, infatti, prevede ipotesi contravvenzionali punite in via esclusiva con l’arresto per le quali l’articolo 302 contiene una norma “premiale” secondo la quale il giudice applica, in luogo dell’arresto, la pena dell’ammenda, in misura comunque non inferiore a 8.000 euro e non superiore a 24.000 euro, se entro la conclusione del giudizio di primo grado, risultano eliminate tutte le irregolarità, le fonti di rischio e le eventuali conseguenze dannose del reato. A tali ipotesi contravvenzionali non è applicabile il procedimento previsto dal D.L.vo. n. 758/ 94 e, quindi, non viene impartita alcuna prescrizione. Nel caso in cui accerti reati che rientrino in tali ipotesi, l’organo di vigilanza ha il solo obbligo di trasmettere all’Autorità giudiziaria la notizia di reato, senza alcun obbligo giuridico di informare il contravventore, fatta salva la possibilità di impartire diffida (art. 9 DPR n. 520/55), ricordando, peraltro, che la diffida è un atto amministrativo e facoltativo. Il risultato è che una azienda che abbia omesso la valutazione dei rischi sarà soggetta a prescrizione (D.L.vo n. 758/94) se non rientra nei casi indicati dal comma 2 dell’art. 55 del D.L.vo 81/08, e di conseguenza avrà un termine per la regolarizzazione, mentre per la stessa violazione, a prescindere dalla maggior gravità della pena, una azienda (più a rischio) che rientra nei casi indicati dal comma 2 dell’art. 55 del D.L.vo n. 81/08, sarà denunciata, non riceverà alcuna prescrizione e avrà tempo sino “alla conclusione del giudizio di primo grado” per regolarizzare e usufruire di un regime “premiale”, vedendosi, addirittura, estinguere l’effetto penale della condanna decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza senza che l’imputato abbia commesso ulteriori reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il nuovo Decreto prevede, anche, ipotesi contravvenzionali punite, in via esclusiva, con l’ammenda. Anche in questo caso non è applicabile il procedimento previsto dal decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, che, come ribadito dall’art. 301 del D.L.vo 81/08, si applica solamente alle “disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda”. Anche in questi casi l’organo di vigilanza ha il solo obbligo di trasmettere all’autorità Giudiziaria la notizia di reato, fatta salva la possibilità di impartire la già citata diffida (art. 9 DPR n. 520/55). La norma contenuta nell’art. 303 del D.L.vo n. 81/08 offre al contravventore un ulteriore regime “premiale”, stabilendo che la pena per i reati previsti dal presente decreto e puniti con la pena dell’arresto, anche in via alternativa, è ridotta fino ad un terzo per il contravventore che, entro i termini di cui all’articolo 491 del codice di procedura penale (questioni preliminari), si adopera concretamente per la rimozione delle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza e delle eventuali conseguenze dannose del reato. In pratica il contravventore che non adempirà alle prescrizioni nei tempi stabiliti avrà una seconda possibilità. Per quanto riguarda la graduazione delle sanzioni in relazione alla gravità del comportamento antigiuridico, si deve osservare che il D.L.vo n. 81/08 non pare assicurare un’equa distribuzione. Ad esempio, la mancata affissione di un cartello di pericolo in violazione all’art. 163 del D.L.vo n. 81/08 viene punita con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 Euro a 10.000 Euro (applicando il D.L.vo n. 758/94 il contravventore che ottempera alla prescrizione verrà ammesso a pagare 2.500 Euro). Viceversa, gli obblighi del datore di lavoro previsti dall’art. 77 in relazione ai DPI non sono sanzionati. Solo indirettamente il datore di lavoro che non fornisca ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale sarà sanzionato con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 5.000 Euro (applicando il D.L.vo n. 758/94 1.250 Euro). Anche la tecnica legislativa adottata per definire le ipotesi sanzionate lascia qualche dubbio. Si faccia, ad esempio, caso alla disposizione contenuta nell’articolo 18, comma 1, lettera l) che stabilisce l’obbligo di adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento, di cui agli articoli 36 e 37, sanzionando l’eventuale condotta antigiuridica con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 Euro. Bene, la violazione dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 36 è anche autonomamente sanzionata con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 800 a 3.000 euro. Nella fattispecie poi, trattandosi di due previsioni contenute nel Titolo I, non viene in soccorso neppure l’art. 298 relativo al principio di specialità. Si segnala che anche altri articoli sono doppiamente sanzionati come ad esempio l’art. 36 comma 1 (dall’art. 55 comma 4 lettere b e d) e l’articolo 223, comma 1 (dall’art. 262, comma 1 lettere a e b). Inoltre, l’articolo 174, comma 1, lettera a), vede come soggetto obbligato il datore di lavoro, mentre il soggetto sanzionato (dall’art. 179) è il preposto (!). Si deve, inoltre, fare cenno ai provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale (art. 14) in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In attesa dell'adozione di un futuro decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività’ imprenditoriale sono state individuate nell’allegato I. I problemi e le contraddizioni emerse dopo l’emanazione della Legge n. 123/ 07 non vengono fugate dal nuovo Decreto. In particolare il concetto di reiterazione (e non anche quello di continuazione) rende, per difficoltà oggettive e per la disponibilità di strumenti più efficaci (sequestro), praticamente inutilizzabile lo strumento. Per quanto riguarda le violazioni indicate nell’allegato I, pare assurdo considerare “grave” la mancata notifica all’organo di vigilanza dei lavori che possono comportare esposizione ad amianto e non già l’esecuzione di lavori, che espongono a tali fibre in assenza delle misure preventive e protettive necessarie. Infine rivolgiamo un “in bocca al lupo” a noi stessi e a tutti gli operatori che sul campo dovranno districarsi concretamente nella gestione della vecchia e della nuova normativa, affrontando: le norme transitorie (Titolo XIII), i procedimenti “758” che fanno riferimento a norme abrogate ma che sono “in itinere”, le indagini, per fatti avvenuti prima dell’entrata in vigore del D.L.vo n. 81/08, relative ad infortuni sul lavoro o malattie professionali e la conseguente gestione delle pertinenti prescrizioni. Un mare magnum nel quale si rischia di affogare. |
Fonte: Bollettino Regionale sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro “Io scelgo la sicurezza” (formato PDF, 311 kB).
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