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Apprendistato e visite periodiche

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sanità e servizi sociali

15/02/2001

Con una circolare il Ministero del Lavoro presenta alcuni chiarimenti riguardanti le visite sanitarie di minori ed apprendisti.

Con la circolare n.11/2001, il Ministero del Lavoro ha inteso fornire chiarimenti riguardo alle visite sanitarie di minori e apprendisti previste dalle leggi n.25/1955, n.977/1967 (cosi' come modificata dai decreti 345/1999 e 262/2000), in relazione alla sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 626/94.

La circolare precisa che, in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 345/99, gli adolescenti adibiti alle attivita' lavorative soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria previste dal titolo I, capo VI del D.Lgs. 626/94 devono essere sottoposti ai soli controlli previsti dall'articolo 16 comma 2 del D.Lgs. 626/94 (accertamenti preventivi e visite periodiche) effettuati dal medico competente.
Se gli adolescenti non sono invece soggetti alla sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 626/94, le visite mediche sono di competenza di un medico del servizio sanitario nazionale, a cura e spese del datore di lavoro, in conformita' all'art. 8 comma 3 e alle successive modificazioni.

Tra le questioni trattate vi sono anche le visite degli apprendisti maggiorenni, adibiti o meno alle attivita' soggette alla sorveglianza sanitaria di cui al titolo I, capo VI del D.Lgs. 626/94.
Nel caso gli apprendisti maggiorenni non siano adibiti alle norme sulla sorveglianza sanitaria di cui al titolo I, capo VI del D.Lgs. 626/94, la sola normativa di riferimento è ''data dal combinato disposto degli artt.4 legge 25/55 e 9 del relativo regolamento per l'esecuzione, (DPR 1668/56), che sancisce l'obbligo di una visita medica preventiva gratuita presso la struttura pubblica territorialmente competente. ''
La circolare precisa che nel caso di apprendisti maggiorenni adibiti ad attività soggette a sorveglianza sanitaria; sono da considerarsi oltre agli artt.4 e 9 sopra citati, anche il D.Lgs. 626/94, che, nel definire il proprio ambito di applicazione, vi include, all'art.2 lett. a), i lavoratori con rapporti di lavoro anche speciali e quindi anche gli apprendisti.

Pertanto, alla luce della normativa vigente sussiste l'obbligo di due accertamenti sanitari, volti entrambi a verificare l'idoneità alla mansione specifica alla quale deve essere adibito il lavoratore.

Si e' in presenza di una sovrapposizione di adempimenti, che e' pero' solo parziale. Infatti, mentre la visita del lavoratore prevista dall'art.4 della legge 25/55 si riferisce genericamente all'indoneita' al "lavoro per il quale deve essere assunto", quella effettuata dal medico competente, ai sensi del D.Lgs. 626/94, comporta invece ''accertamenti clinici e biologici mirati alla tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in relazione ai rischi specifici presenti nell'azienda, quali risultano dal documento di valutazione dei rischi''.

Testo completo della circolare.




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