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Sulla responsabilità tecnica e professionale del responsabile del SPP
Commento a cura di G. Porreca.
Fa riferimento all’attività del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione questa sentenza della Corte di Cassazione penale con la quale la stessa ha posto in evidenza che la omissione di condotte doverose da parte di questi soggetti configurano una violazione “di sistema” nell’ambito della organizzazione prevenzionistica là dove la individuazione e la valutazione dei rischi costituisce uno strumento essenziale ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e nessuna rilevanza viene data alla mancata previsione di una specifica sanzione penale contravvenzionale.
Il caso
Il Tribunale ha dichiarato colpevoli il capocantiere di una società committente, il responsabile del servizio prevenzione e protezione della stessa società ed il capocantiere della società appaltatrice del reato di lesioni personali colpose, con violazione delle norme antinfortunistiche, in pregiudizio di un operaio, dipendente della ditta appaltatrice, il quale, mentre si trovava all'interno del cantiere di lavoro per effettuare lavori di pitturazione delle travi in ferro, spostava, al fine di trasportare il trabattello, una lamiera che era stata posta a copertura di una buca senza alcuna segnalazione della situazione di pericolo e senza l'adozione di alcuna cautela antinfortunistica, precipitando da un'altezza di circa dieci metri e riportando lesioni personali che ne determinavano un'invalidità permanente.
La Corte d'Appello adita dagli imputati, in riforma dell'appellata sentenza, dichiarava di non doversi procedere nei loro confronti in ordine ai reati ascritti per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione confermando le statuizioni civili. Gli stessi imputati hanno fatto ricorso alla Corte di Cassazione adducendo diverse motivazioni. Il capocantiere della ditta appaltatrice, in merito all’accusa di non aver provveduto a proteggere idoneamente la buca e di non aver segnalato il pericolo legato alla sua presenza, ha messo in evidenza che la buca stessa, così come riportato anche in sentenza, era coperta da pesanti lamiere grecate sovrapposte del peso di oltre 90 Kg per cui era evidente che era stato comunque assolto all'obbligo di proteggerla. Il capocantiere dell’impresa committente, dal canto suo, ha evidenziato che l'obbligo di coordinamento tra la committente e la ditta appaltatrice, come previsto dall’articolo 7 comma 2 del D. Lgs. n. 626/1994, non si estende ai rischi specifici propri delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi per cui l'assunto contenuto nella sentenza impugnata, secondo il quale l'obbligo di informazione e formazione nei confronti del lavoratore spettava anche alla committente, era viziato da una erronea interpretazione dello stesso articolo 7. Quindi, a prescindere dall'idoneità delle lamiere grecate apposte sulla buca, la scelta in merito al tipo di protezione da approntare era prerogativa esclusiva del datore di lavoro, atteso che alla committente spettava unicamente l'individuazione del rischio ed il coordinamento delle lavorazioni affidate alla impresa appaltatrice.
Per quanto riguarda la posizione del RSPP lo stesso ha fatto rilevare che, contrariamente a quanto emerge dalla sentenza, il suo coinvolgimento nel processo penale per infortunio sul lavoro non poteva che essere circoscritto a quelle che sono le incombenze ed i compiti specificamente descritti dalla legge, onde evitare il rischio di sovrapposizione di ruoli e di responsabilità con il datore di lavoro e che comunque, proprio in relazione alla fase di montaggio delle lamiere di copertura, aveva fatto un intervento nei confronti dell’impresa appaltatrice affinché integrasse il proprio piano di sicurezza, aveva chiesto alla stessa di apporre a copertura della buca una protezione idonea ed aveva altresì accertato che tale richiesta fosse stata realizzata adeguatamente con lamiere pesanti difficilmente rimuovibili.
Le decisioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi degli imputati ad eccezione di quello del RSPP. Per quanto riguarda la posizione di quest’ultimo la suprema Corte ha sostenuto che “deve essere tenuto ben fermo che il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, articolo 8 e articolo 9, n. 626 costituiscono un pilastro del sistema ordinamentale antinfortunistico che affida alla informazione e alla prevenzione, organizzate in un servizio obbligatorio, un fondamentale compito per la tutele della salute e della sicurezza dei lavoratori. La necessità di competenze specifiche e di requisiti professionali fissata dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, articolo 8 bis per i responsabili e gli addetti al servizio in questione è il miglior riscontro della centralità della prevenzione e della informazione nel sistema di tutela della integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori, (poi del loro diritto alla salute), che si è andato perfezionando a partire dalla regolazione dell'articolo 2087 c.c., poi della Legge n. 300 del 1970, articolo 9 e articolo 32 Cost., poi della Legge n. 833 del 1978 (articoli 1, 2 e 20 e in particolare articolo 24), e si completa col sistema attualmente positivo di Decreto Legislativo 9 agosto 2008, n. 81, che qui si menziona al solo scopo di sottolineare la continuità della linea di sistema, in materia di tutela della salute e prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (si considerino gli articoli 8, 9, 10, 15 e 28 con riguardo alla funzione della valutazione dei rischi e all'oggetto di tale valutazione, 36).
“Se dunque”, ha sostenuto ancora la Sez. IV. “risulta stabile nelle diverse stagioni legislative, la configurazione della mappazione dei rischi come strumento essenziale dell'intero sistema antinfortunistico, l'omissione di condotte doverose in relazione alla funzione di responsabile o di addetto al servizio di prevenzione e protezione ( Cass. Pen. Sez. 4A 15/2/2007 n. 15226) realizza la violazione dell'intero sistema antinfortunistico, senza che abbia alcuna rilevanza il mancato apprestamento di una specifica sanzione penale per la violazione di sistema” e “invero, ove da tale violazione discendano lesioni o morte non solo sarà configurabile un concorso in quei delitti ma sarà configurabile la specifica aggravante della loro commissione configurata all'articolo 590 c.p., comma 5 e articolo 589 c.p., comma 2”.
Se pure è vero, ha concluso la suprema Corte, che fu proprio il RSPP a sollevare la questione della presenza delle buche ed a suggerire di adottare idonei accorgimenti per evitare il pericolo di caduta, è altrettanto vero che, una volta effettuata la copertura delle stesse con le lamiere metalliche, non se ne poteva più non interessare, né poteva omettere di verificare l'adeguatezza (come dimostrata dall'infortunio in concreto verificatosi) del rimedio da altri adottato per cui, a maggior ragione, era doveroso per lo stesso attivarsi per la mancanza di una segnalazione volta a rappresentare una situazione di pericolo per i lavoratori.
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Rispondi Autore: M.MARIO - likes: 0 | 18/02/2013 (08:38:06) |
In attesa di una sentenza a sezione unite, non ragionevolmente applicabile questo diritto creativo della Cassazione, poichè sarebbe un'applicazione distorta di quanto vuole intendere il D.Lgs. 81/2008, in particolare i compiti ben definiti del Datore di lavoro e dirigente descritti nell'articolo 18 comm. 2: "...il datore di lavoro fornisce al Servizio Prevenzione e Protezione informazione in merito a...natura dei rischi(presunti)...programmazione e attuazione degli interventi di prevenzione e protezione"..prescritti dallo stesso Servizio. Pertanto il compito del Servizio è iniziale, accertare i rischi esistenti, e di mantenimento, su segnalazione ai sensi dell'art. 18. comm. 2, fermo restando la revisitazione dell'intero processo di DVR. Sarebbe semplicistico porre in capo al Servizio obblighi che anche per natura contravvenzionale sono specificatamente del datore di lavoro. Un concorso di colpa lo si deve dare solo in caso di erronea valutazione del rischio o mancata valutazione del rischio, poichè derivante da specifica colpa professionale, e non per compiti che non ha. Saluti. |
Rispondi Autore: Pietrantonio Pacella - likes: 0 | 18/02/2013 (09:12:51) |
Se ho compreso bene, il RSPP in questione è quello della ditta committente, mentre il rischio individuato riguardava l'impresa appaltatrice. Pertanto la sentenza mi sembra ancora più irragionevole. Saluti. |
Rispondi Autore: Gianluca Angelini - likes: 0 | 18/02/2013 (09:15:15) |
Concordo pienamente con quanto affermato da M. Mario relativamente alla prima parte e mi rimangono forti perplessità, da un punto di vista giuridico, sulla configurabilità del concorso di colpa in caso di colpa professionale (Sarebbe difficile argomentare in poche righe il perchè). Purtroppo, ancora una volta, in una delicatissima materia come questa che avrebbe bisogno di certezze e non di continue "bestialita", la Corte di Cassazione ha emanato una sentenza che è una vera mostruosità giuridica fondata su argomentazioni non di diritto ma come correttamente ha fatto notare M. MARIO, su pericolosissime e dannosissime interpretazioni creative. Risultato: ancora una volta si è scaricata una responsabilità che non esiste su un RSPP; ovviamente tutte le altre figure per le quali la normativa prevede specifici e chiari obblighi sono state "assolte". Sarebbe ora che chi opera in questo settore intervenisse in maniera dura e netta nel evidenziare questi veri e propri abusi nell'applicazione delle norme. Mi piacerebbe leggere, se possibile, un autorevole parere su questa sentenza da parte dell'Avv. Dubini. |
Rispondi Autore: Franco PUPPINI - likes: 0 | 18/02/2013 (09:30:04) |
1 - Dalla descrizione del "caso" si evince che doveva esserci anche la figura del Coordinatore in Esecuzione (CEL) del quale non si fa menzione eppure si parla di sub appalto, lavori in elevazione, rischi di cadute ect. La domanda é: se la scelta della lamiera "pesante" é stata fatta con l'accordo del CEL oppure a sua insaputa, considerando che la caduta per 10 metri di un lavoratore rappresentava "forse" uno dei maggiori rischi di quel cantiere? 2 Qualora le attività ed il progetto non richiedevano la presenza della figura del CEL, la scelta delle misure di prevenzione e protezione per il rischio di caduta nella buca di 10 m. oltre alla lamiera "pesante" senza opportuna cartellonistica segnalante il rischio specifico, a mio avviso é una vera omissione da parte del RSPP/ASPP: Solo se RSPP/ASSP avessero trascritto nel POS o fatto trascrivere nella riunione di Sicurezza di Cantiere l'obbligo di segnalare il rischio, permettendo comunque il passaggio su tale lamiera, indicando come obbligatorio l'informativa alle maestranze di tale pericolo con il divieto di rimozione, il RSPP /ASPP sarebbero stati esclusi dalle responsabilità penali poiché la vigilanza é onere del Capo cantiere e dei vari preposti (capi squadra). |
Rispondi Autore: claudio nardini - likes: 0 | 18/02/2013 (13:25:47) |
Il lavoratore ha spostato tutte le lamiere di 90Kg ? e come ha fatto? quanto tempo ci ha messo? possibile che nessuno lo abbia avvertito che c'era una buca sotto quelle lamiere così pesanti e difficili da spostare? una volta sollevate non ha notato cosa c'era sotto? mah... premesso che dispiace tantissimo per quello che è accaduto al lavoratore, ma ancora una volta il lavoratore è la causa del suo male... il fatto che l'RSPP sia ritenuto unico responsabile per non aver verificato successivamente, significa che l'RSPP non è più una figura che individua il rischio lo valuta e indica eventualmente gli interventi, ma deve anche vigilare sul cantiere. Per quanto mi riguarda considero questa sentenza SCANDALOSA...; credo che certi giudici dovrebbero fare un corso ad ok teorico e soprattutto pratico per capire relamente come si lavora nei cantieri e nelle fabbriche cosa di cui non hanno la minima idea, credo inoltre che questa volta siano andati anche oltre la norma stessa. |
Rispondi Autore: Gianluca Angelini - likes: 0 | 18/02/2013 (13:52:58) |
Ribadisco il concetto già espresso in altre occasioni: sarebbe bene che in una materia così importante non si desse troppo spazio ad elucubrazione mentali di ogni sorta e ci si attenesse esclusivamente a quanto prevede la normativa. Altrimenti il risultato sono commenti ancora più assurdi delle assurde e giustamente definite scandalose sentenze che li hanno generati (e lasciamo perdere la poca conoscenza della materia: RSPP/ASPP!!!!). |
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0 | 18/02/2013 (20:26:15) |
La sentenza, a leggerla attentamente, è cristallina, dapprima l'RSPP stesso ha fatto rilevare che il suo coinvolgimento nel processo penale per infortunio sul lavoro non poteva che essere circoscritto a quelle che sono le incombenze ed i compiti specificamente descritti dalla legge, ovvero l'articolo 33 del D.Lgs. n. 81/2008, onde evitare il rischio di sovrapposizione di ruoli e di responsabilità con il datore di lavoro, però poi AMMETTE che comunque, proprio in relazione alla fase di montaggio delle lamiere di copertura, aveva fatto un intervento nei confronti dell’impresa appaltatrice affinché integrasse il proprio piano di sicurezza, E aveva chiesto alla stessa di apporre a copertura della buca una protezione idonea ed aveva altresì accertato che tale richiesta fosse stata realizzata adeguatamente con lamiere pesanti difficilmente rimuovibili. La Corte di Cassazione ha così buon gioco nel rilevare che "se pure è vero che fu proprio il RSPP a sollevare la questione della presenza delle buche ed a suggerire di adottare idonei accorgimenti per evitare il pericolo di caduta, è altrettanto vero che, una volta effettuata la copertura delle stesse con le lamiere metalliche, non se ne poteva più non interessare, né poteva omettere di verificare l'adeguatezza (come dimostrata dall'infortunio in concreto verificatosi) del rimedio da altri adottato per cui, a maggior ragione, era doveroso per lo stesso attivarsi per la mancanza di una segnalazione volta a rappresentare una situazione di pericolo per i lavoratori". Quindi la condanna per l'Rspp deriva da un principio giuridico molto semplice, ragionevole, condivisibile e sempre ribadito dalla suprema corte, ovvero che un aoggetto che si ingerisce nella gestione della sicurezza a qualunque titolo, una volta assunto questo ruolo, non può più volontariamente ritrarsi dal compito assunto, e la sua posizione di garanzia lo rende perciò penalmente responsabile dell'infortunio accaduto, che invece non ci sarebbe stato se lui avesse dato continuità all'attività di prevenzione svolta inizialmente. E' tutto molto semplice, basta leggere attentamente. |
Rispondi Autore: M.MARIO - likes: 0 | 20/02/2013 (08:38:14) |
Si apprezza la buona volontà e lo sforzo di molti, ma purtroppo il divario di chi svolge la sua professione di RSPP o comunque come professionista svolgendo compiti di cui all'art. 33 del D.Lgs. 81/2008 e chi per mestiere esercità altro,..continua ad aumentare sempre di più. Vi sono molte norme prive di quel principio di ragionevolezza che, spesso , e per fortuna, è il giudice ad applicarlo al caso concreto; ..ma vi sono anche norme, che di quel principio di ragione ne sono portatrici (es.: artt. 18 co.. 2 D.Lgs. 81/2008), ma che per una visione semplicistica e non coerente con la realtà, molti operatori del diritto stentano a riconoscerlo, per ignote cause.Resta il fatto che con palese evidenza, le regole ci sono ma dal mondo giuridico non vengono appliocate. Attendiamo, in speranza, lumi per chi quei concetti ancora sono oscuri. Buon Lavoro ai Giuristi e ai Tecnici |
Rispondi Autore: R. B. - likes: 0 | 20/02/2013 (10:57:28) |
Quindi, riassumendo: 1. Il RSPP, nel momento in cui ha dato indicazioni sulla soluzione da adottare (valutandola idonea) se ne è assunto la responsabilità 2. Dato che la soluizione si è rivelata non idonea ad impedire l'infortunio, l'infortunio è colpa sua Ok, ma a me non tornano 2 cose: 1. Se avesse semplicemente detto: "Trovate una soluzione" senza poi valutarla per non ingerire indebitamente nell'organizzazione del lavoro altrui, sarebbe stato meglio? 2. Ma la formazione / informazione / vigilanza sui lavoratori per evitare che spostassero la protezione, non contano nulla? Non capisco perchè debba essere il RSPP l'UNICO responsabile... |
Rispondi Autore: R. B. - likes: 0 | 20/02/2013 (12:40:36) |
Quindi, riassumendo: 1. Il RSPP, nel momento in cui ha dato indicazioni sulla soluzione da adottare (valutandola idonea) se ne è assunto la responsabilità 2. Dato che la soluizione si è rivelata non idonea ad impedire l'infortunio, l'infortunio è colpa sua Ok, ma a me non tornano 2 cose: 1. Se avesse semplicemente detto: "Trovate una soluzione" senza poi valutarla per non ingerire indebitamente nell'organizzazione del lavoro altrui, sarebbe stato meglio? 2. Ma la formazione / informazione / vigilanza sui lavoratori per evitare che spostassero la protezione, non contano nulla? Non capisco perchè debba essere il RSPP l'UNICO responsabile... |
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0 | 22/02/2013 (13:48:28) |
Come si fa a NON CAPIRE che l'rspp aveva il potere impeditivo, di cui agli articoli 40 e 43 del codice penale, e che lo ha esercitato all'inizio, dimostrando quindi di poter intervenire, e voler intervenire, poi non può arbitrariamente rinunciare al ruolo volontariamente assunto. L'articolo 299 del D.Lgs. n. 81/2008 è chiarissimo, e attribuisce la posizione di garanzia a chi di fatto esercita i poteri corrispondenti a quelli di preposto, o dirigente o datore di lavoro. Cosa che con sicurezza l'Rspp ha fato. Faccio notare che nessuno dei critici della sentenza cita gli articoli 40, 43 del codice penale e 299 del D.Lgs. n. 81/2008, il che è sintomatico di una visione per la quale si analizza solo ciò che fa più comodo, ma il diritto non funziona così. La formazione del lavoratore al più può indurre il giudice a riconoscere all'infortunato un concorso di colpa, cosa che avviene nelle aule di giustizia (e chi le frequenta lo sa), ma non può chi ha violato la legge fare affidamento sul corretto comportamento altrui, questo la cassazione lo ha detto centinaia di volte. |
Rispondi Autore: R. B. - likes: 0 | 22/02/2013 (14:12:58) |
Ok, ma cosa avrebbe dovuto fare il RSPP per fare correttamente il proprio lavoro senza trasformarsi in preposto? Io credo che gli si possa anche ascrivere la responsabilità di aver valutato come idonea una soluzione che non lo era (valutare e dara indicazioni di questo tipo è compito del RSPP, del resto), ma quando esattamente di è trasformato in preposto di fatto? Non mi risulta abbia dato ordini ai lavoratori, da quanto riportato mi sembra che si tratti sempre di indicazioni date in fase di valutazione dei rischi. Quanto alla responsabilità del lavoratore, non mi pare che nessuno l'abbia citata: io di sicuro non mi riferivo a lui, ma al suo capocantiere, che avrebbe dovuto informarlo del rischio identificato, della soluzione individuata e del comportamenteo da seguire rispetto ad essa, e avrebbe dovuto vigilare che il lavoratore applicasse quanto stabilito |
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0 | 22/02/2013 (14:31:15) |
Ma prima di scrivere e commentare, almeno si legge quel che si commenta? E' scritto chiaramente: l'RSPP "aveva fatto un intervento nei confronti dell’impresa appaltatrice". Chi interviene è come minimo un preposto. Possiamo discutere di qualcosa di reale e non solo della idea che ognuno ha individualmente delle norme di sicurezza? E' davvero preoccupante, se le aziende devono affidarsi a consuelenti che hanno un approccio così estremamente soggettivo alla sicurezza. E ogni tanto, in Italia, dire ho sbagliato, non guasterebbe, e sarebbe pure vero. |
Rispondi Autore: alessandro Claudio Orefice - likes: 0 | 22/02/2013 (18:20:03) |
La verità? E’ che -e di formazione erogata con DdL/Rspp su questo tema 'ne svolgo tantissima - i RSPP si trovano a scivolare di fatto, ma continuamente [magari malvolentieri, ma scivolano]-per forza attrattiva e centripeta delle dinamiche collusive - che spesso la gerarchia impone: altrimenti te ne vai - – dal crinale della consulenza, verso quello delle posizioni di garanzia. E allora? Vale quanto a mio avviso rimarca da anni l’avv.to Dubini:se ‘riempi’un vuoto organizzativo con un ordine o una istruzione di lavoro [anche solo se ricorri alle vie comunicative brevi alloquendo un addetto alla linea operativa della tua od altra azienda, e poi quello esegue, risparmi tempo e dimostri che sei utile, che non rompi, ecc…. Ma, per la serie onori ed oneri, ne derivano anche gli'incommoda'.Ne consegue una situazione di ‘effettività organizzativa che riflette quella transazione ecomunicativa. Una comunicazione che magari si esaurisce nel breve spazio di un battito d'ali 'puncto tempore. Fine. Eppure si anche in tale breve esercizio di scambio è possibile che si delinei un esercizio[anche se micro]di potere funzionale e gerarchico: spesso al posto di altri che quello spazio organizzativo di relazione sarebbe stato titolato a colmare. La trasposizione in termini di responsabilità degli effetti che ne conseguono, potranno apparire pure micro e puntuali nella brevità dell’interazione con il soggetto in posizione di garanzia nella linea operativa cui ci si sia rivolti; ma -come si vede dal caso quivi esaminato- è sufficiente che qualcosa vada storto e si impatta con esiti di magnitudo devastanti e, per gli effetti giuridici, con l’articolo 299 TUsic. L'esperienza dell'analisi delle interazioni organizzative, denuncia di continuo manifestazioni 'di banalità del male' di tale esercizio di influenza [=potere] organizzativa, riflessa nel fare di RSPP, che non si limita a favorire il gioco di squadra ed invece tira calci alla palla o da indicazioni dalla panchina. Talchè a qualcuno è già venuto in mente di dire: ‘e diamoglielo allora ‘sto potere di ‘essere’, visto che già, due volte sì e una no, fà!. Che non salti fuori anche il nome di altri dei componenti dell’allegra brigata dei concorrenti nel reato, può anche darsi sia vero [io direi di sì, nella fattispecie. Ciò non toglie che quella del: ‘o tutti coinvolti o nessun colpevole’ sia logica che funga più a muovere il fondale per poter poi dire che siccome è torbido, non si vede più un tubo e non si può giudicare neppure quello che appare con chiarezza. |
Rispondi Autore: M. MARIO - likes: 0 | 25/02/2013 (12:35:23) |
"E ogni tanto, in Italia, dire ho sbagliato, non guasterebbe, e sarebbe pure vero." ...Perle di saggezza...aggiungerei anche: "...ed ogni tanto scendere anche dal pero... su cui si è saliti per illuminare altri...senza fare RSPP/SPP".. Magari si fecesse il mestiere di consulente senza rispondere in prima persona. e beate quelle persone che oggi lo fanno e che glielo permettono di fare |
Rispondi Autore: claudio nardini - likes: 0 | 25/02/2013 (12:48:40) |
Ok.. a parte il parlare in avvocatese e l'intervento filosofico del Dott.Orefice, si evince che: 1) In caso di appalti mai interferire nel lavoro specifico e quindi nei rischi specifici della attività dall'appaltatore, se si vede una situazione di pericolo all'interno del cantiere dell'appaltatore ce ne dobbiamo fregare (anche se io non sono d'accordo). 2) La responsabilità anche se palese non ricade mai e poi mai sull'infortunato, se su quella buca si fosse costruito il ponte di brooklyn e il lavoratore l'avesse letteralmente smontato di sua iniziativa senza avvertire nessuno e fosse caduto di sotto, secondo il giudice la responsabilità non è comunque del lavoratore. Ribadisco che per togliere lamiere di ferro pesanti 90kg (non sò quante fossero) bisogna assolutamente volerlo e spendere tempo e attrezzatura, muletto o simili, chiaro che non conoscendo bene la situazione è difficile farsi delle idee; ma mi viene da pensare che questo potesse essere un intervento pressochè definitivo di eliminazione di quel rischio, quindi senza necessità di segnalare la buca in quanto completamente chiusa con pesanti lamiere di 90Kg ogniuna e quindi molto difficili da spostare. Questa sentenza ribadisce la sempre e comunque responsabilità del DDL o RSPP o Preposti ecc... Il lavoratore NON HA MAI COLPE! Fin quando si ragiona così gli infortuni capiteranno sempre, secondo me occorre RESPONSABILIZZARE una volta per tutte le azioni dei lavoratori e questo non si fa con uno striminzito art.20 del DLgs. 81/08, possiamo fare tutta l'informazione e formazione di questo mondo ma se non si responsabilizza veramente il lavoratore con norme giuridiche, si rischia di vanificare il tutto. A questo punto mi viene anche da chiedermi... quanto dovrebbe guadagnare un RSPP o un Preposto considerato che ogni volta che "sbaglia" (anche se in questo caso secondo mè non ha sbagliato) anche se in buona fede rischia sempre una condanna penale? MAI ABBASTANZA! io comunque le segnalaioni le avrei messe anche se lo avrei considerato un eccesso di prudenza, ma condannare l'RSPP per questo a mio avviso lo ritengo assurdo. Chiedo scusa per il linguaggio forse troppo terra terra... o come si dice dalle nostre parti, pane e salame... |
Rispondi Autore: claudio nardini - likes: 0 | 25/02/2013 (13:12:02) |
Ok.. a parte il parlare in avvocatese e l'intervento filosofico del Dott.Orefice, si evince che: 1) In caso di appalti mai interferire nel lavoro specifico e quindi nei rischi specifici della attività dall'appaltatore, se si vede una situazione di pericolo all'interno del cantiere dell'appaltatore ce ne dobbiamo fregare (anche se io non sono d'accordo). 2) La responsabilità anche se palese non ricade mai e poi mai sull'infortunato, se su quella buca si fosse costruito il ponte di brooklyn e il lavoratore l'avesse letteralmente smontato di sua iniziativa senza avvertire nessuno e fosse caduto di sotto, secondo il giudice la responsabilità non è comunque del lavoratore. Ribadisco che per togliere lamiere di ferro pesanti 90kg (non sò quante fossero) bisogna assolutamente volerlo e spendere tempo e attrezzatura, muletto o simili, chiaro che non conoscendo bene la situazione è difficile farsi delle idee; ma mi viene da pensare che questo potesse essere un intervento pressochè definitivo di eliminazione di quel rischio, quindi senza necessità di segnalare la buca in quanto completamente chiusa con pesanti lamiere di 90Kg ogniuna e quindi molto difficili da spostare. Questa sentenza ribadisce la sempre e comunque responsabilità del DDL o RSPP o Preposti ecc... Il lavoratore NON HA MAI COLPE! Fin quando si ragiona così gli infortuni capiteranno sempre, secondo me occorre RESPONSABILIZZARE una volta per tutte le azioni dei lavoratori e questo non si fa con uno striminzito art.20 del DLgs. 81/08, possiamo fare tutta l'informazione e formazione di questo mondo ma se non si responsabilizza veramente il lavoratore con norme giuridiche, si rischia di vanificare il tutto. A questo punto mi viene anche da chiedermi... quanto dovrebbe guadagnare un RSPP o un Preposto considerato che ogni volta che "sbaglia" (anche se in questo caso secondo mè non ha sbagliato) anche se in buona fede rischia sempre una condanna penale? MAI ABBASTANZA! io comunque le segnalaioni le avrei messe anche se lo avrei considerato un eccesso di prudenza, ma condannare l'RSPP per questo a mio avviso lo ritengo assurdo. Chiedo scusa per il linguaggio forse troppo terra terra... o come si dice dalle nostre parti, pane e salame... |
Rispondi Autore: Claudio Nini - likes: 0 | 27/02/2013 (12:10:17) |
Vediamo se ho capito : l'RSPP fa costruire un parapetto molto robusto, l'operaio, siccome non ci passa col trabattello, lo smonta (il parapetto) e cade di sotto. Non credo che l'RSPP c'entri gran che, la responsabilità dovrebbe essere di chi "sorveglia" in quel momento il lavoratore (visto che questo non ha mai colpe in quanto spesso paragonabile ad un bambino di 3 anni sia nel ragionamento che nel comportamento). Sbaglio? |
Rispondi Autore: claudio nardini - likes: 0 | 27/02/2013 (14:22:37) |
GIUSTO! hai perfettamente colto nel segno! Stesso ragionamento lo si potrebbe applicare ad un qualsiasi carter imbullonato a protezione di qualsivoglia organo in moto. Come ai bambini di 3 anni bisogna informare i lavoratori anche delle cose più ovvie, "stai attento che ti fai del male". Comunque vorrei dire che dispiace veramente tanto quando un lavoratore si infortuna ed in modo così grave, non vorrei che queste considerazioni potessero far pensare ad una insensibilità nei confronti di chi si infortuna a cui và tutta la solidarietà e gli auguri del caso; ma purtroppo devo dire che in molti casi le nostre sfortune ce le andiamo a cercare. |
Rispondi Autore: ing lodovico frimale - likes: 0 | 27/02/2013 (22:08:28) |
Credo si debba distinguere se si tratta di cantiere mobile, come sembra essere. In tal caso l'RSPP della ditta appaltatrice a cui appartiene l'infortunato, avrebbe dovuto produrre il POS e poi la committente trasmettere PSC e DUVRI eventuale. Quindi nominare il coordinatore per l'esecuzione dei lavori in quanto si configurano i rischi che lo prevedono (es caduta dall'alto) e quindi il cantiere doveva essere controllato dal coordinatore e non dall'RSPP. Quindi deduco che il maggiore imputato sia la ditta committente per non aver nominato il coordinatore per l'esecuzione dei lavori. |
Rispondi Autore: GG - likes: 0 | 30/12/2013 (15:16:15) |
Ha perfettamente ragione Dubini, l'RSPP non è stato coinvolto in quanto RSPP, ma perchè ha ingerito nell'organizzazione aziendale e per quel contesto, in quel contesto, è diventato "almeno" preposto di fatto... Da rileggere il passaggio seguente "Quindi la condanna per l'Rspp deriva da un principio giuridico molto semplice, ragionevole, condivisibile e sempre ribadito dalla suprema corte, ovvero che un aoggetto che si ingerisce nella gestione della sicurezza a qualunque titolo, una volta assunto questo ruolo, non può più volontariamente ritrarsi dal compito assunto, e la sua posizione di garanzia lo rende perciò penalmente responsabile dell'infortunio accaduto, che invece non ci sarebbe stato se lui avesse dato continuità all'attività di prevenzione svolta inizialmente. E' tutto molto semplice, basta leggere attentamente." Saluti GG |