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Linee guida regionali sull'Accordo RSPP
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Le altre interpretazioni del documento sono a volte condivisibili, tuttavia rappresenta una grave carenza il mancato coordinamento col Ministero del lavoro (non dimentichiamo che la costituzione art. 117 assegna la definizione dei principi generali, e quindi anche la loro interpretazione autentica, allo Stato e non alle regioni, e solo linee interpretative condivise tra Stato e regioni avrebbero potuto soddisfare le esigenze di chi deve applicare l'art. 8 bis del D. Lgs. n. 626/94, l'art. 3 del D. Lgs. n. 195/2003 e l'Accordo Governo-Regioni del 26 gennaio 2006, entrato in vigore il 14 febbraio 2006).
Le linee guida regionali, interpretative dell'accordo Stato Regioni in merito alla formazione degli RSPP (una bozza del documento non ancora approvato è in circolazione in questi giorni tra gli addetti ai lavori) forniscono una interpretazione che unisce utili indicazioni, a punti assai discutibili:
1) come quello sulla formazione a distanza [l'argomento che ne nega la possibilità non regge ne dal punto di vista giuridico ne dal punto di vista formativo: se vi è chi è in grado di progettare simili corsi, perchè negarne a priori la legittimità? Oltretutto vi sono decreti del ministero della pubblica istruzione che riconoscono la piena legittimità dell'insegnamento a distanza a livello universitario e per i dirigenti scolastici: Decreto Ministeriale 17 aprile 2003 - Criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle universita' statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509 GU 29 aprile 2003, n. 98 - sui criteri per la formazione a distanza (FAD) universitaria e il Decreto Ministeriale 18 settembre 2002, n. 98 - Formazione del personale preposto alla direzione delle scuole paritarie - La formazione a distanza (FAD) riconosciuta dal ministero della pubblica istruzione]
2) o il termine del 14 febbraio 2008 per la conclusione dell'iter formativo per Rspp e Aspp (si suppone nominati prima del 14 febbraio 2007), inventato di sana pianta e che non ha alcuna base giuridica (seppure tecnicamente, pragmaticamente necessario).
Le altre interpretazioni del documento sono a volte condivisibili, tuttavia rappresenta una grave carenza il mancato coordinamento col Ministero del lavoro (non dimentichiamo che la costituzione art. 117 assegna la definizione dei principi generali, e quindi anche la loro interpretazione autentica, allo Stato e non alle regioni, e solo linee interpretative condivise tra Stato e regioni avrebbero potuto soddisfare le esigenze di chi deve applicare l'art. 8 bis del D. Lgs. n. 626/94, l'art. 3 del D. Lgs. n. 195/2003 e l'Accordo Governo-Regioni del 26 gennaio 2006, entrato in vigore il 14 febbraio 2006).
E' da sperare che la conferenza Stato Regioni riesca a rimettere mano a un accordo sulla formazione quanto mai enigmatico, per usare l'efficace definizione datane da Raffaele Guariniello.
Avvocato Rolando Dubini
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