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LA RESPONSABILITA’ PENALE DEL RLS

Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: RLS

13/12/2005

A cura di Rolando Dubini. E' configurabile una responsabilità penale del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza?

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Articolo a cura di Rolando Dubini tratto dalla sezione “Guide” del sito SuperEva.com

 
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha compito di "rappresentare (e tutelare) i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro" (art.2, lett. f, del d. Lgs. n. 626/94).
Le sue funzioni non possono pertanto essere assimilate o confuse, come è talora avvenuto, con quelle del preposto, chiamato a svolgere un ruolo di sorveglianza circa il rispetto delle norme antinfortunistiche da parte dei lavoratori.
Il r.l.s. potrà in sostanza avvertire il lavoratore in merito agli obblighi concernenti la sicurezza e alle eventuali sanzioni a cui può andare incontro, ma non sarà certo tenuto a richiedere l’osservanza dei comportamenti dovuti né tanto meno potrà essere considerato responsabile riguardo ad essi.

E’ da rilevare che il decreto opportunamente non pone sanzioni penali a carico del r.l.s. .In primo luogo per non scoraggiare l’assunzione di tale incarico, ma anche sulla base della considerazione che perfino la consultazione, che rappresenta la forma più avanzata di partecipazione prevista dal decreto, implica comunque, che la decisione finale, e quindi la relativa responsabilità, spetti al datore di lavoro. Ciò non toglie che il r.l.s. non sia responsabile su un piano più generale, politico e morale, nei confronti dei lavoratori e degli altri soggetti coinvolti, in merito all’esercizio delle funzioni che gli sono attribuite. Da qui la necessità di una sua adeguata preparazione anche sul piano tecnico (si pensi, per tutte, al parere che il r.l.s. deve dare in merito alla valutazione dei rischi).

Resta comunque al di fuori della responsabilità prevenzionale l’eventuale corresponsabilità, come qualsiasi altro soggetto, per colpa o per dolo, in caso di infortunio. Laddove cioè si mostri un nesso di causalità tra le lesioni subite ed il comportamento colposo o doloso del r.l.s. [CULOTTA-DI LECCE-COSTAGLIOLA, Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, Pirola, Milano,1996, p. 90].
Va ricordato che, il Responsabile del SPP non è definito nel D.Lgs 626/94 né dirigente nè preposto, nè tantomeno assoggettato a responsabilità penale in quanto non menzionato nel titolo IX del D.Lgs, relativo alle sanzioni conseguenti alle violazioni delle norme. Naturalmente non esiste nessuna formale incompatibilità tra l’essere dirigente o preposto ad una specifica funzione “x” e l’assumere anche la funzione di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione; in questo caso, la persona mantiene ovviamente lo status (e le responsabilità) di dirigente o preposto per la specifica funzione “x”, ma non viene a configurarsi tale status (e responsabilità) per la funzione di “responsabile del servizio di prevenzione e protezione”.
Il problema della sua eventuale responsabilità in caso di infortunio sul lavoro, sarà valutato dalla magistratura sulla base della sua collocazione interna o esterna all’azienda e di un’attenta analisi del processo che ha portato al verificarsi dell’infortunio. Se il Responsabile aveva mancato di individuare un pericolo, e di conseguenza individuare le necessarie misure preventive, non fornendo al datore di lavoro l’informazione necessaria per attuare le stesse, potrebbe essere chiamato a rispondere, ovviamente in concorso con il datore di lavoro, dell’evento; ove invece il Responsabile aveva correttamente individuato il problema e indicate le soluzioni, ma il datore di lavoro o il dirigente o il preposto non ha dato seguito alle sue indicazioni, egli dovrebbe essere sollevato da qualsiasi responsabilità nel merito dell’evento. Sarà naturalmente l’autorità giudiziaria a pronunciarsi su questioni di questo tipo.
 
Articolo a cura di Rolando Dubini, Avvocato del foro di Milano
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Rispondi Autore: Silvia Rosati - likes: 0
28/05/2014 (11:26:50)
Buongiorno,
avrei necessità di un chiarimento riguardo la responsabilità penale del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA FIRMATARIO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ASSUME PER CIÒ RESPONSABILITÀ PENALI?
Grazie per l'attenzione!
Rispondi Autore: Claudio armenia - likes: 0
20/03/2018 (16:06:17)
Alla riunione periodica annuale l'Rls partecipa alla stessa convocata in un orario lavorativo o anche fuori orario? Deduttivamente implicito che se può svolgere la sua attività solo durante l'orario di lavoro, idem per le riunioni. Non sarebbe peraltro coperto fuori dal l'orario di servizio . Chi può delucidarmi in questo?
Rispondi Autore: Francesco Freddi - likes: 0
23/08/2019 (18:12:28)
Salve. Interessante il parere in merito alle responsabilità penale nelle funzioni di rls. Penso, ed aggiungo, in caso dove il rls abbia informazioni certe di rischio alto per la salute dei lavoratori deve avvisare il datore di lavoro. Ma se lo stesso datore di lavoro nn prende in considerazione il rls, vige un obbligo anche morale di informare l'autorità compete. Come persona, il rls, informata sui fatti può essere chiamato a rispondere dei propri atti effettuati o omessi. Francesco Freddi rls.
Rispondi Autore: Majida Zaoui - likes: 0
06/09/2020 (17:45:04)
Sono RLS in una casa di riposo, ho recevuto una segnalazione da un operatore che vive una situazione di stress per causa di un altro operatore che usa mobbing nei suoi confronted, cosa posso fare come fare come figura RLS? Grazie

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