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Interpello: è possibile istituire un RLS per un gruppo di aziende?

Interpello: è possibile istituire un RLS per un gruppo di aziende?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: RLS

13/10/2014

Un interpello interviene sulla possibilità di istituzione di RLS anche a livello dell’insieme di aziende facenti riferimento ad un gruppo e non esclusivamente alla singola azienda. Il parere della Commissione Interpelli e i limiti posti dalla normativa.

 
Roma, 13 Ott – Vari interpelli pubblicati il 6 ottobre 2014 e forniti dalla Commissione Interpelli - istituita con Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011 e prevista dall’articolo 12 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 – riguardano la designazione e l’attività dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza:
- l’Interpello n. 16/2014 – che PuntoSicuro ha già presentato – approfondisce il tema della nomina, revoca e durata in carica dei  Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- l’Interpello n. 17/2014 si sofferma sulla figura del Rappresentante dei lavoratori di gruppo;
- l’Interpello n. 20/2014 approfondisce invece il tema della elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle imprese con più di 15 lavoratori.

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Visti i molti quesiti e dubbi sul tema degli RLS, ci soffermiamo sull’Interpello n. 17/2014 del 6 ottobre 2014 che risponde, come accennato, ad un quesito relativo all’istituzione di RLS anche alivello dell’insieme di aziende facenti riferimento ad un gruppo e non esclusivamente alla singola azienda.
 
In particolare l' Associazione Bancaria Italiana e le Segreterie Nazionali dei Sindacati firmatari del contratto collettivo del credito (Dircredito, Fabi, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Uilca/Uil, Sinfub, Ugl/Credito) hanno avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito alla “possibilità di prevedere nell'ambito del nuovo Accordo sindacale di settore in tema di Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS):
1. l'istituzione di RLS anche a livello dell'insieme di aziende facenti riferimento ad un gruppo e non esclusivamente alla singola azienda;
2. che i rappresentanti cosi istituiti siano legittimati ad esercitare tutte le prerogative e le attribuzioni che il D.Lgs. n. 81 del 2008 s.m.i. riconosce agli RLS nell'ambito delle imprese del Gruppo bancario individuato, quindi anche per quelle aziende che, all'interno del Gruppo medesimo, soprattutto a causa delle ridotte dimensioni, potrebbero rimanere prive di una propria specifica rappresentanza”.
 
La richiesta – indica l’istanza di interpello - trae origine dalla “necessità di ridisegnare la disciplina contrattuale di riferimento — in attuazione di un preciso impegno assunto in occasione del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 gennaio 2012 — in coerenza tanto con il dettato legislativo di cui al D.Lgs. n. 81/2008 quanto con i mutati assetti organizzativi delle imprese del settore bancario caratterizzato, per alcune importanti realtà, dal crescente rilievo della dimensione interaziendale di gruppo”.
 
Per fornire il suo parere, la Commissione osserva innanzitutto come la questione debba essere “esaminata alla luce delle norme di legge che regolano le modalità di istituzione del RLS e di funzionamento delle relative prerogative. Tale normativa, in attuazione del criterio fissato nella legge delega (art. 1, lett. g), Legge n. 123 del 2007), è volta ad assicurare la presenza del RLS in ogni luogo di lavoro in base a principi inderogabili di legge e per mezzo di un ampio rinvio alla regolamentazione contrattuale quanto alle modalità di elezione o designazione del RLS e alle prerogative del medesimo”.
 
A tale riguardo, come per l’Interpello 16/2014, viene richiamato l'art. 47, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 ai sensi del quale "il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza é istituito a livello territoriale o di comparta, aziendale e di sito produttivo". E il comma 5 dell'art. 47 affida inoltre alla "contrattazione collettiva" il compito di determinare il numero, le modalità di designazione o di elezione dei RLS.
 
Ora nella istanza di interpello è “evidenziata la volontà delle Parti sindacali firmatarie del contratto collettivo del credito di definire la figura del RLS operante non solo nella singola azienda di credito ma nel diverso contesto del gruppo bancario, al fine di consentire che in tutte le aziende del gruppo sia presente la figura del rappresentante dei lavoratori per la salute e sicurezza sul lavoro. In tal modo si assicurerebbe, in tutte le aziende che fanno parte di gruppi bancari, una ‘copertura totale’ anche a favore di quelle aziende che, all'interno del gruppo medesimo, per ragioni spesso legate alle ridotte dimensioni, potrebbero rimanere prive di una propria specifica rappresentanza. L'obiettivo di tale individuazione contrattuale sarebbe, quindi, di garantire la rappresentanza in materia di salute e sicurezza nell'ambito delle più complesse e articolate realtà interaziendali di gruppo”.
 
Il parere della Commissione Interpelli è che “la scelta di individuare, nel nuovo Accordo sindacale del settore del credito, lafigura del RLS di gruppo, come figura che assolve le funzioni del RLS per tutte le aziende che fanno parte del gruppo medesimo, sia riservata alle parti che stipulano il contratto collettivo di lavoro e corrisponda alle facoltà attribuite dal D.Lgs. n. 81/2008 alle parti medesime per quanto concerne la regolamentazione — in via pattizia — delle prerogative dei RLS. Essa appare, quindi, compatibile con il vigente quadro normativo di riferimento”.
 
La Commissione sottolinea altresì che “l'esercizio di tale facoltà è pur sempre condizionato all'integrale rispetto delle disposizioni inderogabili (nel senso che rispetto ad esse non é possibile che le disposizioni contrattuali operino in funzione modificativa) del D.Lgs. n. 81/2008 in materia. In particolare, l'opzione per il RLS di gruppo va necessariamente attuata facendo comunque salvo il numero minimo di RLS stabiliti dall'art. 47, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2008 applicando i criteri ivi previsti a ciascuna delle aziende che compongono il gruppo e senza che sia possibile limitare in via contrattuale le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, quali descritte all'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008”.
 
Ricordiamo, per concludere, che gli interpelli costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza e che i quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro possono essere inoltrati alla Commissione per gli interpelli dagli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 
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