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I quesiti sul decreto 81: sul RLS di sito produttivo

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: RLS

27/04/2011

Sulla designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (RLSS). A cura di G. Porreca.

 
Bari, 27 Apr - Sulla designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (RLSS).A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
 
Quesito
Sono il RSPP di due società che svolgono attività di estrazione, lavaggio e selezione di materiale inerte (ghiaia e sabbia) che nel seguito individueremo come società “A” e “B”. 
 
Premesso che:
- nel 2008 la società “A” aveva 3 dipendenti e tra questi un geometra inquadrato come figura RLS con frequentazione di regolare corso di formazione e rilascio di attestato da ente paritetico;
- le società “A” e “B” hanno lo stesso Datore di Lavoro e svolgono la medesima attività, e di conseguenza sussistono le stesse condizioni di rischio tra le maestranze in essere;
- tra il 2008 e il 2010 il lavoro della società “A” si è fermato al punto da indurre la società stessa far dimettere 2 dei suoi tre dipendenti che sono stati assunti poi dalla società “B” e tra questi anche il geometra che svolgeva il ruolo di RLS.
- Il lavoro della società “A” è da poco ripreso, e presso il suo stabilimento lavorano due persone: l’unico dipendente della società “A” e il geometra passato alla società “B” che svolgeva anche il ruolo di RLS della società “A”.
- La società “A” ha un unico dipendente attualmente e non avrebbe senso che lui stesso sia RLS di se stesso.
 
La domanda che pongo è la seguente:
Rimanendo al momento invariato il personale delle due società, è corretto che il geometra (di fatto dipendente della società “B”) svolga il ruolo di RLS della società “A” (conoscendo la realtà aziendale, essendo le due società “consociate”, avendo lo stesso Datore di Lavoro, ecc) interpretandolo come RLS di sito produttivo?
 


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Risposta
Più che un quesito sembra questo il quiz di una rubrica di enigmistica applicata alla giurisprudenza.
 
Scherzi a parte, nel caso prospettato abbiamo due aziende che pur esercitando la stessa attività di estrazione, lavaggio e selezione di materiale inerte (ghiaia e sabbia) sono, ai fini della organizzazione della sicurezza sul lavoro, due entità completamente separate ed indipendenti l’una dall’altra. Le due società hanno altresì un numero limitatissimo di lavoratori dipendenti per cui nell’insieme delle stesse non si riscontra un sito produttivo così come è individuato nell’art. 49 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.
 
Tale articolo, infatti, nel comma 1 introduce come siti produttivi, dalla lettera a) alla lettera e), degli specifici contesti caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri quali:
a) i porti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sedi di autorità portuale nonché quelli sede di autorità marittima da individuare con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso;
b) centri intermodali di trasporto di cui alla direttiva del Ministro dei trasporti del 18 ottobre 2006, n. 3858;
c) impianti siderurgici;
d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere;
e) contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500.
 
Come è facile osservare quindi dalla lettura dell’articolo sopraindicato, i contesti considerati siti produttivi riguardano strutture abbastanza complesse che prevedono in ogni caso la presenza di numerosi lavoratori o con complesse problematiche legate alla interferenza fra le lavorazioni che avvengono negli stessi contesti (vedi cantieri con almeno 30.000 uomini giorno o contesti produttivi con un numero superiore ai 500 addetti).
 
Come è poi indicato nel comma 2 dello stesso art. 49, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo, che per semplicità nel seguito indicheremo come RLSS, è individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle singole aziende che operano nel contesto e lo stesso ha la funzione di coordinare tutti i RLS del sito e di esercitare, altresì, le attribuzioni del RLS di cui all’articolo 50 del D. Lgs. n. 81/2008 in tutte quelle aziende o cantieri del sito in cui non vi siano RLS. Secondo quanto indicato nel comma 3, inoltre, le modalità della designazione del RLSS nonché quelle secondo cui lo stesso può esercitare le attribuzioni dei RLS di cui all’art. 50 in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo nei quali non vi siano i RLS dovranno essere stabilite dalla contrattazione collettiva.
 
Stando quindi così le cose nel caso prospettato nel quesito formulato, nel quale siamo in presenza di un contesto che, si ripete, non può essere assolutamente definito un sito produttivo, le due aziende devono avere ognuna un RLS al proprio interno oppure, in caso contrario, devono attivare, quando saranno introdotte, le procedure per la designazione di un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ( RLST) secondo quanto previsto dall’art. 48 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008.                            
 
Alla luce di quanto sopra detto quindi ed in risposta al quesito formulato si può concludere in definitiva che il geometra dipendente dalla società “B” non è un RLSS e non può essere per la società “A” neanche un RLS essendo un lavoratore esterno all’azienda e non un dipendente della società stessa come è richiesto. In altre parole la società “A”, pur avendo un solo lavoratore dipendente, dovrà assicurarsi un RLS interno anche se, come dice il lettore, sarebbe rappresentante di se stesso. In merito a tale ultima osservazione riguardante la opportunità di designare un RLS anche nel caso di un’azienda che occupi un solo lavoratore dipendente si consulti la risposta ad un altro quesito pubblicata sul quotidiano del 13/5/2009 e si consiglia di seguire le indicazioni in essa riportate.
 


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Rispondi Autore: Dario Finocchi - likes: 0
27/11/2018 (14:59:34)
Mettiamo caso però che un datore di lavoro abbia un'azienda di 720 persone e di conseguenza 3 RLS.
Lo stesso datore di lavoro però ha anche un'altra attività, nel medesimo settore (sanitario) ma con un numero di dipendenti pari a 7 persone in un luogo diverso dove i 3 RLS non lavorano. Nessuno tra i 7 dipendenti vuole essere RLS.
Può eventualmente uno dei 3 RLS essere l'RLS di entrambe le realtà lavorative cui fa capo l'unico datore di lavoro???

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