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Le proroghe di fine anno: emergenza, prevenzione incendi e ambiente
Roma, 10 Gen – Anche quest’anno, come gli anni passati, un decreto legge di fine anno – il Decreto Legge del 29 dicembre 2011, n. 216 – porta con sé una serie di proroghe giustificate da motivi di necessità ed urgenza e “al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa”. Un decreto che viene normalmente chiamato “milleproroghe” e che a volte porta con sé proroghe che di anno in anno differiscono i termini di scadenza di una stessa legge.
È il caso ad esempio della proroga dei termini in materia di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere.
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Il comma 7 articolo 15 del Decreto (Proroga di termini in materia di amministrazione dell’interno) recita: il termine stabilito dall'articolo 23, comma 9, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come da ultimo prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e siano ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
La proroga riguarda dunque l’adeguamento alle normative antincendio delle strutture ricettive-turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, per le quali è stato presentato al competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco il progetto di adeguamento per l’acquisizione del parere di conformità previsto dall’articolo 2 del D.P.R. 12/1/1998 n. 37. Il termine per poter completare l'adeguamento di tali strutture alla normativa antincendio è stato prorogato al 31 dicembre 2012.
Altre proroghe contenute nel Decreto Legge del 29 dicembre 2011 e che possono interessare i nostri lettori sono quelle in ambito ambientale.
Riportiamo interamente l’articolo 13 (Proroga in termini di materia ambientale) del decreto, riservandoci eventuali futuri approfondimenti:
Articolo 13 Proroga di termini in materia ambientale 1. Fino al 31 dicembre 2012, ai Presidenti degli Enti parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, non si applica il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n.191, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' prorogato al 31 dicembre 2012; 3. All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "9 febbraio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "2 aprile 2012." 4. All'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "2 luglio 2012". 5. Il termine di cui all'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' prorogato al 31 dicembre 2012. 6. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' prorogato al 31 dicembre 2012. 7. Il termine di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' prorogato al 31 dicembre 2012. |
Infine una breve segnalazione relativa ad una proroga concernente una modifica al Decreto del Ministro dell'interno del 3 novembre 2004 concernente l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio.
La modifica non dipende, in questo caso, dal “milleproroghe” ma dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 2011 del Decreto 6 dicembre 2011 che proroga, di due anni il precedente termine per la sostituzione dei dispositivi, non muniti di marcatura CE, di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo.
Questi gli articoli del Decreto del 6 dicembre 2011:
Art. 1 1. All'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 novembre 2004, le parole «ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi» sono sostituite dalle seguenti «di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151». Art. 2 1. All'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno 3 novembre 2004, le parole «sei anni» sono sostituite dalle seguenti «otto anni». Restano fermi i casi per cui e' prevista la sostituzione dei dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo e l'obbligo di garantire il mantenimento della loro funzionalità originale, di cui al predetto art. 5, anche tramite asseverazione di tecnico abilitato. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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Rispondi Autore: patrizio madaschi - likes: 0 | 10/01/2012 (06:53:38) |
in merito all'ennesima proroga per gli esercizi alberghieri, non trovate almeno giusto, per questioni di trasparenza verso il cliente, che all'ingresso dell'albergo, presso la reception eventualmente, sia quantomeno obbligatorio apporre un avviso in cui si dichiara che l'adeguamento alla normativa antincendio del locale è in corso di effettuazione? oppure più drasticamente che indichi che l'albergo non è ancora adeguato alla normativa antincendio? io in qualità di utente presuppongo che un albergo aperto, funzionante, abbia tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa...insomma io ci vado per stare tranquillo e riposarmi, se questo non ha attivato quanto previsto dalla legge per garantire la mia incolumità che me lo dichiari almeno! questo forse sarebbe anche uno stimolo per forzare certi albergatori ad attivarsi no? |
Rispondi Autore: Mauro Queirolo - likes: 0 | 10/01/2012 (08:43:45) |
Pienamente d'accordo con il commento precedente senza se e senza ma!!! |
Rispondi Autore: cristina falzolgher - likes: 0 | 10/01/2012 (13:09:56) |
cambiano i governi ma non l'abitudine di far slittare provvedimenti importanti: a fine anno, un bel Decreto Milleproroghe - come lenticchie e zampone - non si nega a nessuno! |