La sicurezza puo' attendere?
La sicurezza può attendere ancora. Il 28 dicembre 2006 l’ennesima raffica di proroghe ha differito ulteriormente i termini per l’adempimento di disposizioni in materia di sicurezza degli impianti, di messa a norma delle strutture ricettive, di norme ambientali e di regolamenti per la tutela dei dati sensibili e giudiziari.
Disposizioni prorogate di anno in anno e per le quali è lecito chiedersi: entreranno mai in vigore?
I nuovi termini sono indicati nel Decreto-Legge 28 dicembre 2006, n.300 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, entrato in vigore il giorno medesimo e in attesa di conversione in legge.
Tra le proroghe contenute segnaliamo le seguenti.
Sicurezza impianti.
L’art.3 comma 1 del DL 300/2006 posticipa l’entrata in vigore del Capo V relativo all’impiantistica del “Testo unico per edilizia” DPR 380/2001 alla “data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, conmodificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e, comunque, non oltre il 31 maggio 2007.”
Adeguamento antincendio delle strutture ricettive.
In determinati casi, per attività ricettive con oltre venticinque posti letto è prevista una proroga per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alle lettere b) e c) del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, approvata con
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