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Cantieri per spettacoli ed eventi: siti, opere temporanee e macchine
Milano, 23 Ott – I cantieri per la realizzazione di eventi, come, ad esempio, spettacoli musicali, cinematografici o teatrali, sono spesso contesti ad alto rischio per la sicurezza dei lavoratori. Sono ambiti lavorativi caratterizzati da tempi ristretti, lavoro intenso e strutture provvisorie.
E le attività di montaggio e smontaggio delle opere temporanee realizzate per questi spettacoli, le attività di allestimento e disallestimento con impianti luci, audio, video e in generale scenotecnici, le lavorazioni accessorie correlate, le attività svolte durante le fasi di “spettacolo” o di “evento” sono comprese nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 (TU), con riferimento a quanto contenuto nel Decreto interministeriale del 22 luglio 2014 (previsto dall’articolo 88 TU).
Per fornire qualche informazione utile per la prevenzione degli infortuni nelle attività di realizzazione di tali eventi possiamo fare riferimento al contenuto di un allegato (allegato V) del documento regionale “ Linee di indirizzo per la sicurezza del lavoro nei cantieri delle grandi opere pubbliche e private di interesse pubblico”, approvato dalla Regione Lombardia con la Deliberazione n. 3679/2024.
Partendo dal testo dell’allegato ci soffermiamo sui seguenti argomenti:
- Eventi e spettacoli: le caratteristiche dei siti di installazione
- Eventi e spettacoli: la sicurezza delle opere temporanee
- Eventi e spettacoli: la sicurezza delle macchine e gli apparecchi di sollevamento
Eventi e spettacoli: le caratteristiche dei siti di installazione
Riguardo alle caratteristiche dei siti di installazione si indica che un evento può essere realizzato in “varie aree dedicate o identificate all’occorrenza” (piazze, stadi, palazzetti dello sport, edifici storici, locali da ballo, teatri, stazioni e scali ferroviari, parchi, …).
Con riferimento alla normativa di salute e sicurezza sul lavoro applicabile alle fasi di montaggio e smontaggio delle opere temporanee, il Committente “ha l’obbligo di valutare, preliminarmente alla fase di progettazione delle opere, l’idoneità dei luoghi di lavoro e la compatibilità degli stessi con le opere da installare, le attività da effettuare e la tipologia di spettacolo”. E per dare congruo adempimento a tale obbligo “è necessario fare riferimento a quanto previsto all’allegato I del D.I. 22 luglio 2014 anche nel caso in cui le attività non rientrino tra quelle definite cantieri”.
In particolare, si segnala che è compito del Committente “acquisire e mettere a disposizione di progettisti, installatori e professionisti della sicurezza, le seguenti informazioni minime:
- dimensioni del luogo di installazione in relazione alla movimentazione in sicurezza degli elementi costituenti le opere temporanee e le relative attrezzature (autogrù, carrelli elevatori, etc.). Questo tipo di informazione è necessaria per valutare preliminarmente se il luogo è adatto ad ospitare tali attrezzature garantendo contemporaneamente la circolazione sicura dei mezzi, dei materiali e dei lavoratori;
- portanza del terreno e della pavimentazione relativa al luogo dell’installazione, in relazione alle sollecitazioni indotte dalle opere temporanee e dalle attrezzature di lavoro. Queste informazioni devono essere riportate su una planimetria in modo da identificare eventuali variazioni delle portanze del terreno, della pavimentazione o per la presenza di ambienti sotterranei;
- documentazione indicante le caratteristiche massime dei carichi sospesi ammissibili ai punti di ancoraggio già presenti;
- caratteristiche di sicurezza degli impianti e delle attrezzature di lavoro già presenti;
- Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali completo dell’eventuale allegato Regolamento Tecnico (identificazione e limiti di impiego di impianti e strutture) qualora le attività si svolgano in quartieri fieristici”.
Eventi e spettacoli: la sicurezza delle opere temporanee
L’allegato segnala poi che le opere temporanee (O.T.) che vengono allestite per spettacoli sono generalmente composte da “elementi prefabbricati assemblati in opera secondo uno specifico progetto scenotecnico e strutturale. Il montaggio e lo smontaggio delle opere temporanee avvengono, generalmente, senza l’impiego di opere provvisionali distinte, in quanto gli operatori utilizzano le stesse quali elementi di supporto ed ancoraggio per il lavoro in quota”.
E come previsto dal D.I. 22 luglio 2014 la procedura indicata sopra è ammissibile “solo a seguito di un’apposita relazione di calcolo, redatta da professionista abilitato, che certifichi l’idoneità delle opere temporanee quali idoneo sostegno agli operatori ivi ancorati durante le fasi di lavoro. In tale relazione dovranno essere indicati, precisamente, i punti di ancoraggio per DPI anticaduta e dovrà essere dimostrata la stabilità e la resistenza della struttura al peso degli operatori e ad una loro eventuale caduta”. Si indica che dovranno essere privilegiate “le misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali. Inoltre, dovrà essere prevista, qualora tecnicamente fattibile, l’installazione di ‘safety line’ che, in ogni caso dovranno essere progettate, certificate ed installate secondo le disposizioni dei fabbricanti. Dovranno, inoltre, essere identificati i passaggi ed i percorsi per raggiungere i posti di lavoro in quota garantendone anche una sufficiente ergonomia”.
Nella documentazione di progetto delle opere temporanee – continua il documento lombardo – “si dovranno identificare le sequenze di montaggio e di smontaggio, cui le imprese esecutrici dovranno attenersi scrupolosamente. La stabilità statica e dinamica dovrà essere dimostrata non solo a completamento dell’opera ma anche durante l’intero processo di montaggio e smontaggio”.
Ogni modifica al progetto approvato dovrà poi essere “preliminarmente comunicata al Progettista ed al Coordinatore per la Sicurezza, i quali dovranno provvedere a certificarne la fattibilità ed a valutare le opportune misure di prevenzione degli infortuni”.
Inoltre, deve essere posta particolare attenzione “nei confronti di fattori climatici che possano compromettere la stabilità e la sicurezza dell’allestimento. In particolare, qualora si preveda l’installazione in luoghi aperti, dovrà essere valutato il rischio derivante da vento, pioggia, grandine, neve, etc. Le imprese affidatarie od esecutrici ed il coordinatore in fase di progettazione/ coordinatore per l’esecuzione dei lavori dovranno prevedere apposite procedure per il monitoraggio di tali eventi atmosferici ed indicare le misure di prevenzione e protezione che dovranno essere adottate compresa la sospensione dell’attività e l’abbandono del sito nei casi estremi”.
È necessario poi un controllo preventivo per assicurare la solidità e le perfette condizioni di manutenzione degli elementi costituenti le opere temporanee: “gli esiti di tali controlli dovranno essere registrati per iscritto e mantenuti a disposizione presso il sito”.
Infine, qualora le opere temporanee non siano smontate ma si preveda un loro riutilizzo, “dovranno essere fornite istruzioni per la manutenzione nel tempo e indicazioni sui controlli periodici da effettuarsi anche a seguito di eventi atmosferici avversi”.
Eventi e spettacoli: la sicurezza delle macchine e gli apparecchi di sollevamento
L’allegato si sofferma anche sul rischio connesso alla presenza di macchine.
Si indica che le macchine, quali attrezzature di lavoro utilizzate sia nelle fasi di allestimento e disallestimento che in quelle di spettacolo, dovranno essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle normative. E dovranno quindi “essere provviste di marcatura CE, dichiarazione CE di conformità e del manuale di uso e manutenzione istruzioni ed uso redatto in lingua italiana. Le attrezzature di lavoro non oggetto di norme nazionali di recepimento di Direttive Europee di prodotto, o immesse sul mercato antecedentemente al 21 settembre 1996 dovranno essere conformi ai requisiti generali di sicurezza previsti dall’allegato V del D.lgs. n. 81 del 2008. Dovranno quindi essere accompagnate da una dichiarazione di corrispondenza a tali requisiti generali di sicurezza ed alle prescrizioni applicabili all’attrezzatura di lavoro specifica di cui all’allegato V del D.Lgs. 81/2008”.
Le attrezzature di lavoro in elenco nell’allegato VII del D.Lgs. 81/2008 e rispondenti al gruppo Sollevamento Cose (di seguito SC) – Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano di portata superiore a 200 Kg - secondo la terminologia del DM 11 Aprile 2011, “dovranno essere oggetto della specifica procedura di messa in servizio e di verifica periodica secondo quanto previsto dall’articolo 71, comma 11 del D.lgs. n. 81/2008 e dallo stesso DM 11 aprile 2011. La medesima procedura si applica alle macchine rispondenti al gruppo Sollevamento Persone (di seguito SP). È fatta eccezione per gli apparecchi di sollevamento descritti al punto 5 della Circolare Ministero Lavoro 13 agosto 2012, n. 23 ovvero sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici, comunemente denominati ‘macchine speciali composte da tiri elettrici a uno o più funi’”.
Si segnala, infine, che gli apparecchi per il sollevamento appartenenti al gruppo SC/SP di cui sopra devono “essere corredati, per una corretta gestione documentale, di: Dichiarazione “CE” di Conformità del Costruttore; presenza del manuale di uso e manutenzione; presenza del registro di controllo delle manutenzioni (come previsto dal fabbricante); denuncia di messa in servizio all’INAIL territorialmente competente con l’assegnazione del numero di matricola; presenza di prima verifica periodica e scheda tecnica o libretto di omologazione ex ISPESL; presenza di verifica periodica successiva alla prima; rapportini di manutenzione effettuati da ditta specializzata degli ultimi tre anni”. Si sottolinea, inoltre, che “per gli apparecchi di sollevamento del gruppo SC azionati a mano o motorizzati aventi portata massima < a 200 Kg non esiste l’obbligo dell’applicazione del DM 11 aprile 2011, cioè di denuncia di prima messa in servizio ad INAIL ed assoggettamento a verifiche periodiche. Tali apparecchi sono comunque soggetti a controlli periodici ed interventi manutentivi secondo quanto previsto dal fabbricante”.
Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale dell’Allegato V (Indicazioni circa gli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e manifestazioni fieristiche), delle linee di indirizzo lombarde, che si sofferma anche sui seguenti temi:
- attività escluse dal campo di applicazione del D.I. 22 luglio 2014
- sicurezza elettrica
- formazione dei lavoratori e tutela sanitaria
- manifestazioni fieristiche.
RTM
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