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Infortunio in itinere e tragitto
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Con Sentenza n. 5603/06 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di una insegnante che si era vista negare dal TAR della Puglia il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un infortunio accaduto nel tragitto casa-lavoro.
Nella sentenza il Consiglio di Stato afferma quanto segue:
“Il c.d. “infortunio in itinere”, occorso al pubblico dipendente nel tragitto compiuto per recarsi al posto di lavoro, secondo la giurisprudenza di questo Consiglio, può ritenersi dipendente da causa di servizio indipendentemente dall’uso di mezzi privati o pubblici, e dall’autorizzazione all’uso del mezzo privato, allorché la mancanza di quest’ultima sia stata dall’Amministrazione continuativamente tollerata e, comunque, non si tratti, come appunto nel caso, di percorso seguito per il raggiungimento di luogo di lavoro in regime di “missione”, (cioè posto al di fuori del Comune di residenza e\o, altresì, di ubicazione della ordinaria sede di lavoro), ma del raggiungimento di detta sede ordinaria lungo un tragitto svolgentesi all’interno dello stesso Comune.
[….]
Neppure poi è opponibile alla ricorrente la deviazione del percorso seguito rispetto al “tragitto più breve”, o comunque rispetto a quello seguito dai mezzi pubblici per collegare le due località in questione. Non rileva infatti la mancata prova della rigorosa necessità di tale deviazione, e della sua non estraneità allo stretto raggiungimento della scuola, così come ritenuto dal giudice di prime cure.
Il criterio da seguire per verificare l’ammissibilità del percorso seguito, lungo il quale si sia in concreto verificato l’infortunio, non è quello dell’esistenza di una mera deviazione rispetto al tragitto ritenuto più breve, ma quello della “manifesta divergenza” del concreto tragitto stesso, (e quindi del luogo dove si verifica l’infortunio), rispetto al percorso congiungente i punti di partenza e di arrivo considerati. Deve cioè essere rilevabile una macroscopica divergenza del tracciato prescelto da altro in astratto più breve, in una misura tale da non risultare ragionevolmente giustificabile, se non per dimostrate esigenze inerenti allo stretto raggiungimento del luogo di lavoro.”
Il testo integrale della sentenza (in formato PDF) è pubblicato in Banca Dati.
Con Sentenza n. 5603/06 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di una insegnante che si era vista negare dal TAR della Puglia il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un infortunio accaduto nel tragitto casa-lavoro.
Nella sentenza il Consiglio di Stato afferma quanto segue:
“Il c.d. “infortunio in itinere”, occorso al pubblico dipendente nel tragitto compiuto per recarsi al posto di lavoro, secondo la giurisprudenza di questo Consiglio, può ritenersi dipendente da causa di servizio indipendentemente dall’uso di mezzi privati o pubblici, e dall’autorizzazione all’uso del mezzo privato, allorché la mancanza di quest’ultima sia stata dall’Amministrazione continuativamente tollerata e, comunque, non si tratti, come appunto nel caso, di percorso seguito per il raggiungimento di luogo di lavoro in regime di “missione”, (cioè posto al di fuori del Comune di residenza e\o, altresì, di ubicazione della ordinaria sede di lavoro), ma del raggiungimento di detta sede ordinaria lungo un tragitto svolgentesi all’interno dello stesso Comune.
[….]
Neppure poi è opponibile alla ricorrente la deviazione del percorso seguito rispetto al “tragitto più breve”, o comunque rispetto a quello seguito dai mezzi pubblici per collegare le due località in questione. Non rileva infatti la mancata prova della rigorosa necessità di tale deviazione, e della sua non estraneità allo stretto raggiungimento della scuola, così come ritenuto dal giudice di prime cure.
Il criterio da seguire per verificare l’ammissibilità del percorso seguito, lungo il quale si sia in concreto verificato l’infortunio, non è quello dell’esistenza di una mera deviazione rispetto al tragitto ritenuto più breve, ma quello della “manifesta divergenza” del concreto tragitto stesso, (e quindi del luogo dove si verifica l’infortunio), rispetto al percorso congiungente i punti di partenza e di arrivo considerati. Deve cioè essere rilevabile una macroscopica divergenza del tracciato prescelto da altro in astratto più breve, in una misura tale da non risultare ragionevolmente giustificabile, se non per dimostrate esigenze inerenti allo stretto raggiungimento del luogo di lavoro.”
Il testo integrale della sentenza (in formato PDF) è pubblicato in Banca Dati.
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