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Mobbing “uniforme” su tutto il territorio nazionale
Con la sentenza 359/2003, depositata il 19 dicembre 2003, la Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittima la legge della Regione Lazio 11 luglio 2002, n. 16 “Disposizioni per prevenire e contrastare il fenomeno del mobbing nei luoghi di lavoro”.
La questione di legittimità costituzionale del provvedimento regionale è stata sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
L’articolo 2 della Legge regionale del Lazio 16/2002, dà una definizione di “mobbing” ed esemplifica anche alcuni atti ed i comportamenti che sono considerati rientranti in tale definizione.
Il ricorrente sosteneva che “la disciplina del mobbing rientra nella tutela della salute e nella tutela e sicurezza del lavoro, materie entrambe oggetto di legislazione concorrente, e che con la legge impugnata la Regione Lazio ha fissato essa stessa i principi fondamentali senza attendere che fosse lo Stato a stabilirli.”
La Consulta ha sottolineato che il mobbing nei suoi aspetti generali e per quanto riguarda i principi fondamentali, non può essere oggetto di discipline territorialmente differenziate.
“Ciò non esclude - afferma la Corte Costituzionale - che le Regioni possano intervenire, con propri atti normativi, anche con misure di sostegno idonee a studiare il fenomeno in tutti i suoi profili e a prevenirlo o limitarlo nelle sue conseguenze. Deve, viceversa, ritenersi certamente precluso alle Regioni di intervenire, in ambiti di potestà normativa concorrente, dettando norme che vanno ad incidere sul terreno dei principi fondamentali, che è quanto si è verificato nel caso di specie.
La legge regionale impugnata, contenendo nell'art. 2 una definizione generale del fenomeno mobbing che costituisce il fondamento di tutte le altre singole disposizioni, è evidentemente viziata da illegittimità costituzionale. Siffatta illegittimità si riverbera, dalla citata norma definitoria, sull'intero testo legislativo.”
La questione di legittimità costituzionale del provvedimento regionale è stata sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
L’articolo 2 della Legge regionale del Lazio 16/2002, dà una definizione di “mobbing” ed esemplifica anche alcuni atti ed i comportamenti che sono considerati rientranti in tale definizione.
Il ricorrente sosteneva che “la disciplina del mobbing rientra nella tutela della salute e nella tutela e sicurezza del lavoro, materie entrambe oggetto di legislazione concorrente, e che con la legge impugnata la Regione Lazio ha fissato essa stessa i principi fondamentali senza attendere che fosse lo Stato a stabilirli.”
La Consulta ha sottolineato che il mobbing nei suoi aspetti generali e per quanto riguarda i principi fondamentali, non può essere oggetto di discipline territorialmente differenziate.
“Ciò non esclude - afferma la Corte Costituzionale - che le Regioni possano intervenire, con propri atti normativi, anche con misure di sostegno idonee a studiare il fenomeno in tutti i suoi profili e a prevenirlo o limitarlo nelle sue conseguenze. Deve, viceversa, ritenersi certamente precluso alle Regioni di intervenire, in ambiti di potestà normativa concorrente, dettando norme che vanno ad incidere sul terreno dei principi fondamentali, che è quanto si è verificato nel caso di specie.
La legge regionale impugnata, contenendo nell'art. 2 una definizione generale del fenomeno mobbing che costituisce il fondamento di tutte le altre singole disposizioni, è evidentemente viziata da illegittimità costituzionale. Siffatta illegittimità si riverbera, dalla citata norma definitoria, sull'intero testo legislativo.”
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