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Danni da calore: le indicazioni operative per l'attività di vigilanza
Roma, 10 Lug – Come ricordato sul sito di Copernicus Climate Change Service (C3S), uno dei servizi di informazione dell'Unione europea, stiamo assistendo in questi anni ad un rapido riscaldamento dell’Europa con una crescente frequenza e intensità delle ondate di calore già osservate in questi ultimi anni. L'Europa è il continente a più rapida evoluzione, con temperature in aumento di circa 0,56 ° C per decennio dalla metà degli anni '90, più del doppio della media globale.
Proprio partendo dalla constatazione dei rischi connessi alle alte temperature e delle possibili conseguenze sul mondo del lavoro, che il progetto Worklimate ha messo in rilevo fornendo indicazioni e informazioni sulla prevenzione, l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è intervenuto con una nuova Nota della Direzione Centrale Vigilanza Lavoro e Sicurezza.
La Nota prot. n. 5484 del 7 luglio 2026 ha per oggetto “Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore – indicazioni operative per l'attività di vigilanza” ed è indirizzata agli ispettorati.
Presentando la Nota l’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:
- Nota INL n. 5484 del 7 luglio 2026: l’attività di vigilanza nel periodo estivo
- Nota INL n. 5484 del 7 luglio 2026: le cose da verificare nelle attività di vigilanza
- Nota INL n. 5484 del 7 luglio 2026: l’attuazione delle misure di prevenzione
Nota INL n. 5484 del 7 luglio 2026: l’attività di vigilanza nel periodo estivo
La Nota INL indica, innanzitutto che l'attività di vigilanza sul rischio da stress termico deve muoversi nel solco tracciato anche da altre note ispettive.
Ad esempio le Note prot. n. 4639/2021, n. 3783/2022, n. 4753/2022 e n. 5291/2023.
Inoltre a queste si aggiungono le disposizioni vincolanti del Decreto ministeriale n. 95 del 9 luglio 2025 recante il “Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro”. Decreto che “impone il superamento dell'approccio emergenziale a favore di una pianificazione aziendale sistematica e strutturata”.
Si indica poi, come segnalato nella premessa dell’articolo, che “l'incremento della frequenza e dell'intensità dei fenomeni climatici estremi impone una particolare attenzione ai rischi da stress termico ambientale, che devono essere oggetto di specifica valutazione ai sensi del d.lgs. n. 81/2008”.
Dunque nel corso degli accessi ispettivi effettuati nel periodo estivo, “con particolare attenzione ai settori dell'edilizia, dell'agricoltura, della logistica e dei lavori stradali, rider, il personale ispettivo dovrà considerare prioritario l'accertamento delle misure adottate dal datore di lavoro per prevenire i danni da calore e insolazione”.
Nota INL n. 5484 del 7 luglio 2026: le cose da verificare nelle attività di vigilanza
La Nota si sofferma anche su deve essere verificato nel corso dell'attività di vigilanza:
- Valutazione del Rischio (DVR): “verificare se il datore di lavoro ha integrato il DVR con il rischio specifico prevedendo adeguate misure di mitigazione;
- Organizzazione del Lavoro: accertare la eventuale rimodulazione degli orari di lavoro (es. anticipazione del turno all'alba, sospensione nelle ore centrali 12:00 - 16:00);
- Pause e Rotazione: verificare l'effettiva concessione di pause strutturate in aree ombreggiate o rinfrescate e la rotazione dei lavoratori nelle mansioni più gravose;
- Idratazione e DPI: controllare la disponibilità di acqua fresca nei cantieri/campi e l'uso di indumenti di lavoro leggeri, traspiranti e coprenti;
- Formazione e Informazione: accertarsi che i lavoratori (e i preposti) siano stati informati sui sintomi del colpo di calore e sulle procedure di primo soccorso;
- Sorveglianza Sanitaria Mirata: accertare il coinvolgimento del Medico Competente nell'individuazione di prescrizioni o limitazioni specifiche per i lavoratori considerati "fragili" o maggiormente esposti agli effetti del caldo;
- Coinvolgimento dei Rappresentanti dei Lavoratori (RLS/RLST): verificare la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la valutazione dei rischi”.
Nota INL n. 5484 del 7 luglio 2026: l’attuazione delle misure di prevenzione
Dunque, continua la Nota INL 5484/2026, dovrà essere verificata “l'effettiva attuazione delle misure organizzative e procedurali previste dal datore di lavoro, quali la rimodulazione degli orari di lavoro, l'anticipazione o il posticipo delle lavorazioni maggiormente gravose, la predisposizione di aree ombreggiate o climatizzate per le pause, la disponibilità di acqua potabile, l'informazione e la formazione dei lavoratori e la sorveglianza sanitaria dei soggetti maggiormente esposti”.
La Nota richiama anche quanto chiarito in passato con la nota prot. n. 5291 del 21 luglio 2023 (Richieste di integrazione salariale per eventi meteo - temperature elevate), secondo cui il Datore di Lavoro, nell'ambito degli obblighi di cui al d.lgs. n. 81/2008, “deve valutare l'adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie, inclusa la sospensione temporanea delle attività lavorative in presenza di condizioni climatiche tali da determinare un rischio non accettabile per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Analogo obbligo di intervento grava sul Preposto ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 81/2008, ove ricorrano condizioni di pericolo rilevate durante l'attività di vigilanza”.
Si indica, infine, che gli Uffici sono invitati a “promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione nei confronti delle imprese, favorendo l'utilizzo degli strumenti previsionali e di allerta resi disponibili dal progetto Worklimate e dagli altri sistemi istituzionali di monitoraggio del rischio da caldo”.
Concludiamo rimandando alla lettura integrale della Nota prot. n. 5484 del 7 luglio 2026 dell’ Ispettorato Nazionale del Lavoro e dei tanti articoli del nostro giornale dedicati ai rischi microclimatici e alle conseguenze delle alte temperature estive.
Scarica la normativa e i documenti di riferimento:
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