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Una nuova edizione della norma relativa ai lavori su impianti elettrici

Una nuova edizione della norma relativa ai lavori su impianti elettrici
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischio elettrico

27/03/2014

Pubblicata la quarta edizione della Norma CEI 11-27, in vigore dal primo febbraio 2014, che sostituisce la versione del 2005. Le novità della norma tecnica, la formazione e l’importanza dell’aggiornamento per i lavoratori addetti ai lavori elettrici.

Milano, 27 Mar – Dal mese di febbraio 2014 è in vigore una nuova edizione della Norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici”. Una norma che contiene le prescrizioni minime per la sicurezza di attività di lavoro sugli  impianti elettrici e che - come riportato da una specifica  risposta della Commissione per gli interpelli – “costituisce corretta attuazione degli obblighi di legge” (articolo 82 e 83 del Capo III, relativo a Impianti e apparecchiature elettriche, del Decreto Legislativo 81/2008) per il riconoscimento dell'idoneità all'esecuzione di lavori su parti in tensione.
La norma non solo prevede che il datore di lavoro attribuisca il livello di qualifica ad operare sugli impianti elettrici - che può essere ad esempio di “persona esperta” (PES), “persona avvertita” (PAV) e di persona “idonea ai lavori elettrici sotto tensione” – ma fornisce anche gli elementi essenziali per la formazione degli addetti ai  lavori elettrici.
 
Ricordiamo che oltre alla formazione per i nuovi addetti è importante, benché non previsto espressamente nella norma CEI 11-27, un aggiornamento alla nuova edizione della norma per i lavoratori che sono stati già formati e qualificati.

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La quarta edizione della Norma CEI 11-27, pubblicata il primo gennaio dal Comitato Elettrotecnico Italiano ( CEI), costituisce l’integrazione in ambito nazionale della Norma CEI EN 50110-1 e sostituisce completamente la Norma CEI 11-27 del 2005 che rimane comunque applicabile fino al primo febbraio 2015.
Ricordiamo che la quarta edizione della CEI 11-27 permette non solo di aggiornare e conformare il testo alla nuova edizione della CEI EN 50110-1, ma anche di aggiornarlo al D.Lgs. 81/2008 (l’edizione del 2005 riportava ancora i riferimenti al precedente e abrogato Decreto legislativo 626/1994).
 
La norma riguarda le operazioni e le attività di lavoro sugli impianti elettrici, ad essi connesse e vicino ad essi: fornisce le prescrizioni di sicurezza per attività sugli impianti elettrici, o effettuate nelle vicinanze, destinati alla produzione, alla trasmissione, alla trasformazione, alla distribuzione e all'utilizzazione dell'energia elettrica, fissi, mobili, permanenti o provvisori. Si applica dunque alle procedure di esercizio, di lavoro e di manutenzione e a tutti i lavori elettrici ed anche ai lavori non elettrici quali ad esempio lavori edili eseguiti in vicinanza di impianti elettrici, di linee elettriche aeree o in vicinanza di cavi sotterranei non isolati o insufficientemente isolati.
Non si applica invece ai lavoro sotto tensione su impianti a tensione superiore a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua, regolamentati dal DM 4 febbraio 2011, dalla Norma CEI EN 50110-1 e dalla Norma CEI 11-15.
 
Le modifiche della quarta edizione della norma riguardano diversi aspetti. Ad esempio:
- definizioni riguardanti i responsabili degli impianti elettrici e dei lavori eseguiti su di essi;
- definizioni di lavoro elettrico e di lavoro non elettrico;
- prescrizioni di sicurezza per le persone comuni (PEC) che eseguono lavori di natura non elettrica;
- introduzione della distanza DA9 (limite esterno dei lavori non elettrici, secondo quanto riportato nella tabella A.1 dell’Allegato A della norma) riguardante i lavori non elettrici;
- modifiche delle distanze DL (zona di lavoro sotto tensione) e DV (zona prossima) in funzione del livello di tensione della parte attiva;
- revisione e aggiunta della modulistica correlata ai lavori elettrici e non elettrici;
- dichiarazione esplicita della non applicabilità della distanza di lavoro (Dw) della Norma CEI EN 61936-1.
 
Con la quarta edizione alle funzioni di Responsabile dell’Impianto (RI, la persona preposta alla conduzione dell’impianto elettrico) e Preposto ai Lavori (PL, la persona preposta alla conduzione dell’attività lavorativa), si aggiungono la Persona o Unità Responsabile dell’impianto elettrico (URI) e la Persona o Unità Responsabile della realizzazione del Lavoro (URL).
In particolare la URI è definita nel dettaglio come “unità designata alla responsabilità complessiva per garantire l’esercizio in sicurezza di un impianto elettrico mediante regole ed organizzazione della struttura aziendale durante il normale esercizio dell’impianto”, mentre l’URL è l’Unità o Persona alla quale è demandato l’incarico di eseguire il lavoro.
 
Le nuove figure URI e URL sono state introdotte proprio perché nelle aziende di medie e grandi dimensioni, ben organizzate e strutturate, ogni attività lavorativa può anche essere progettata da uno staff aziendale e non da una singola persona. E lo staff può essere formato da personale appartenente a più comparti che viene coinvolto in relazione alla mansione e alle responsabilità assegnate. Per le aziende con minore dimensione e organizzazione le figure di URL, di RI e di PL possono anche coincidere in un’unica persona in possesso di tutte le competenze necessarie.
 
Dopo aver sottolineato che le varie figure introdotte dalla norma (URI, RI, URL e PL) non corrispondono a priori a quelle riconosciute dal D. Lgs. 81/2008 (Datore di Lavoro, dirigente, preposto e lavoratore), ci soffermiamo infine sulle indicazioni relative alla qualificazione e formazione del personale addetto ai lavori elettrici.
 
La norma definisce i requisiti formativi minimi.
Ad esempio per le persone che non hanno già i requisiti necessari, la formazione minima ad una PES (persona esperta) o PAV (persona avvertita), per l’esecuzione di lavori - a diversi livelli di conoscenza - può essere strutturata con i contenuti correlati al:
- livello 1A “Conoscenze teoriche”: non solo conoscenze di elettrotecnica generale e conoscenze specifiche per la tipologia di lavoro, ma anche conoscenza delle principali disposizioni legislative in materia di sicurezza elettrica e di varie prescrizioni: varie norme pertinenti, effetti dell’elettricità, attrezzature e DPI, ...;
- livello 1B “Conoscenze e capacità per l’operatività”: oltre alla conoscenza delle metodologie di lavoro richieste per l’attività, la formazione pratica deve almeno riguardare diversi altri aspetti indicati nella norma.
 
Concludiamo questa breve presentazione ricordando inoltre che la quarta edizione della norma CEI 11-27 in teoria non prevede, come nella precedente edizione, un periodico aggiornamento.
 
Tuttavia l’unico modo di ottemperare correttamente alla normativa sulla sicurezza – nel momento in cui si richiede per i lavoratori una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici – è quello di prevedere per i lavoratori addetti ai lavori elettrici non solo una corretta formazione, ma anche un tempestivo aggiornamento alle novità in tema di sicurezza previste dalle nuove edizioni delle norme pertinenti.
Senza dimenticare che l’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 prevede che la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti sia aggiornata in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
 
 
RTM
 


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Rispondi Autore: armando cardone - likes: 0
27/03/2014 (09:27:10)
Purtroppo, mi sembra che la norma non faccia distinzione (sostanziale) tra le qualifiche di lavori di categoria 0 e I. Pertanto chi lavora su impianti (o in prossimità di essi) a 12 volt è assimilato a chi opera in presenza di impianti (per esempio) a 380 volt.
Mi domando: un elettrauto che opera su impianti a 12 o 24 volt deve fare il corso ed ottenere la qualifica PEI ??? Dato che PES e PAV operano su impianti NON in tensione.
Rispondi Autore: Marco - likes: 0
29/03/2014 (16:23:32)
La norma CEI non è obbligatoria, pertanto il D.L. può autorizzare una persona a lavorare in tensione senza che la stessa abbia effettuato alcun corso specifico.

(è a carico del DL adottare procedure idonee per evitare contatti o dare guanti isolanti/scarpe isoalinti (che non sono le normali scarpe da lavoro sp1 ....)
Rispondi Autore: Brunello Camparada - likes: 0
31/03/2014 (14:30:50)
Le norme CEI, al pari delle norme UNI, sono considerate dal D. Lgs. 81/08 "norme di buona prassi", ossia norme di regola d'arte o di buona tecnica. Poiché tali norme sono care come il fuoco, le associazioni che si occupano di sicurezza ("Punto sicuro" ed altre) si facciano promotrici della gratuità delle stesse e della loro comparsa su un sito internet.
Rispondi Autore: armando cardone - likes: 0
01/04/2014 (08:06:11)
Il punto è che quando una norma cogente richiama le norme tecniche o di buona prassi (ed il Ministero interessato a seguito di interpello fa riferimento ad una di queste norme specifiche), queste ultime passano dall'essere norme volontarie a norme cogenti e quindi dovrebbero essere di accesso gratuito.

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