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SGSL: verificare la sicurezza degli impianti elettrici aziendali

SGSL: verificare la sicurezza degli impianti elettrici aziendali
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischio elettrico

23/05/2014

Sistemi di gestione nel settore della distribuzione intermedia dei medicinali: indicazioni generali per la verifica della sicurezza degli impianti elettrici secondo la Norma BS OHSAS 18001 e l’art. 30 del D.Lgs. 81/08.

 
Roma, 23 Mag – In relazione alla crescente importanza dei Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSSL) PuntoSicuro qualche mese fa ha presentato una linea guida - elaborata dall’Associazione Distributori Farmaceutici ( ADF) insieme all’Istituto di certificazione Certiquality e con il patrocinio dell’Associazione Farmaceutici dell'Industria ( AFI) – dal titolo “ Sistemi di Gestione della Sicurezza e della Salute sul Lavoro nel settore della distribuzione intermedia dei medicinali per uso umano (secondo la Norma BS OHSAS 18001 e l’art. 30 del D.Lgs. 81/08)”.
Una linea guida che, con riferimento alla normativa italiana e ai criteri gestionali indicati dalla Norma volontaria BS OHSAS 18001:2007, “intende adattare i principi di carattere generale di una Norma internazionale” alla realtà aziendale del settore della distribuzione intermedia dei medicinali per uso umano, nel rispetto delle prescrizioni della normativa vigente.
 
Ricordando che i Sistemi di Gestione della Sicurezza conformi alla Norma BS OHSAS 18001 possono essere oggetto di verifica da parte di un Organismo di Certificazione accreditato, ci soffermiamo oggi su un allegato contenente la Linea Guida di verifica della capacità di gestione della Conformità Legislativa secondo la Norma BS OHSAS:2007, elaborata da Certiquality.
 

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Per comprendere come la verifica sia ampia, è sufficiente innanzitutto riportare agli argomenti relativi alle verifiche:
- “Sicurezza e salute sul lavoro: responsabilità, obblighi di prevenzione, aspetti organizzativi”: aspetti organizzativi, di pianificazione e di gestione della prevenzione in azienda; valutazione dei rischi; organizzazione della prevenzione incendi, gestione dell'emergenza, pronto soccorso; sorveglianza sanitaria; riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi; formazione e addestramento dei lavoratori, dei loro rappresentanti, dei preposti e dirigenti; informazione dei lavoratori; affidamento di lavori a terzi mediante contratto d'appalto, subappalto, d'opera, di somministrazione; dispositivi di protezione individuale; segnaletica di sicurezza;
- Prevenzione infortuni: scale fisse e portatili; attrezzature di lavoro (comprese macchine); ponteggi fissi e mobili, sistemi di accesso e posizionamento a fune e altre attrezzature per lavori temporanei in quota; luoghi di lavoro; aree di transito interne; rischi territoriali, aree esterne e accessi; sicurezza impianti elettrici; impianti di protezione contro le scariche atmosferiche; attrezzature a pressione; apparecchi di sollevamento e gru; ascensori e montacarichi;
- Rischi di incendio/esplosione e gestione emergenze e primo soccorso: rischi di incendio ed esplosione (ATEX); gestione emergenze e primo soccorso;
- Igiene del lavoro: rumore; agenti cancerogeni e mutageni; amianto; agenti biologici; radiazioni ionizzanti; radiazioni non ionizzanti (compresi campi elettromagnetici e radiazioni ottiche artificiali); videoterminali; agenti chimici; vibrazioni meccaniche; movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetitivi; stress lavoro-correlato;
- Sostanze e preparati pericolosi;
- Attività industriali che rientrano nella normativa dei pericoli di incidenti rilevanti;
- Impiego di gas tossici;
- Sicurezza trasporti: merci pericolose; gas compressi, liquefatti o disciolti;
- Cantieri temporanei o mobili;
- Idroestrattori centrifughi;
- Impianti industriali e opere di servizi e infrastrutture;
- Edifici con frequenza dell'uomo per cui è certificata la salubrità: tutela della salute negli ambienti confinati;
- Attività che rientrano nell'elenco delle industrie insalubri;
- Attività che generano scarichi liquidi, emissioni in atmosfera, rifiuti: deposito temporaneo di rifiuti pericolosi; rifiuti sanitari pericolosi.
 
A titolo esemplificativo riportiamo alcune delle indicazioni di verifica presenti nelle linee guida – che vi invitiamo a visionare integralmente - relative alla sicurezza degli impianti elettrici:
 
- “verificare che il Datore di Lavoro abbia preso le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da (rif. art. 80, co.1, D.Lgs. 81/2008 e smi): a) contatti elettrici diretti; b) contatti elettrici indiretti; c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni; d) innesco di esplosioni; e) fulminazione diretta ed indiretta; f) sovratensioni; g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili;
- verificare che il Datore di Lavoro abbia eseguito la valutazione dei rischi di cui al precedente punto, tenendo in considerazione (rif. art 80, co 2 D.Lgs.81/2008 e smi): a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze; b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili;
- a seguito della valutazione del rischio elettrico verificare che il Datore di Lavoro (rif. art. 80 co. 3 D.Lgs. 81/2008 e smi) abbia adottato le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure di cui all'art. 80, co 1. (D.Lgs. 81/2008);
- verificare che il Datore di Lavoro abbia preso, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche;
- verificare evidenza ‘dichiarazione di conformità’ degli impianti elettrici (ex art. 9 L. 46/90), rilasciata dall'Impresa installatrice (tecnico abilitato) al termine dei lavori nel rispetto dell'art. 6 DM n 37 del 22/1/2008 (ex art. 7, L. 46/90);
- qualora l'Organizzazione stessa, con proprio personale, effettui gli interventi di modifica sui propri impianti, verificare che l'Organizzazione abbia proceduto alla nomina del ‘tecnico responsabile’ ai sensi del DM n 37 del 22/1/2008 (ex L. 46/90), idoneo al rilascio della dichiarazione di conformità;
- verificare che ‘la dichiarazione di conformità’ sia comprensiva degli allegati obbligatori (DM 20.02.1992) per l'installazione o modifica degli impianti eseguiti dopo il marzo 1990;
- verificare che sia disponibile il ‘certificato di conformità’ dei materiali (L. 186/68 e L. 791/77);
- è vietato eseguire lavori sotto tensione (rif. art. 82, D.Lgs. 81/2008 e smi). Verificare che se tali lavori (consentiti nei casi in cui le tensioni sono inferiori a 1000 Volt sia in corrente continua, sia in corrente alternata,) su cui si opera sono effettuati in sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni: a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche; b) per sistemi di categoria 0 ed I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica; c) per sistemi di II e III categoria purché:
i lavori su parti in tensione siano effettuati da Aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ad operare sotto tensione;
- verificare che l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal Datore di Lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività (art. 82 co. 2, D.Lgs. 81/2008 e smi);
- verificare che non siano eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'All. IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi”.
 
Concludiamo ricordando che altre indicazioni di verifica relative alla sicurezza degli impianti elettrici riguardano le installazioni elettriche dove esistono pericoli di esplosione/incendio, gli impianti di messa a terra, gli aspetti relativi a messa in esercizio, manutenzione e verifica periodica.
 
 
Associazione Distributori Farmaceutici, Certiquality, “ Sistemi di Gestione della Sicurezza e della Salute sul Lavoro nel settore della distribuzione intermedia dei medicinali per uso umano (secondo la Norma BS OHSAS 18001 e l’art. 30 del D.Lgs. 81/08)”, documento elaborato dal Gruppo di Studio “Sicurezza e salute sul lavoro” dell'Associazione Distributori Farmaceutici con il patrocinio dell’Associazione Farmaceutici Industria (formato PDF, 11.11 MB).
 
 RTM
 
 


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