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La sicurezza nei cantieri stradali: la documentazione di cantiere

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischio elettrico

08/06/2010

Indicazioni su tipologia e caratteristiche della documentazione necessaria nei cantieri stradali. Libretti di collaudo, attestazione delle mancanza di tensione nelle linee elettriche e autorizzazione per il superamento dei limiti di impatto acustico.

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Del manuale operativo realizzato dall’Inail dal titolo“La sicurezza sul lavoro nei cantieri stradali”, PuntoSicuro ha già approfondito diverse parti. Ad esempio in merito agli infortuni, alla valutazione dei rischi, ai rischi per i lavoratori, alle interferenze con le vie di circolazione e alle segnalazioni temporanee.

Ci soffermiamo ora su uno dei capitoli del libro dedicato alla documentazione di cantiere.




Nel capitolo vengono presentate le caratteristiche dei documenti necessari ai cantieri stradali sia con riferimento alla gestione della sicurezza interna che alla gestione dei rapporti con soggetti esterni al cantiere.
I documenti presentati:
- Piano operativo di sicurezza (POS) D.Lgs. 81/2008 e 106/2009 all. XV;
- Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) D.Lgs. 81/2008 e 106/2009 all. XV;
- Manuale d’uso e manutenzione delle macchine e delle attrezzature;
- Libretti di collaudo o certificazione CE (DPR 459/96) per apparecchi di sollevamento e relative verifiche periodiche (per autogru, argani ecc. con portata superiore a 200 Kg). Certificati delle funi, dei ganci e delle catene;
- Nel caso di presenza di linee elettriche vicine alle lavorazioni, documentazione dell’ENEL che attesti la mancanza di tensione nelle linee presenti (D.Lgs. 81/2008, allegato IX);
- Schede di sicurezza delle sostanze usate;
- Eventuali autorizzazioni per uso suolo pubblico;
- Autorizzazione in deroga per il superamento dei limiti di impatto acustico;
- Formulario per il trasporto dei rifiuti speciali (materiali di risulta).

Ci soffermiamo su alcuni di questi documenti - evitando quelli già presentati in passato da PuntoSicuro (POS, PSC, Schede di sicurezza,…) - per descriverne le caratteristiche.

Libretti di collaudo o certificazione CE per apparecchi di sollevamento, relative verifiche periodiche (per autogru, argani ecc. con portata superiore a 200 Kg) e certificati delle funi, dei ganci e delle catene
Il libretto di collaudo “è previsto per macchine non certificate CE, quindi messe in commercio per la prima volta prima del mese di settembre 1996; in questo caso l’impresa è tenuta a richiedere all’ISPESL il primo collaudo della macchina, e il rilascio del libretto conseguente”.
Invece, in caso di macchine certificate CE ai sensi del D.P.R. 459/96, “in sostituzione della prima omologazione viene ritenuta idonea la certificazione rilasciata dal costruttore della macchina, e occorre comunicare all’ISPESL solo la sua prima messa in funzione”.

Riguardo poi alle verifiche:
-“le verifiche almeno annuali dell’intera macchina devono essere richieste all’ente preposto (in Veneto ARPAV), e comunque eseguite da tecnico competente nel caso di non intervento dell’ente pubblico”;
- “le verifiche almeno trimestrali delle funi, dei ganci e delle catena devono essere eseguite dall’impresa”.
Ricordiamo che quanto indicato “vale salvo differenti indicazioni date dal costruttore, comunque migliorative rispetto ai minimi di legge”.

Ecco cosa contiene il libretto di collaudo o certificazione CE:
- “gli elementi necessari per l’individuazione delle macchina o dell’elemento e del suo costruttore;
- la dichiarazione di prima omologazione e di certificazione originale;
- l’indicazione delle norme osservate nella costruzione della macchina;
- la descrizione tecnico costruttiva della macchina;
- l’individuazione e l’analisi dei rischi della macchine o dell’attrezzo, presenti durante il suo montaggio, impiego e durante le manutenzioni;
- le indicazioni sulle sicurezze in dotazione alla macchina;
- le istruzioni per la sua messa in funzione, il suo uso e la sua disattivazione, nonché per la manutenzione, e relative alle portate”.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione “è tenuto a valutare l’adeguatezza delle procedure prima dell’inizio dei lavori”, e quindi copia di questo documento “deve essergli fornita in visione. Ovviamente copia deve essere presente in cantiere, e si può considerare parte del POS”.

Documentazione dell’ENEL che attesti la mancanza di tensione nelle linee presenti
Deve essere richiesto quando c’è la “necessità di lavorare anche per brevi periodi in luoghi con presenza di linee elettriche nude in tensione, non spostabili; in questi casi occorre richiedere e concordare con l’ENEL la disattivazione temporanea delle linee” (Decreto legislativo 81/2008, allegato IX).
Questa disattivazione “deve essere dichiarata e documentata dall’ENEL, con definizione precisa della data e degli orari nei quali ciò avviene. È comunque necessario che l’impresa verifichi la reale disattivazione prima dell’intervento”. E i lavoratori devono “conoscere esattamente i limiti temporali di disattivazione, nonché eventuali procedura di verifica iniziale e continuata”.
Il manuale ricorda che nel “caso di presenza di linee elettriche protette, occorre comunque verificare preventivamente e attentamente l’integrità e l’adeguatezza delle protezioni lungo tutta la linea”.

Autorizzazione in deroga per il superamento dei limiti di impatto acustico
Il documento ricorda che “molte delle lavorazioni originano rumore che si espande anche al di fuori del cantiere; qualora a seguito della valutazione dell’impatto acustico del cantiere si ritenga possano essere superati i limiti stabiliti di volta in volta dai singoli comuni, e vigenti nella specifica zona ed orario, è necessario procedere alla richiesta di autorizzazione in deroga per il superamento di tali limiti (in Veneto vige la L.R. 10/05/99 art. 7)”.

Tale autorizzazione “viene richiesta al Sindaco competente per territorio, che la rilascerà in base allo specifico regolamento comunale”. 

La domanda per l’autorizzazione deve essere “correlata da una relazione tecnica contenente fra l’altro:
- descrizione della sorgente disturbante;
- descrizione dei luoghi disturbati;
- riferimento normativi - limiti di comparazione;
- tabella di comparazione il livello di inquinamento acustico stimato e i limiti indicati;
- misure che si adotteranno al fine di contenere l’inquinamento acustico, di tipo tecnico e organizzativo;
- l’indagine preventiva deve essere eseguita da tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell’art. 2 commi 6 e 7 della Legge 447/95”.
Si ricorda che l’eventuale autorizzazione “può contenere precise prescrizioni, soprattutto relative agli orari di esecuzione delle lavorazioni rumorose”.

Inail, “La sicurezza sul lavoro nei cantieri stradali”, manuale operativo versione 2010 realizzato dall’Inail, Sede Provinciale di Verona su iniziativa del Comitato Consultivo Provinciale Inail di Verona e con testi redatti da Antonio Piacenza (consulente tecnico in materia di sicurezza e igiene sul lavoro sul luogo di lavoro) e Martine Kucharzewski (Polizia Municipale di Verona), (formato PDF, 1.21 MB).
 



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