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L'APPROFONDIMENTO: ''Valutazione del rischio elettrico nel decreto legislativo n. 626/94''

Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Rischio elettrico

13/12/2000

Articolo a cura dell'avv. Rolando Dubini. ''Il Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 si segnala subito all'attenzione dell'interprete più che per le particolari innovazioni che apporta in materia di specifici obblighi di prevenzione...''

Il Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 si segnala subito all'attenzione dell'interprete più che per le particolari innovazioni che apporta in materia di specifici obblighi di prevenzione (che pure sussistono, in quanto vi sono nuove e più minuziose indicazioni e una maggiore ricchezza di prescrizioni generali e specifiche, ad esempio in materia di lavoro al videoterminale) per il nuovo approccio metodologico, per la nuova filosofia prevenzionistica che vengono proposte.

Al centro del nuovo approccio vi è il procedimento di valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro (art. 3 c. 1 lett. a D. Lgs. n. 626/94) che impone di valutare tutti i rischi, tra i quali, per quanto qui interessa, il rischio elettrico.

Data l'estesa presenza di impianti elettrici nei luoghi di lavoro, tale valutazione rappresenta, soprattutto negli stabilimenti industriali, uno dei momenti cruciali di tale procedura permanente di autoverifica dello stato della sicurezza aziendale (v. artt. 3 e 4 D. Lgs. n. 626/94).

Nell'Allegato I degli ORIENTAMENTI CEE RIGUARDO ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI SUL LAVORO vengono indicati alcuni esempi di situazioni e di attività lavorative che richiedono una valutazione dei rischi (paragrafo 4.3), tra le quali:
IMPIEGO DELL'ELETTRICITÀ
a) Pannelli di comandi elettrici.
b) Impianti elettrici, per es: rete principale di adduzione, circuiti di illuminazione.
c) Attrezzature, sistemi di controllo e di isolamento a comando elettrico.
d) Impiego di attrezzi elettrici portatili.
e) Incendi o esplosioni causati dall'energia elettrica
f) Cavi elettrici sospesi.

Indicazioni preziose vengono poi fornite dal recente Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998, recante i Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.

In tale provvedimento viene indicato, tra l'altro, che all'esito della valutazione dei rischi devono essere adottate una o più tra le seguenti misure (di tipo tecnico) intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi:
- realizzazione di impianti elettrici realizzati a regola d'arte;
- messa a terra di impianti, strutture e masse metalliche, al fine di evitare la formazione di cariche elettrostatiche;
- realizzazione di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche conformemente alle regole dell'arte;
- adozione di dispositivi di sicurezza.

Mentre tra le cause e pericoli di incendio più comuni vanno in particolare tenuti in considerazione i seguenti fattori:
- inadeguata pulizia delle aree di lavoro e scarsa manutenzione delle apparecchiature;
- uso di impianti elettrici difettosi o non adeguatamente protetti;
- riparazioni o modifiche di impianti elettrici effettuate da persone non qualificate;
- presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione anche quando non sono utilizzate (salvo che siano progettate per essere permanentemente in servizio);
- utilizzo non corretto di apparecchi di riscaldamento portatili;
- ostruzione delle aperture di ventilazione di apparecchi di riscaldamento, macchinari, apparecchiature elettriche e di ufficio;
- negligenze di appaltatori o degli addetti alla manutenzione;
- inadeguata formazione professionale dei personale sull'uso di materiali od attrezzature pericolose ai fini antincendio.
Peraltro, si precisa nel D.M., al fine di predisporre le necessarie misure per prevenire gli incendi occorre, tra l'altro, porre particolare attenzione a:
- impianti ed apparecchi elettrici;
- lavori di manutenzione e di ristrutturazione.

Per quanto riguarda il MANTENIMENTO DELLE MISURE ANTINCENDIO (punto 2.11) è necessario che i lavoratori addetti alla prevenzione incendi effettuino regolari controlli sui luoghi di lavoro finalizzati ad accertare l'efficienza delle misure di sicurezza antincendio, anche tramite idonee liste di controllo, e, ad esempio, controllando che le apparecchiature elettriche, che non devono restare in servizio, siano messe fuori tensione.

Infine, gli estinguenti specifici per incendi di impianti elettrici sotto tensione sono costituiti da polveri dielettriche e da anidride carbonica (5.1).

Articolo a cura di Rolando Dubini, avvocato in Milano.
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