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A seconda dei quantitativi di sostanze pericolose detenute, il gestore (ovvero la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene lo stabilimento) deve adempiere a determinati obblighi, sintetizzati nella tabella 1.
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Le attività a rischio di incidente rilevante in Italia
Brescia, 16 Apr - Pubblichiamo un estratto del documento “Le attività a rischio di incidente rilevante in Italia” a cura del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Le attività a rischio di incidente rilevante in Italia
Nel contesto delle attività produttive gli stabilimenti soggetti alla normativa Seveso costituiscono un settore di nicchia. Secondo la rilevazione effettuata ad aprile 2012 sono presenti in Italia 564 stabilimenti soggetti all’art. 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334 e s.m.i. (cosiddette attività lower-tier = soglia bassa) e 588 stabilimenti soggetti all’art. 8 del DLvo 334/99 (attività upper tier =soglia alta). Si tratta di attività strategiche per il sistema paese: raffinerie, poli petrolchimici, depositi di oli minerali, stabilimenti di deposito e imbottigliamento di gas di petrolio liquefatto, acciaierie, industrie galvaniche, aziende di produzione e deposito di esplosivi.
1.5 Il recepimento italiano della direttiva Seveso II: il D.Lvo 334/99
L’Italia ha recepito la direttiva 96/82/CE con il decreto legislativo 334 del 17 agosto 1999 e la
direttiva 2003/105/CE con il decreto legislativo 238 del 21 settembre 2005. Di seguito, quando
parliamo di D.Lvo 334/99 facciamo sempre riferimento al testo modificato dal D.Lvo 238/2005.
Uno stabilimento è soggetto al D.Lvo 334/99 se detiene sostanze pericolose in quantitativi uguali o superiori a determinate soglie. Le sostanze pericolose sono elencate nell’Allegato I, costituito da due parti: nella parte 1 sono indicate le sostanze con il loro nome, nella parte 2 sono indicate categorie di sostanze pericolose. Per ognuna di queste sostanze e categorie sono indicate due soglie.
A seconda dei quantitativi di sostanze pericolose detenute, il gestore (ovvero la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene lo stabilimento) deve adempiere a determinati obblighi, sintetizzati nella tabella 1.
Tabella 1 – Adempimenti a carico dei gestori di stabilimenti a rischio di incidente rilevante
LIVELLO | ADEMPIMENTI |
Stabilimenti industriali di cui all’Allegato A che detengono sostanze pericolose in quantità inferiori alle soglie dell’allegato I | - integrazione della valutazione dei rischi ex D.Lgs. 81/2008 - informazione, formazione, addestramento ed equipaggiamento dei lavoratori ai sensi del DM Ambiente 16 marzo 1998 |
Stabilimenti soggetti a notifica (quantità sostanze pericolose > = colonna 2 allegato I parte 1 e 2) | - notifica - scheda di informazione per i cittadini ed i lavoratori - politica di prevenzione e sistema di gestione della sicurezza - piano di emergenza interno - piano di emergenza esterno |
Stabilimenti soggetti a notifica e a rapporto di sicurezza (quantità sostanze pericolose > = colonna 3 allegato I parte 1 e 2) | - notifica - scheda di informazione per i cittadini ed i lavoratori - politica di prevenzione e sistema di gestione della sicurezza - rapporto di sicurezza - piano di emergenza interno - piano di emergenza esterno |
Evidenziamo che gli adempimenti corrispondenti al primo livello sono stabiliti dalla normativa
italiana e non dalla direttiva europea; in effetti l’Allegato A, che elenca una serie di attività e processi industriali, costituisce un residuo della direttiva Seveso I, che il legislatore italiano ha
voluto mantenere per non abbassare il livello dei controlli su alcune tipologie di stabilimenti.
Sottolineiamo però che gli stabilimenti del primo livello non sono stati censiti in tutte le regioni.
La notifica
Sottoscritta nelle forme dell’autocertificazione, la notifica deve contenere le seguenti informazioni:
- il nome o la ragione sociale del gestore e l’indirizzo dello stabilimento
- la sede o il domicilio del gestore, con l’indirizzo completo
- il nome o la funzione della persona responsabile dello stabilimento, se diversa dal gestore
- le sostanze pericolose o le categorie di sostanze pericolose detenute, la loro quantità e la forma fisica
- l’attività, in corso o prevista, dello stabilimento
- l’ambiente circostante lo stabilimento e, in particolare, gli elementi che potrebbero causare un incidente rilevante o aggravarne le conseguenze.
Il gestore, 180 giorni prima dell’inizio della costruzione di uno stabilimento nuovo, deve trasmettere la notifica al Ministero dell’Ambiente, alla regione, alla provincia, al comune, al prefetto, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e al Comitato Tecnico Regionale di Prevenzione Incendi di cui all’art.22 del DLgs 139/2006, di cui si dirà in seguito.
La notifica deve essere aggiornata a seguito di variazioni di classificazione delle sostanze pericolose e di modifiche delle informazioni fornite con la precedente notifica.
La scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori
La scheda di informazione per i cittadini ed i lavoratori è organizzata in 9 sezioni ed amplia le informazioni contenute nella notifica. Deve essere trasmessa agli stessi Enti destinatari della notifica, contestualmente a questa.
Il documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e il sistema di gestione della sicurezza
Il gestore deve redigere un documento che definisce la politica aziendale di prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando il programma per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza.
Il documento deve essere riesaminato ogni due anni.
Il gestore deve inoltre definire ed attuare (contestualmente all’inizio dell’attività) un sistema di
gestione della sicurezza, di seguito SGS. (...)
Rapporto di sicurezza
Il gestore di uno stabilimento in cui sono detenute sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle della colonna 3 dell’Allegato I (parti 1 e 2) deve redigere e trasmettere al CTR un rapporto di sicurezza. Il rapporto di sicurezza deve evidenziare che sono stati individuati i potenziali incidenti rilevanti e che sono state adottate misure per prevenirli e limitarne le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente.
Per gli stabilimenti nuovi il rapporto di sicurezza deve essere presentato prima dell’inizio della
costruzione, per gli stabilimenti esistenti va ripresentato ogni 5 anni.
Piano di emergenza interno
Il gestore, previa consultazione del personale, deve predisporre il piano di emergenza interno, che deve indicare le persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza, la persona incaricata di comunicare con gli Enti di soccorso, le misure da adottare a seguito di un incidente, i sistemi di allarme, le norme di comportamento da seguire, la formazione specifica del personale.
Piano di emergenza esterno
La Prefettura redige il piano di emergenza esterno sia per gli stabilimenti ex art.6 che per quelli ex art.8, d’intesa con la regione e gli enti locali e con la collaborazione degli enti pubblici responsabili del soccorso e della protezione civile. Il Prefetto coordina anche l’attuazione del piano di emergenza esterno in caso di incidente con effetti all’esterno dello stabilimento.
Il ruolo della Pubblica Amministrazione nell’attuazione della normativa Seveso
Data la molteplicità degli Enti che si occupano di sicurezza, salute e ambiente, il legislatore italiano ha ripartito i compiti come di seguito descritto.
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è il Ministero capofila per il
recepimento delle direttive, e svolge un ruolo di raccordo tra la Commissione Europea e l’Italia. Il Ministero Ambiente deve infatti trasmettere alla Commissione Europea:
- l’elenco degli stabilimenti soggetti alla direttiva Seveso II
- l’elenco degli stabilimenti che potrebbero originare incidenti con effetti transfrontalieri
- informazioni in merito all’accadimento di incidenti rilevanti
- una relazione triennale sulle attività svolte in materia di rischio di incidenti rilevanti
Inoltre il Ministero Ambiente riceve:
- dai gestori, le notifiche e le schede di informazione per i cittadini ed i lavoratori
- dai CTR le comunicazioni in merito alle istruttorie sui rapporti di sicurezza
- i Piani di Emergenza Esterni dalle Prefetture.
Infine, il Ministero dell’Ambiente deve:
- individuare gli stabilimenti in cui possono verificarsi effetti domino
- disporre le verifiche ispettive negli stabilimenti soggetti all’art.8 del D.Lvo 334/99
- predisporre, con il supporto dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale) l’inventario degli stabilimenti soggetti al D.Lvo 334/99 (art.6 e art.8) e la banca dati degli esiti della valutazione dei rapporti di sicurezza e dei sistemi di gestione della sicurezza.
Le Regioni e le Province autonome dispongono le ispezioni presso gli stabilimenti soggetti all’art.6 del D.Lvo 334/99. Inoltre esse ricevono:
- la notifica
- il rapporto di scurezza, privo delle informazioni riservate, per metterlo a disposizione della popolazione interessata alla consultazione
- le comunicazioni del CTR in merito alle istruttorie sui Rapporti di Sicurezza
- il Piano di Emergenza Esterno dalle Prefetture.
Attualmente le Regioni partecipano ai CTR con un loro rappresentante.
In futuro, quando verrà attuato l’art.72 del DLgs 112/1998, l’intera materia dei rischi di incidente rilevante sarà trasferita dallo Stato alle Regioni.
LeProvince ricevono:
- la notifica
- le comunicazioni del CTR in merito alle istruttorie sui Rapporti di Sicurezza
- il Piano di Emergenza Esterno dalle Prefetture.
Inoltre le Province partecipano ai CTR con un loro rappresentante.
Il compito principale delle Prefetture è quello di elaborare ed attuare il Piano di Emergenza Esterno, sia per gli stabilimenti ex art. 6 che per quelli ex art.8 del D.Lvo 334/99.
Inoltre le Prefetture ricevono:
- la notifica e la scheda d’informazione per i cittadini ed i lavoratori
- le comunicazioni del CTR in merito alle istruttorie sui Rapporti di Sicurezza
- dal gestore (per le attività ex art.6) e anche dal CTR (per le attività ex art.8) le informazioni
per la predispostone del Piano di Emergenza Esterno
- dal gestore, notizia di accadimento di incidente rilevante.
I Comuni ricevono:
- la notifica e la scheda d’informazione per i cittadini ed i lavoratori
- le comunicazioni del CTR in merito alle istruttorie sui Rapporti di Sicurezza
- il Piano di Emergenza Esterno dalle Prefetture
- dal gestore, notizia di accadimento di incidente rilevante.
I Comitati Tecnici Regionali di prevenzione incendi di cui all’art.22 del DLgs 139/2006 (di seguito CTR), incardinati nelle Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco, svolgono in primo luogo le istruttorie sui rapporti di sicurezza, per gli stabilimenti soggetti all’art.8 del D.Lvo 334/99.
Inoltre i CTR effettuano indagini post-incidentali; collaborano con le Prefetture per la redazione dei Piani di Emergenza Esterni; su richiesta dei Comuni esprimono pareri sulla compatibilità
urbanistica e territoriale di nuovi stabilimenti Seveso o di modifiche con aggravio del rischio degli stabilimenti esistenti; ricevono i rapporti conclusivi delle ispezioni disposte dal Ministero Ambiente e, dopo averli valutati, eventualmente impartiscono le raccomandazioni e le prescrizioni proposte dalla commissione ispettiva.
1.7 Sviluppi futuri: la direttiva 2012/18/UE (direttiva Seveso III)
Negli ultimi 2 anni l’Unione Europea ha avviato una serie di lavori (gruppi di lavoro, seminari,
studi di impatto della nuova direttiva) per revisionare completamente la direttiva 96/82/CE (c.d. Seveso II). E’ stata quindi emanata la direttiva 2012/18/UE del 4 luglio 2012 (in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 197 del 24/07/2012).
Si riportano di seguito alcune tematiche affrontate dalla nuova direttiva.
Classificazione sostanze pericolose
La motivazione principale per la revisione della Direttiva è l’allineamento dell’Allegato I (elenco
sostanze pericolose) con il regolamento 1272/2008 CLP (classificazione, etichettatura,
confezionamento sostanze e miscele pericolose), che entrerà in vigore definitivamente a decorrere dall’1 giugno 2015.
Non sempre è stata possibile una trasposizione uno-a-uno dal vecchio sistema di classificazione al nuovo, perché per i rischi per la salute la classificazione “tossico” e “molto tossico” non corrisponde alle nuove categorie “tossicità acuta 1, 2 e 3”, che sono ulteriormente suddivise in base alla modalità di esposizione (orale, da contatto e per inalazione). Un ulteriore aspetto è che secondo il regolamento CLP le sostanze verranno classificate o riclassificate nel corso del tempo, e ciò impatterà automaticamente sul campo di applicazione della legislazione Seveso. Quindi è stato previsto un sistema di aggiornamento dell’Allegato I tramite atti delegati, per gestire le situazioni che sorgeranno nel corso del tempo dall’allineamento, laddove sono incluse/escluse dalla Direttiva alcune sostanze che presentano/non presentano un rischio di incidente rilevante.
Informazione al pubblico
La nuova direttiva si propone di migliorare la qualità delle informazioni alla popolazione e il modo in cui tali informazioni sono raccolte, gestite, rese disponibili, aggiornate e condivise; ciò porterà la Direttiva Seveso più in linea con la Convenzione Aarhus sull’accesso all’informazione, la partecipazione pubblica al processo decisionale e l’accesso alla giustizia in materia ambientale. In particolare le procedure di informazione dovranno essere aggiornate per tener conto degli avanzamenti nel campo della tecnologia dell’informazione (internet, sistemi europei SEIS = Shared Environmental Information System e Direttiva INSPIRE 2007/02/CE Infrastructure for Spatial Information in Europe = Infrastruttura per l'Informazione Territoriale in Europa).
Deroghe a livello europeo e nazionale
L’Unione Europea potrà concedere deroghe generali sulle sostanze, mentre gli Stati Membri potranno concedere deroghe ad hoc agli stabilimenti. I criteri per concedere deroghe dovranno
essere stabiliti tramite atti delegati.
Altri emendamenti
Gli altri emendamenti contenuti nella Direttiva Seveso III sono adattamenti minori, tesi a raggiungere comunque un alto livello di protezione per l’uomo e per l’ambiente, ma semplificando, dove possibile, la legislazione e alleggerendo il carico burocratico-amministrativo. Tale alleggerimento dovrebbe essere conseguito a livello nazionale dei singoli Stati membri, tramite ispezioni coordinate (di più enti), una maggiore integrazione nei requisiti di informazione e procedurali, semplificando e snellendo i requisiti di implementazione e utilizzando un sistema esteso di informazione condivisa.
Termine per il recepimento
Gli Stati membri dovranno adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla direttiva 2012/18/UE entro il 31 maggio 2015, ed applicare le norme di
recepimento a decorrere dal 1° giugno 2015.
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Le attività a rischio di incidente rilevante in Italia (formato PDF, 3.87 MB).
RPS
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