Rischio chimico: l’importanza dell’inventario di sostanze e miscele
Bologna, 2 Mag – Per una valutazione che sia realmente esaustiva dei rischi chimici nei luoghi di lavoro è necessario partire “dall’identificazione di tutte le sostanze e miscele detenute all’interno di un sito”. E il censimento “deve comprendere tutta la filiera coinvolta direttamente o indirettamente nel processo produttivo, dalle materie prime ai rifiuti, includendo gli agenti in grado di svilupparsi per effetto dei processi produttivi o della perdita di controllo degli stessi che, troppo frequentemente, non sono tenuti adeguatamente in conto”.
A ricordarlo, con specifico riferimento alla normativa italiana ed europea, è un intervento che si è tenuto al convegno bolognese “REACH 2016. TU2016, REACH e CLP. L’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP e le novità nella gestione del rischio chimico nei luoghi di vita e di lavoro” (Ambiente Lavoro, 19 ottobre 2016).
L’intervento “L’inventario di sostanze e miscele con il REACH – CLP come strumento per la valutazione dei rischi chimici e dei pericoli di incidente rilevante”, a cura di Gianandrea Gino e Gianluca Scurto (SIRT - Studio Ingegneria del Rischio Tecnologico), ricorda che al termine del regime transitorio previsto dal Regolamento (CE) N.1272/2008 (CLP) è stata aggiornata non solo la legislazione europea ma anche “allineati i recepimenti italiani delle norme di prevenzione riguardanti gli incidenti industriali e con impatto sulla sicurezza e la salute occupazionale”, ad esempio con riferimento al D.Lgs.105/2015 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, c.d. Seveso III e il D.Lgs.81/2008 (Testo unico SSL) aggiornato con il D.Lgs. 39/2016. In ogni caso riguardo alle due norme che regolamentano i pericoli derivanti dalle sostanze chimiche, la categorizzazione degli agenti chimici deve avvenire secondo gli standard REACH/CLP. E in questo senso “è comune l’utilizzo dello strumento SDS, le Schede di Dati di Sicurezza che, grazie all’avanzata evoluzione regolamentare, contengono una preziosa e imprescindibile fonte condivisa di dati”.
L’importanza dell’inventario delle sostanze e delle miscele
Riguardo all’inventario delle sostanze e delle miscele pericolose si segnala che nel D.Lgs. 105/2015 la descrizione delle sostanze pericolose ed il contestuale “Inventario delle sostanze”, da intendersi nel suo significato letterale, “rappresenta, correttamente, una parte essenziale ed imprescindibile della descrizione dello stabilimento, dello stesso rango delle lavorazioni e degli impianti:
Allegato 2 - Dati e informazioni minimi che devono figurare nel Rapporto di sicurezza di cui all'art. 15 (…) 3. Descrizione dello stabilimento … c) descrizione delle sostanze pericolose: i) inventario delle sostanze pericolose, comprendente: - l'identificazione delle sostanze pericolose: denominazione chimica, numero CAS, denominazione secondo la nomenclatura IUPAC, - quantità massima di sostanze pericolose effettivamente presente o possibile, ii) caratteristiche fisiche, chimiche, tossicologiche e indicazione dei pericoli, sia immediati che differiti, per la salute umana e l'ambiente; iii) comportamento fisico e chimico nelle condizioni normali di utilizzo in stabilimento o nelle condizioni anomale prevedibili. |
Secondo i relatori “l’identificazione esaustiva delle sostanze pericolose e dei pericoli connessi con la loro presenza (effettiva o potenziale) all’interno di un processo produttivo costituisce infatti non solo l’unica strada metodologicamente corretta in un percorso di valutazione, ma al contempo:
- uno degli step maggiormente critici per giungere ad una stima delle conseguenze derivanti da un impiego continuativo, ordinario o da un’anomalia e all’adozione delle cautele preventive e protettive per i rischi connessi;
- il presupposto per l’identificazione delle norme e degli adempimenti cui l’attività è soggetta, e quindi l’adempimento con ottemperanza formale e sostanziale”.
Si segnala poi che la trattazione del rischio chimico convenzionale, come prevista dal D.Lgs. 81/2008, ha “obiettivi e utilizza metodologie diverse per scala e approccio”. Ma se nel Capo I del Titolo IX del Testo Unico, all’art.223, “non si prevede una esplicita elencazione quantificata degli agenti chimici presenti nelle lavorazioni e nel complesso degli ambiti delle attività”, la puntualizzazione è invece “richiesta formalmente, ai sensi dell’art.236 comma 2 e 4, per le sostanze cancerogene e mutagene rientranti nel successivo Capo II”.
Ma è comunque evidente che “un minuzioso inventario risulta altrettanto imprescindibile nell’analisi dei pericoli e dei rischi par la sicurezza e la salute derivanti da tutti gli agenti chimici regolamentati dal Titolo I D.Lgs. 81/08, dove l’omissione o la dimenticanza di un agente pericoloso può comportare conseguenze avverse ed anche assumere carattere penalmente rilevante”.
La stesura di un corretto inventario
Si ricorda poi che per la stesura di un corretto inventario “occorre partire dall’esame del ciclo produttivo, comprensivo dei processi ausiliari e di servizio, esaminando fase per fase ogni ingresso ed uscita, con le eventuali deviazioni prevedibili. Ogni fase di lavoro dev’essere attentamente associata ai quantitativi di materie, alla loro tipologia e pericolosità. Per completare l’elenco delle sostanze è infine inevitabile considerare anche i materiali fuori specifica e i rifiuti accumulati in attesa dello smaltimento”. E, infine, non bisogna dimenticare “gli effetti derivanti da stoccaggi fra reagenti incompatibili o con condizioni specifiche da rispettare (es. alta/bassa temperatura, …)”.
Una volta che sia ottenuto il quadro di insieme si procede poi “con l’associazione dei quantitativi, per fase e totali, alle categorie di pericolo avvalendosi delle Schede di Dati di Sicurezza con le conseguenti indicazioni di pericolo H secondo i criteri del Regolamento CLP. La classificazione delle sostanze o delle miscele che non ne fossero provviste può essere derivata da quella armonizzata e/o essere integrata dalla ricerca bibliografica in letteratura”. E riguardo ai rifiuti una classificazione corretta “può derivare dalla composizione secondo le stesse regole di assegnazione delle categorie di pericolo che tengono conto della concentrazione dei componenti”.
In definitiva questo metodo di lavoro, “dalla fase di processo alla sostanza e quindi ai rischi ed alle misure preventive e protettive”, consente dunque di “identificare tutte le sostanze e miscele pericolose presenti e di verificare, attraverso le schede di sicurezza:
- l’appartenenza in termini di Seveso III per il pericolo di incidenti rilevanti,
- i rischi per la sicurezza e la salute convenzionali,
- i possibili eventi incidentali, convenzionali o rilevanti”.
Mentre “l’approccio più diffuso e comunemente utilizzato, che consiste nel valutare la presenza di sostanze e miscele pericolose partendo dalle schede di sicurezza già in possesso dell’azienda, può facilmente indurre a trascurare le ‘molecole’ prodotte o sviluppate all’interno del ciclo e/o di cui non si hanno sufficienti informazioni.
Rimandiamo alla lettura integrale dell’intervento che riporta due casi concreti (sintesi chimico/farmaceutica; polo logistico produttivo di materiali per l’edilizia) che consentono di “evidenziare i risultati conseguibili con un razionale approccio sistemico all’individuazione delle sostanze pericolose”.
La valutazione dei rischi chimici deve appoggiarsi su un inventario affidabile
La relazione si conclude indicando che “l’analisi dei rischi derivanti dalla presenza, utilizzo o produzione, normale o accidentale, di sostanze chimiche e miscele pericolose può costituire un elemento centrale nel processo di valutazione dei rischi in molte realtà produttive, indipendentemente dall’appartenenza o meno al settore chimico”. E che proprio l’entrata a regime dei Regolamenti CLP e REACH - ricordiamo a questo proposito la prossima scadenza del 31 maggio 2018 in materia di registrazione delle sostanze - “mette per contro a disposizione di tutta la filiera degli utilizzatori una nuova base di dati aggiornata, puntuale ed estesa. È pertanto possibile, ma anche necessario, utilizzare estensivamente questo incisivo strumento per procedere ad un analitico esame (o ri-esame) del ciclo produttivo aziendale, verificando fase per fase gli agenti presenti o prodotti, in ingresso e in uscita, comprendendo i rifiuti e le emissioni intenzionali o accidentali”.
E dunque l’inventario così ottenuto, “con le relative SDS e le dettagliate caratteristiche oggi aggiornate e ampliate, costituisce uno strumento efficace ed efficiente che consente di verificare il rispetto delle soglie stabilite dal D.Lgs. 105/2015 ma anche di gestire al meglio i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e le norme specifiche collegate”.
E se una valutazione dei rischi chimici deve “appoggiarsi su di un inventario affidabile, esaustivo e aggiornato”, la valutazione di tutti i rischi, come richiesta dal D.Lgs. 81/2008, “non può trascurare lo sviluppo dell’analisi dei rischi per la sicurezza in caso di incidente anche in aziende non soggette dalla Direttiva Seveso che detengano le stesse sostanze comportanti i medesimi pericoli, in quantitativi inferiori alle soglie regolamentari ma di pari ordine di grandezza”.
RTM
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Regione Emilia Romagna, Inail, Ausl Modena, “REACH. L’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP nei luoghi di vita e di lavoro”, pubblicazione che raccoglie gli atti dei due convegni “REACH 2016. TU2016, REACH e CLP. L’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP e le novità nella gestione del rischio chimico nei luoghi di vita e di lavoro” e “REACH edilizia. L’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP nell’ambiente da costruire e nell’ambiente costruito” (formato PDF, 13.34 MB).
Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ I regolamenti REACH e CLP e i luoghi di lavoro”.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.