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REACH: scadenza seconda tranche di registrazioni
Brescia, 15 Gen - Il31 maggio 2013 è la scadenza per la registrazione REACH delle sostanze chimiche prodotte o importate in quantità superiore alle 100 ton/anno.
La scadenza successiva, per le sostanze importate o prodotte in quantità superiori a 1 ton/anno sarà il 1° giugno 2018.
Con l’occasione si riassumono e riprendono in questa nota alcuni dei punti chiave del regolamento:
PRODUZIONE E IMPORTAZIONE DI SOSTANZE
Il regolamento REACH, infatti, richiede la registrazione di tutte le sostanze chimiche(pericolose o non pericolose) prodotte o importate nella UE in quantità pari o superiore a 1 ton/anno con diverse scadenze a seconda dei volumi di produzione/ importazione. Le nuove sostanze devono sempre essere registrate prima della commercializzazione ("no data no market").
Il Regolamento REACH non si applica:
- alle sostanze radioattive che rientrano nell’ambito d’applicazione della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996;
- alle sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di preparati o articoli, che sono assoggettate a controllo doganale, purché non siano sottoposte ad alcun trattamento o ad alcuna trasformazione e che siano in deposito temporaneo o in zona franca o in deposito franco in vista di una riesportazione, oppure in transito;
- agli intermedi non isolati;
- al trasporto per ferrovia, su strada, per via navigabile interna, marittimo o aereo di sostanze pericolose in quanto tali e in quanto componenti di preparati;
- ai rifiuti;
- ai polimeri (ma devono essere registrati i monomeri se ricorrono le condizioni di cui all’articolo 6 comma 3: il polimero contiene il 2% o più in peso/peso di tali sostanze monomeriche o altre sostanze in forma di unità monomeriche e sostanze chimicamente legate e il quantitativo totale di tali sostanze monomeriche o altre sostanze è pari ad almeno 1 tonnellata all’anno).
Altre tipologie di sostanze usufruiscono di esenzioni di parte del Regolamenti, in funzione, ad esempio, del particolare uso finale cui sono dirette:
- le sostanze farmacologicamente attive e gli eccipienti destinate in medicinali per uso umano o veterinario;
- gli additivi alimentari destinati ad essere utilizzati nei prodotti per il consumo umano;
- le sostanze aromatizzanti destinate ad essere impiegate nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione;
- i mangimi e gli additivi destinati all’alimentazione animale;
- i prodotti fitosanitari e le sostanze attive destinate in questi prodotti;
- i biocidi e le sostanze attive destinate in questi prodotti
o perchè contenute negli allegati IV (sostanze di larga diffusione o normalmente presenti in alimenti) e V (sottoprodotti non desiderati formatisi durante lo stoccaggio, minerali, gas presenti in natura, ecc.)
Le informazioni necessarie per le operazioni di registrazione delle sostanze, la lista delle sostanze già registrate e molti approfondimenti sono reperibili sul sito dell’Agenzia Europea per le sostanze chimiche ( www.echa.europa.eu).
Dalla pagina http://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals è possibile consultare la lista delle sostanze pre-registrate e di quelle registrate.
Si richiama l’attenzione su alcuni documenti particolarmente completi e di interesse generale:
- Guida alla registrazione, aggiornata da ultimo al maggio 2012 (formato PDF, 1 MB)
Questo documento descrive quando e come si deve registrare una sostanza ai sensi di REACH. Essa è suddivisa in due parti: una sui compiti e sugli obblighi di registrazione e l’altra sulla preparazione e trasmissione di un fascicolo per la registrazione.
- Guida per l’identificazione e la denominazione delle sostanze in ambito REACH e CLPaggiornata a marzo 2012 (formato PDF, 1.35 MB)
L’obiettivo di questo documento è quello di fornire orientamenti ai fabbricanti e agli importatori in merito alla registrazione e alla dichiarazione dell’identità di una sostanza nell’ambito dei regolamenti REACH e CLP.
La determinazione degli obblighi di registrazione di una sostanza non è sempre agevole e/o immediata, pertanto l’ECHA mette a disposizione delle imprese alcuni approfondimenti specifici, fra i quali segnaliamo:
- Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate (formato PDF, 363 kB)
- Orientamenti sui monomeri e polimeri - aggiornata all’aprile 2012 (formato PDF, 384 kB)
- Guida alla compilazione delle schede di dati di sicurezza (formato PDF, 31 MB)
- Guida alle sostanze intermedie (formato PDF, 1.35 MB)
- Guida alle sostanze in allegato V - aggiornata al novembre 2012 (formato PDF, 257 kB)
- FAQ su REACH, CLP e IUCLID 5 (software da utilizzare per alcune delle procedure)
ARTICOLI E SOSTANZE IN ARTICOLI
Per quanto riguarda il Regolamento REACH la definizione di "articolo" è la seguente: oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica (articolo 3, paragrafo 3). Per supportare le imprese nella non sempre facile determinazione di ciò che è articolo e degli eventuali obblighi conseguenti (per le sostanze in esso contenute) è stata predisposta una specifica
Guida alle prescrizioni in materia di sostanze contenute in articoli (formato PDF, 930 kB)
Questa guida, che non ha ricevuto l’appoggio di tutti gli Stati membri, riporta anche l’applicazione dei criteri ad alcuni casi specifici: trasformazione dell’alluminio, trasformazione di tessuti e non tessuti, trasformazione di polimeri, trasformazione della carta, giocattoli per bambini, gomme profumate, pneumatici e materassini gonfiabili.
UTILIZZATORI A VALLE
Ai sensi del regolamento REACH, gli utilizzatori a valle ricevono informazioni sulle sostanze e sui preparati pericolosi, compresi i rischi derivanti dal loro utilizzo e le misure atte a controllare tali rischi; tali informazioni sono contenute ad oggi nelle schede di dati di sicurezza.
Alcune schede di dati di sicurezza saranno dotate di un allegato, denominato "scenario d’esposizione". Lo scenario d’esposizione conterrà informazioni più specifiche su come usare in modo sicuro la sostanza o il preparato e su come proteggere dai rischi se stessi, i propri clienti e l’ambiente. Se l’uso che intende fare l’utilizzatore a valle non è contemplato nella scheda di dati di sicurezza, l’utilizzatore è tenuto a contattare il proprio fornitore affinché l’uso previsto sia inserito in uno scenario d’esposizione; è anche possibile che l’utilizzatore debba elaborare una propria relazione sulla sicurezza chimica. L’utilizzatore a valle deve mettere in atto le misure di gestione dei rischi e deve rispettare eventuali restrizioni poste all’uso della sostanza. Inoltre, gli utilizzatori a valle hanno l’obbligo di comunicare talune informazioni a monte e a valle della catena di approvvigionamento
Per quanto riguarda gli utilizzatori a valle (c.d. downstream users), l’ECHA ha predisposto una guida molto completa in merito agli obblighi di questa figura “ Guida per gli utilizzatori a valle” (formato pdf, 1.33 MB) e che si rammenta essere principalmente i seguenti:
1. attenersi alle istruzioni contenute nelle schede di dati di sicurezza disponibili e negli scenari di esposizione allegati ad alcune di queste schede. Se l’uso che intende fare l’utilizzatore a valle non è coperto in uno scenario d’esposizione, l’utilizzatore deve contattare il proprio fornitore affinché l’uso previsto sia inserito in uno scenario d’esposizione; è anche possibile che l’utilizzatore debba elaborare una propria relazione sulla sicurezza chimica;
2. contattare i fornitori nell’eventualità in cui si entri in possesso di nuove informazioni sulla pericolosità della sostanza o del preparato o si ritenga che le misure di gestione dei rischi non siano adeguate;
3. fornire ai propri clienti informazioni:
a. nel caso dei formulatori, relative alla pericolosità e alle condizioni per un impiego si-curo nonché suggerimenti adeguati sulla gestione dei rischi dei preparati di propria realizzazione;
b. se talune sostanze estremamente pericolose, candidate all’autorizzazione, sono pre-senti negli articoli di propria produzione in una concentrazione superiore allo 0,1% in peso/peso.
b. se talune sostanze estremamente pericolose, candidate all’autorizzazione, sono pre-senti negli articoli di propria produzione in una concentrazione superiore allo 0,1% in peso/peso.
SOSTANZE PARTICOLARMENTE PROBLEMATICHE: CANDIDATE LIST - AUTORIZZAZIONE
Alcune sostanze che hanno effetti molto gravi e spesso irreversibili sull’uomo e sull’ambiente possono essere identificate come sostanze estremamente preoccupanti (SVHC). Il regolamento REACH mira ad assicurare il controllo dei rischi risultanti dall’uso delle SVHC e la sostituzione delle sostanze, ove possibile.
Su richiesta della Commissione europea, uno Stato membro o l’ECHA possono proporre che una sostanza sia identificata come SVHC. Se la sostanza è identificata come tale, viene aggiunta all’elenco di sostanze candidate, ai fini della sua eventuale inclusione nell’elenco delle autorizzazioni (Allegato XIV).
L’inclusione di una sostanza nell’elenco di sostanze candidate crea obblighi giuridici per le aziende che fabbricano, importano o utilizzano queste sostanze come tali, in preparati o in articoli.
All’indirizzo indicato di seguito sono reperibili le informazioni relative alle sostanze particolarmente preoccupanti, compresa la versione aggiornata della "candidate list":
Una volta in candidate list, le sostanze ad elevato rischio potranno essere incluse nell’allegato XIV del Regolamento Reach, potendo quindi da quel momento essere immesse sul mercato o utilizzate solo a fronte di una autorizzazione, che sarà rilasciata se il richiedente sarà in grado di dimostrare che gli specifici usi previsti per la sostanza consentono un rischio "adeguatamente controllato".
RESTRIZIONI
Alcune particolari sostanze sono inserite nell’allegato XVII del Regolamento (che comprende le restrizioni adottate nel quadro della direttiva 76/769/CEE1 e le nuove misure derivanti dalla procedura prevista dal regolamento REACH) e sono soggette a restrizioni che possono limitarne o proibirne la produzione, l’immissione sul mercato o l’uso.
Le restrizioni sono intese come uno strumento per proteggere la salute umana e l’ambiente da rischi inaccettabili rappresentati dalle sostanze chimiche. Una restrizione vale per qualsiasi sostanza in quanto tale, in una miscela o in un articolo, comprese quelle esenti da registrazione.
Le informazioni di dettaglio sulle sostanze soggette a restrizioni e sulle procedure di restrizione sono recuperabili all’indirizzo:
Fonte: AIB.
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